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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07054/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22831/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Bari in RG n. 13498/1999, depositatail 26/07/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — Nel 1999 il Tribunale di Bari dichiarò il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Numero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/20261.1. — Nel 2004 la società fallita propose un concordato fallimentareche prevedeva il pagamento integrale delle spese di giustizia e deicreditori privilegiati, con pagamento ai creditori chirografari (ammontanticomplessivamente ad € 3.816.828,00) di una percentuale compresa tra il5,8% e il 12,5%, tramite l’apporto di finanza esterna di società del gruppoEnrico [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (€ 1.570.000,00) e la rinuncia alle azioni diresponsabilità di amministratori e sindaci in sede civile e penale.1.2. — Il concordato fallimentare venne omologato ed integralmenteeseguito, con attribuzione ai creditori chirografari di una percentuale pariall’8,85%.

Quindi, con decreto del 23.6.2008 venne dichiarato chiuso ilfallimento per avvenuta esecuzione del concordato, previoaccantonamento della somma di € 311.343,84 in un libretto di risparmiointestato al [OSCURATO:PERSONA] giusta decreto del giudicedelegato del 2.4.2008, in attesa dell’esito di giudizi di opposizione allostato passivo fallimentare proposti dall’Inps e da un dipendente.1.3. — I predetti giudizi si risolsero a favore della Geconf che,tornata in bonis, nel 2019 chiese lo svincolo in suo favore della sommaaffluita nel suddetto libretto bancario.1.4. — Con decreto del 23.10.2019 il Tribunale di Bari rigettò ladomanda, osservando che: i) la legittimazione allo svincolo delle sommenon spettava a Geconf ma eventualmente al terzo che le aveva versate; ii)le somme non riscosse o reclamate entro cinque anni dalla chiusura dellaprocedura affluivano al F.U.G. ex art. 61 d.l. convertito con modifiche dallal. n. 133/2008; iii) le somme erano semmai destinate ad incrementare lasoddisfazione dei creditori chirografari.1.5. — Avverso detto decreto Geconf propose reclamo ex art. 26l.fall. che venne rigettato dalla Corte d’appello di Bari con decreto del10.11.2020 sulla base delle seguenti argomentazioni: i) Geconf in realtàera legittimata; ii) le somme accantonate non dovevano essere destinateal F.U.G. ma ad incrementare la percentuale di pagamento dei creditorichirografari, fino al massimo previsto del 12,50%, leggendosi al riguardonella sentenza di omologazione che «la percentuale di pagamento offertaNumero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/2026ai creditori chirografari (pari al 6%) sostanzialmente non muta rispetto aquella originaria, e potrebbe poi accrescersi qualora venisse rigettata, intutto o in parte, l'istanza di insinuazione tardiva dell'INPS»; iii) il dirittonon era prescritto, in quanto sorto nel 2012, al passaggio in giudicatodella sentenza di rigetto della domanda dell’Inps, né rilevava che ilconcordato era stato dichiarato eseguito con decreto ex art. 136 l.fall., chein quanto privo di carattere decisorio non preclude al tribunale di adottarealtri provvedimenti sull’esecuzione del concordato.1.6. — Di conseguenza Geconf, aderendo al decisum della Corted’appello, chiese procedersi al pagamento del residuo 3,65% in favore deicreditori chirografari (€ 139.314,22) e al deposito delle somme in favoredegli eventuali creditori irreperibili, con contestuale svincolo del residuo inproprio favore (oltre alla successiva attribuzione delle somme depositate enon riscosse nel termine prescrizionale).1.7. — Dopo di che, con sentenza del 12.7.2021 il Tribunale di Bariha disposto la riapertura del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale haimpugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a un motivoarticolato in due profili.1.8. — [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese.1.9. — Il P.M. ha depositato memoria chiedendo l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2. — Il ricorrente lamenta complessivamente la violazione degli artt.121, 137 e 138 l.fall.2.1. — Sotto un primo profilo, deduce che il fallimento può essereriaperto solo a seguito di risoluzione o annullamento del concordatofallimentare, mentre nel caso in esame la procedura concordataria,obbligatoria per tutti i creditori anteriori ai sensi dell’art. 135 l.fall., è stataeseguita senza che vi sia mai stata istanza di un creditore ex art. 137l.fall., o anche del curatore ex art. 138 l.fall., di tal che la riapertura delfallimento ex art. 121 l.fall. non poteva essere pronunciata.Numero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/20262.2. — Sotto un secondo profilo, il ricorrente denunzia che nonricorrevano le precise condizioni stabilite dall’art. 121 l.fall. per lariapertura del fallimento, quali: i) la disposta chiusura del fallimento peravvenuta ripartizione finale dell'attivo o impossibilità "di soddisfare,neppure in parte, i creditori concorsuali, né i creditori prededucibili e lespese di procedura..." (art. 118, comma 1, nn. 3 e 4, l.fall.); ii) l’istanzadel debitore o di un creditore; iii) il mancato decorso di cinque anni dallachiusura del fallimento; iv) l’esistenza nel patrimonio del fallito di attivitàtali da rendere utile il provvedimento, ovvero la garanzia di pagamento dialmeno il 10% dei creditori vecchi e nuovi.3. — Il ricorso è ammissibile e il motivo è fondato.4.— L’ammissibilità deriva dal fatto che, trattandosi di fallimentodichiarato nel 1999 e di concordato fallimentare proposto nel 2004, perciòsoggetti alle disposizioni della legge fallimentare antecedenti l’entrata invigore della riforma introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 (v. art. 150 d.lgs.cit.), il mezzo di impugnazione azionabile contro la sentenza di riaperturadel fallimento è il ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art.111 Cost., non essendo la sentenza soggetta altrimenti a gravame, nérevocabile (Cass. 26688/2006; cfr. Cass. nn. 8172/1997, 4509/1978,696/1962).

E infatti, il rinvio dell’art. 139 l.fall. all’art. 121, commi 2 e ss.l.fall., non contempla altro mezzo di impugnazione, invece introdotto conla riforma del 2006, che nel terzo comma ha previsto espressamente laproponibilità dell’appello ex art. 18 l.fall., poi tramutato in reclamo dallariforma ex d.lgs. n. 169 del 2007.5. — La fondatezza discende dal rilievo che, una volta omologato ilconcordato fallimentare, non si può avere riapertura del fallimento se nonsensi, rispettivamente, dell’art. 137 o dell’art. 138 l.fall.5.1. — Invero, poiché la riapertura produce la “reviviscenza”dell'originario fallimento, ove questo sia stato chiuso in conseguenzadell’omologazione di un concordato fallimentare, è necessario che taleprocedura venga meno, proprio perché la procedura è la stessa, tanto cheNumero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/2026non si rende necessario riesaminare i presupposti soggettivi e oggettivi diaccesso (Cass. 23032/2007); e dunque, attesa la continuità e unitarietàdella procedura (Cass. 21846/2017; cfr. Cass. Sez.

U., 23032/2007), lariapertura del fallimento può concepirsi solo una volta che sia stato risoltoo annullato il concordato che ne aveva determinato la chiusura.

Dettoaltrimenti, se la chiusura del fallimento deriva dall’omologazione delconcordato fallimentare, è evidente che la sua riapertura presuppone ilvenir meno di quello stesso evento concordatario.5.2. — Tale conclusione trova conforto nel dato normativo.L’art. 139 l.fall. afferma esplicitamente che «la sentenza che riapre laprocedura a norma degli artt. 137 e 138 dispone in conformità delsecondo comma dell’art. 121.

