Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 18082/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letti il verbale di remissione di querela sottoscritto dalla persona offesa in data 10 aprile 2026 e l'accettazione da parte dell'imputato, e letta infine la memoria depositata nell'interesse del ricorrente in data 11 aprile 2026; ritenuto che, in ragione dell'intervenuta remissione di querela il contestato reato di truffa è estinto; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, e che l'imputato deve essere condannato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letti il verbale di remissione di querela sottoscritto dalla persona offesa in data 10 aprile 2026 e l'accettazione da parte dell'imputato, e letta infine la memoria depositata nell'interesse del ricorrente in data 11 aprile 2026; ritenuto che, in ragione dell'intervenuta remissione di querela il contestato reato di truffa è estinto; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, e che l'imputato deve essere condannato