CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33093/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. proc. pen. è manifestamente infondato e declinato in fatto, oltre che generico, tenuto conto che il ricorrente non prende in esame la corretta risposta fornita dalla Corte di appello che, oltre ad aver rinviato a quanto nel dettaglio espresso dal primo giudice in ordine alla analitica descrizione della complessiva condotta violenta finalizzata ad evitare di essere arrestato a seguito di intervento di personale della Questura di Catania, ha evidenziato come fossero sussistenti tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, tali da far ritenere integrata la resistenza allorché attraverso l'azione di guida che seguiva all'intervento, veniva volontariamente posta in essere una condotta culminata con lo sbarramento della strada ove avveniva l'inseguimento che costringeva i pubblici ufficiali a frenare e tamponare, seppur lievemente, il motociclo su cui viaggiava l'[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente tenta di accreditare, altresì, una differente ricostruzione dei fatti finalizzata a edulcorare la condotta, operazione non consentita in sede di legittimità specie in considerazione della logica e completa analisi svolta dai Giudici di merito che hanno• analiticamente ricostruito le fasi dell'occorso volontariamente posto in essere dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i