Si applicano inoltre le disposizioni dei commisuccessivi dello stesso articolo».L'art. 140 l.fall. richiama l'art. 122 l.fall., che disciplina il concorso tra ivecchi creditori (che possono limitarsi a chiedere la confermadell’ammissione al passivo, salvo intendano insinuare ulteriori interessi,tenendo conto di quanto percepito) e i nuovi (titolari di crediti sorti dopo lachiusura del concordato fallimentare), in conformità alla ratio stessa della“riapertura” del fallimento, che, consentendo ai creditori precedenti diinsinuarsi per l’importo originario, segnala il superamento degli effettiesdebitatori proprio del concordato omologato, e così il suo venir meno.Allo stesso modo, il secondo comma fa riferimento alla riproposizione delle«azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato»Il fatto poi che l’art. 139 l.fall. disciplini la riapertura della procedura difallimento solo «a norma degli artt. 137 e 138» – e cioè, appunto, comeconseguenza della risoluzione o dell’annullamento del concordatofallimentare – ed escluda il rinvio al primo comma dell’art. 121 l.fall.,testimonia in modo inequivocabile che in tali casi non si applicano lecondizioni ivi dettate per le altre fattispecie di riapertura del fallimento«nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’articolo 118» e cioè, rispettivamente,di compiuta ripartizione finale dell’attivo o di impossibilità di soddisfare,neppure in parte, i creditori.Numero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/20266. — L’inoperatività delle condizioni dettate dal primo commadell’art. 121 l.fall. toglie dunque fondamento alla decisione impugnata ecomporta l’applicazione dell’art. 382, comma 3, c.p.c. in termini dicassazione senza rinvio, in quanto il procedimento di riapertura delfallimento, in assenza di risoluzione o annullamento del concordatofallimentare, non poteva essere instaurato.7. — Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione dellespese del giudizio di legittimità, nel senso dell’esonero del Fallimentointimato dalla loro rifusione in favore del ricorrente.Numero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:CONCORDATOAndrea [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]aola [OSCURATO:PERSONA].SENZA PREVIAGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereESCLUSIONEUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22831/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Bari in RG n. 13498/1999, depositatail 26/07/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — Nel 1999 il Tribunale di Bari dichiarò il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Numero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/20261.1. — Nel 2004 la società fallita propose un concordato fallimentareche prevedeva il pagamento integrale delle spese di giustizia e deicreditori privilegiati, con pagamento ai creditori chirografari (ammontanticomplessivamente ad € 3.816.828,00) di una percentuale compresa tra il5,8% e il 12,5%, tramite l’apporto di finanza esterna di società del gruppoEnrico [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (€ 1.570.000,00) e la rinuncia alle azioni diresponsabilità di amministratori e sindaci in sede civile e penale.1.2. — Il concordato fallimentare venne omologato ed integralmenteeseguito, con attribuzione ai creditori chirografari di una percentuale pariall’8,85%.

Quindi, con decreto del 23.6.2008 venne dichiarato chiuso ilfallimento per avvenuta esecuzione del concordato, previoaccantonamento della somma di € 311.343,84 in un libretto di risparmiointestato al [OSCURATO:PERSONA] giusta decreto del giudicedelegato del 2.4.2008, in attesa dell’esito di giudizi di opposizione allostato passivo fallimentare proposti dall’Inps e da un dipendente.1.3. — I predetti giudizi si risolsero a favore della Geconf che,tornata in bonis, nel 2019 chiese lo svincolo in suo favore della sommaaffluita nel suddetto libretto bancario.1.4. — Con decreto del 23.10.2019 il Tribunale di Bari rigettò ladomanda, osservando che: i) la legittimazione allo svincolo delle sommenon spettava a Geconf ma eventualmente al terzo che le aveva versate; ii)le somme non riscosse o reclamate entro cinque anni dalla chiusura dellaprocedura affluivano al F.U.G. ex art. 61 d.l. convertito con modifiche dallal. n. 133/2008; iii) le somme erano semmai destinate ad incrementare lasoddisfazione dei creditori chirografari.1.5. — Avverso detto decreto Geconf propose reclamo ex art. 26l.fall. che venne rigettato dalla Corte d’appello di Bari con decreto del10.11.2020 sulla base delle seguenti argomentazioni: i) Geconf in realtàera legittimata; ii) le somme accantonate non dovevano essere destinateal F.U.G. ma ad incrementare la percentuale di pagamento dei creditorichirografari, fino al massimo previsto del 12,50%, leggendosi al riguardonella sentenza di omologazione che «la percentuale di pagamento offertaNumero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/2026ai creditori chirografari (pari al 6%) sostanzialmente non muta rispetto aquella originaria, e potrebbe poi accrescersi qualora venisse rigettata, intutto o in parte, l'istanza di insinuazione tardiva dell'INPS»; iii) il dirittonon era prescritto, in quanto sorto nel 2012, al passaggio in giudicatodella sentenza di rigetto della domanda dell’Inps, né rilevava che ilconcordato era stato dichiarato eseguito con decreto ex art. 136 l.fall., chein quanto privo di carattere decisorio non preclude al tribunale di adottarealtri provvedimenti sull’esecuzione del concordato.1.6. — Di conseguenza Geconf, aderendo al decisum della Corted’appello, chiese procedersi al pagamento del residuo 3,65% in favore deicreditori chirografari (€ 139.314,22) e al deposito delle somme in favoredegli eventuali creditori irreperibili, con contestuale svincolo del residuo inproprio favore (oltre alla successiva attribuzione delle somme depositate enon riscosse nel termine prescrizionale).1.7. — Dopo di che, con sentenza del 12.7.2021 il Tribunale di Bariha disposto la riapertura del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale haimpugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a un motivoarticolato in due profili.1.8. — [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese.1.9. — Il P.M. ha depositato memoria chiedendo l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2. — Il ricorrente lamenta complessivamente la violazione degli artt.121, 137 e 138 l.fall.2.1. — Sotto un primo profilo, deduce che il fallimento può essereriaperto solo a seguito di risoluzione o annullamento del concordatofallimentare, mentre nel caso in esame la procedura concordataria,obbligatoria per tutti i creditori anteriori ai sensi dell’art. 135 l.fall., è stataeseguita senza che vi sia mai stata istanza di un creditore ex art. 137l.fall., o anche del curatore ex art. 138 l.fall., di tal che la riapertura delfallimento ex art. 121 l.fall. non poteva essere pronunciata.Numero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/20262.2. — Sotto un secondo profilo, il ricorrente denunzia che nonricorrevano le precise condizioni stabilite dall’art. 121 l.fall. per lariapertura del fallimento, quali: i) la disposta chiusura del fallimento peravvenuta ripartizione finale dell'attivo o impossibilità "di soddisfare,neppure in parte, i creditori concorsuali, né i creditori prededucibili e lespese di procedura..." (art. 118, comma 1, nn. 3 e 4, l.fall.); ii) l’istanzadel debitore o di un creditore; iii) il mancato decorso di cinque anni dallachiusura del fallimento; iv) l’esistenza nel patrimonio del fallito di attivitàtali da rendere utile il provvedimento, ovvero la garanzia di pagamento dialmeno il 10% dei creditori vecchi e nuovi.3. — Il ricorso è ammissibile e il motivo è fondato.4.— L’ammissibilità deriva dal fatto che, trattandosi di fallimentodichiarato nel 1999 e di concordato fallimentare proposto nel 2004, perciòsoggetti alle disposizioni della legge fallimentare antecedenti l’entrata invigore della riforma introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 (v. art. 150 d.lgs.cit.), il mezzo di impugnazione azionabile contro la sentenza di riaperturadel fallimento è il ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art.111 Cost., non essendo la sentenza soggetta altrimenti a gravame, nérevocabile (Cass. 26688/2006; cfr. Cass. nn. 8172/1997, 4509/1978,696/1962).

E infatti, il rinvio dell’art. 139 l.fall. all’art. 121, commi 2 e ss.l.fall., non contempla altro mezzo di impugnazione, invece introdotto conla riforma del 2006, che nel terzo comma ha previsto espressamente laproponibilità dell’appello ex art. 18 l.fall., poi tramutato in reclamo dallariforma ex d.lgs. n. 169 del 2007.5. — La fondatezza discende dal rilievo che, una volta omologato ilconcordato fallimentare, non si può avere riapertura del fallimento se nonsensi, rispettivamente, dell’art. 137 o dell’art. 138 l.fall.5.1. — Invero, poiché la riapertura produce la “reviviscenza”dell'originario fallimento, ove questo sia stato chiuso in conseguenzadell’omologazione di un concordato fallimentare, è necessario che taleprocedura venga meno, proprio perché la procedura è la stessa, tanto cheNumero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/2026non si rende necessario riesaminare i presupposti soggettivi e oggettivi diaccesso (Cass. 23032/2007); e dunque, attesa la continuità e unitarietàdella procedura (Cass. 21846/2017; cfr. Cass. Sez.

U., 23032/2007), lariapertura del fallimento può concepirsi solo una volta che sia stato risoltoo annullato il concordato che ne aveva determinato la chiusura.

Dettoaltrimenti, se la chiusura del fallimento deriva dall’omologazione delconcordato fallimentare, è evidente che la sua riapertura presuppone ilvenir meno di quello stesso evento concordatario.5.2. — Tale conclusione trova conforto nel dato normativo.L’art. 139 l.fall. afferma esplicitamente che «la sentenza che riapre laprocedura a norma degli artt. 137 e 138 dispone in conformità delsecondo comma dell’art. 121.

Si applicano inoltre le disposizioni dei commisuccessivi dello stesso articolo».L'art. 140 l.fall. richiama l'art. 122 l.fall., che disciplina il concorso tra ivecchi creditori (che possono limitarsi a chiedere la confermadell’ammissione al passivo, salvo intendano insinuare ulteriori interessi,tenendo conto di quanto percepito) e i nuovi (titolari di crediti sorti dopo lachiusura del concordato fallimentare), in conformità alla ratio stessa della“riapertura” del fallimento, che, consentendo ai creditori precedenti diinsinuarsi per l’importo originario, segnala il superamento degli effettiesdebitatori proprio del concordato omologato, e così il suo venir meno.Allo stesso modo, il secondo comma fa riferimento alla riproposizione delle«azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato»Il fatto poi che l’art. 139 l.fall. disciplini la riapertura della procedura difallimento solo «a norma degli artt. 137 e 138» – e cioè, appunto, comeconseguenza della risoluzione o dell’annullamento del concordatofallimentare – ed escluda il rinvio al primo comma dell’art. 121 l.fall.,testimonia in modo inequivocabile che in tali casi non si applicano lecondizioni ivi dettate per le altre fattispecie di riapertura del fallimento«nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’articolo 118» e cioè, rispettivamente,di compiuta ripartizione finale dell’attivo o di impossibilità di soddisfare,neppure in parte, i creditori.Numero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/20266. — L’inoperatività delle condizioni dettate dal primo commadell’art. 121 l.fall. toglie dunque fondamento alla decisione impugnata ecomporta l’applicazione dell’art. 382, comma 3, c.p.c. in termini dicassazione senza rinvio, in quanto il procedimento di riapertura delfallimento, in assenza di risoluzione o annullamento del concordatofallimentare, non poteva essere instaurato.7. — Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione dellespese del giudizio di legittimità, nel senso dell’esonero del Fallimentointimato dalla loro rifusione in favore del ricorrente.

P.Q.MAccoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteP.Q.MAccoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22831/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Bari in RG n. 13498/1999, depositatail 26/07/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — Nel 1999 il Tribunale di Bari dichiarò il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Numero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/20261.1. — Nel 2004 la società fallita propose un concordato fallimentareche prevedeva il pagamento integrale delle spese di giustizia e deicreditori privilegiati, con pagamento ai creditori chirografari (ammontanticomplessivamente ad  € 3.816.828,00) di una percentuale compresa tra il5,8% e il 12,5%, tramite l’apporto di finanza esterna di società del gruppoEnrico [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (€ 1.570.000,00) e la rinuncia alle azioni diresponsabilità di amministratori e sindaci in sede civile e penale.1.2. — Il concordato fallimentare venne omologato ed integralmenteeseguito, con attribuzione ai creditori chirografari di una percentuale pariall’8,85%. Quindi, con decreto del 23.6.2008 venne dichiarato chiuso ilfallimento per avvenuta esecuzione del concordato, previoaccantonamento della somma di € 311.343,84 in un libretto di risparmiointestato al [OSCURATO:PERSONA] giusta decreto del giudicedelegato del 2.4.2008, in attesa dell’esito di giudizi di opposizione allostato passivo fallimentare proposti dall’Inps e da un dipendente.1.3. — I predetti giudizi si risolsero a favore della Geconf che,tornata in bonis, nel 2019 chiese lo svincolo in suo favore della sommaaffluita nel suddetto libretto bancario.1.4. — Con decreto del 23.10.2019 il Tribunale di Bari rigettò ladomanda, osservando che: i) la legittimazione allo svincolo delle sommenon spettava a Geconf ma eventualmente al terzo che le aveva versate; ii)le somme non riscosse o reclamate entro cinque anni dalla chiusura dellaprocedura affluivano al F.U.G. ex art. 61 d.l. convertito con modifiche dallal. n. 133/2008; iii) le somme erano semmai destinate ad incrementare lasoddisfazione dei creditori chirografari.1.5. — Avverso detto decreto Geconf propose reclamo ex art. 26l.fall. che venne rigettato dalla Corte d’appello di Bari con decreto del10.11.2020 sulla base delle seguenti argomentazioni: i) Geconf in realtàera legittimata; ii) le somme accantonate non dovevano essere destinateal F.U.G. ma ad incrementare la percentuale di pagamento dei creditorichirografari, fino al massimo previsto del 12,50%, leggendosi al riguardonella sentenza di omologazione che «la percentuale di pagamento offertaNumero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/2026ai creditori chirografari (pari al 6%) sostanzialmente non muta rispetto aquella originaria, e potrebbe poi accrescersi qualora venisse rigettata, intutto o in parte, l'istanza di insinuazione tardiva dell'INPS»; iii) il dirittonon era prescritto, in quanto sorto nel 2012, al passaggio in giudicatodella sentenza di rigetto della domanda dell’Inps, né rilevava che ilconcordato era stato dichiarato eseguito con decreto ex art. 136 l.fall., chein quanto privo di carattere decisorio non preclude al tribunale di adottarealtri provvedimenti sull’esecuzione del concordato.1.6. — Di conseguenza Geconf, aderendo al decisum della Corted’appello, chiese procedersi al pagamento del residuo 3,65% in favore deicreditori chirografari (€ 139.314,22) e al deposito delle somme in favoredegli eventuali creditori irreperibili, con contestuale svincolo del residuo inproprio favore (oltre alla successiva attribuzione delle somme depositate enon riscosse nel termine prescrizionale).1.7. — Dopo di che, con sentenza del 12.7.2021 il Tribunale di Bariha disposto la riapertura del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale haimpugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a un motivoarticolato in due profili.1.8. — [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese.1.9. — Il P.M. ha depositato memoria chiedendo l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2. — Il ricorrente lamenta complessivamente la violazione degli artt.121, 137 e 138 l.fall.2.1. — Sotto un primo profilo, deduce che il fallimento può essereriaperto solo a seguito di risoluzione o annullamento del concordatofallimentare, mentre nel caso in esame la procedura concordataria,obbligatoria per tutti i creditori anteriori ai sensi dell’art. 135 l.fall., è stataeseguita senza che vi sia mai stata istanza di un creditore ex art. 137l.fall., o anche del curatore ex art. 138 l.fall., di tal che la riapertura delfallimento ex art. 121 l.fall. non poteva essere pronunciata.Numero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/20262.2. — Sotto un secondo profilo, il ricorrente denunzia che nonricorrevano le precise condizioni stabilite dall’art. 121 l.fall. per lariapertura del fallimento, quali: i) la disposta chiusura del fallimento peravvenuta ripartizione finale dell'attivo o impossibilità "di soddisfare,neppure in parte, i creditori concorsuali, né i creditori prededucibili e lespese di procedura..." (art. 118, comma 1, nn. 3 e 4, l.fall.); ii) l’istanzadel debitore o di un creditore; iii) il mancato decorso di cinque anni dallachiusura del fallimento; iv) l’esistenza nel patrimonio del fallito di attivitàtali da rendere utile il provvedimento, ovvero la garanzia di pagamento dialmeno il 10% dei creditori vecchi e nuovi.3. — Il ricorso è ammissibile e il motivo è fondato.4.— L’ammissibilità deriva dal fatto che, trattandosi di fallimentodichiarato nel 1999 e di concordato fallimentare proposto nel 2004, perciòsoggetti alle disposizioni della legge fallimentare antecedenti l’entrata invigore della riforma introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 (v. art. 150 d.lgs.cit.), il mezzo di impugnazione azionabile contro la sentenza di riaperturadel fallimento è il ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art.111 Cost., non essendo la sentenza soggetta altrimenti a gravame, nérevocabile (Cass. 26688/2006; cfr. Cass. nn. 8172/1997, 4509/1978,696/1962). E infatti, il rinvio dell’art. 139 l.fall. all’art. 121, commi 2 e ss.l.fall., non contempla altro mezzo di impugnazione, invece introdotto conla riforma del 2006, che nel terzo comma ha previsto espressamente laproponibilità dell’appello ex art. 18 l.fall., poi tramutato in reclamo dallariforma ex d.lgs. n. 169 del 2007.5. — La fondatezza discende dal rilievo che, una volta omologato ilconcordato fallimentare, non si può avere riapertura del fallimento se nonsensi, rispettivamente, dell’art. 137 o dell’art. 138 l.fall.5.1. — Invero, poiché la riapertura produce la “reviviscenza”dell'originario fallimento, ove questo sia stato chiuso in conseguenzadell’omologazione di un concordato fallimentare, è necessario che taleprocedura venga meno, proprio perché la procedura è la stessa, tanto cheNumero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/2026non si rende necessario riesaminare i presupposti soggettivi e oggettivi diaccesso (Cass. 23032/2007); e dunque, attesa la continuità e unitarietàdella procedura (Cass. 21846/2017; cfr. Cass. Sez. U., 23032/2007), lariapertura del fallimento può concepirsi solo una volta che sia stato risoltoo annullato il concordato che ne aveva determinato la chiusura. Dettoaltrimenti, se la chiusura del fallimento deriva dall’omologazione delconcordato fallimentare, è evidente che la sua riapertura presuppone ilvenir meno di quello stesso evento concordatario.5.2. — Tale conclusione trova conforto nel dato normativo.L’art. 139 l.fall. afferma esplicitamente che «la sentenza che riapre laprocedura a norma degli artt. 137 e 138 dispone in conformità delsecondo comma dell’art. 121. Si applicano inoltre le disposizioni dei commisuccessivi dello stesso articolo».L'art. 140 l.fall. richiama l'art. 122 l.fall., che disciplina il concorso tra ivecchi creditori (che possono limitarsi a chiedere la confermadell’ammissione al passivo, salvo intendano insinuare ulteriori interessi,tenendo conto di quanto percepito) e i nuovi (titolari di crediti sorti dopo lachiusura del concordato fallimentare), in conformità alla ratio stessa della“riapertura” del fallimento, che, consentendo ai creditori precedenti diinsinuarsi per l’importo originario, segnala il superamento degli effettiesdebitatori proprio del concordato omologato, e così il suo venir meno.Allo stesso modo, il secondo comma fa riferimento alla riproposizione delle«azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato»Il fatto poi che l’art. 139 l.fall. disciplini la riapertura della procedura difallimento solo «a norma degli artt. 137 e 138» – e cioè, appunto, comeconseguenza della risoluzione o dell’annullamento del concordatofallimentare – ed escluda il rinvio al primo comma dell’art. 121 l.fall.,testimonia in modo inequivocabile che in tali casi non si applicano lecondizioni ivi dettate per le altre fattispecie di riapertura del fallimento«nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’articolo 118» e cioè, rispettivamente,di compiuta ripartizione finale dell’attivo o di impossibilità di soddisfare,neppure in parte, i creditori.Numero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/20266. — L’inoperatività delle condizioni dettate dal primo commadell’art. 121 l.fall. toglie dunque fondamento alla decisione impugnata ecomporta l’applicazione dell’art. 382, comma 3, c.p.c. in termini dicassazione senza rinvio, in quanto il procedimento di riapertura delfallimento, in assenza di risoluzione o annullamento del concordatofallimentare, non poteva essere instaurato.7. — Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione dellespese del giudizio di legittimità, nel senso dell’esonero del Fallimentointimato dalla loro rifusione in favore del ricorrente.Numero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:CONCORDATOAndrea [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]aola [OSCURATO:PERSONA].SENZA PREVIAGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereESCLUSIONEUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22831/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Bari in RG n. 13498/1999, depositatail 26/07/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — Nel 1999 il Tribunale di Bari dichiarò il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Numero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/20261.1. — Nel 2004 la società fallita propose un concordato fallimentareche prevedeva il pagamento integrale delle spese di giustizia e deicreditori privilegiati, con pagamento ai creditori chirografari (ammontanticomplessivamente ad  € 3.816.828,00) di una percentuale compresa tra il5,8% e il 12,5%, tramite l’apporto di finanza esterna di società del gruppoEnrico [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (€ 1.570.000,00) e la rinuncia alle azioni diresponsabilità di amministratori e sindaci in sede civile e penale.1.2. — Il concordato fallimentare venne omologato ed integralmenteeseguito, con attribuzione ai creditori chirografari di una percentuale pariall’8,85%. Quindi, con decreto del 23.6.2008 venne dichiarato chiuso ilfallimento per avvenuta esecuzione del concordato, previoaccantonamento della somma di € 311.343,84 in un libretto di risparmiointestato al [OSCURATO:PERSONA] giusta decreto del giudicedelegato del 2.4.2008, in attesa dell’esito di giudizi di opposizione allostato passivo fallimentare proposti dall’Inps e da un dipendente.1.3. — I predetti giudizi si risolsero a favore della Geconf che,tornata in bonis, nel 2019 chiese lo svincolo in suo favore della sommaaffluita nel suddetto libretto bancario.1.4. — Con decreto del 23.10.2019 il Tribunale di Bari rigettò ladomanda, osservando che: i) la legittimazione allo svincolo delle sommenon spettava a Geconf ma eventualmente al terzo che le aveva versate; ii)le somme non riscosse o reclamate entro cinque anni dalla chiusura dellaprocedura affluivano al F.U.G. ex art. 61 d.l. convertito con modifiche dallal. n. 133/2008; iii) le somme erano semmai destinate ad incrementare lasoddisfazione dei creditori chirografari.1.5. — Avverso detto decreto Geconf propose reclamo ex art. 26l.fall. che venne rigettato dalla Corte d’appello di Bari con decreto del10.11.2020 sulla base delle seguenti argomentazioni: i) Geconf in realtàera legittimata; ii) le somme accantonate non dovevano essere destinateal F.U.G. ma ad incrementare la percentuale di pagamento dei creditorichirografari, fino al massimo previsto del 12,50%, leggendosi al riguardonella sentenza di omologazione che «la percentuale di pagamento offertaNumero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/2026ai creditori chirografari (pari al 6%) sostanzialmente non muta rispetto aquella originaria, e potrebbe poi accrescersi qualora venisse rigettata, intutto o in parte, l'istanza di insinuazione tardiva dell'INPS»; iii) il dirittonon era prescritto, in quanto sorto nel 2012, al passaggio in giudicatodella sentenza di rigetto della domanda dell’Inps, né rilevava che ilconcordato era stato dichiarato eseguito con decreto ex art. 136 l.fall., chein quanto privo di carattere decisorio non preclude al tribunale di adottarealtri provvedimenti sull’esecuzione del concordato.1.6. — Di conseguenza Geconf, aderendo al decisum della Corted’appello, chiese procedersi al pagamento del residuo 3,65% in favore deicreditori chirografari (€ 139.314,22) e al deposito delle somme in favoredegli eventuali creditori irreperibili, con contestuale svincolo del residuo inproprio favore (oltre alla successiva attribuzione delle somme depositate enon riscosse nel termine prescrizionale).1.7. — Dopo di che, con sentenza del 12.7.2021 il Tribunale di Bariha disposto la riapertura del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale haimpugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a un motivoarticolato in due profili.1.8. — [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese.1.9. — Il P.M. ha depositato memoria chiedendo l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2. — Il ricorrente lamenta complessivamente la violazione degli artt.121, 137 e 138 l.fall.2.1. — Sotto un primo profilo, deduce che il fallimento può essereriaperto solo a seguito di risoluzione o annullamento del concordatofallimentare, mentre nel caso in esame la procedura concordataria,obbligatoria per tutti i creditori anteriori ai sensi dell’art. 135 l.fall., è stataeseguita senza che vi sia mai stata istanza di un creditore ex art. 137l.fall., o anche del curatore ex art. 138 l.fall., di tal che la riapertura delfallimento ex art. 121 l.fall. non poteva essere pronunciata.Numero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/20262.2. — Sotto un secondo profilo, il ricorrente denunzia che nonricorrevano le precise condizioni stabilite dall’art. 121 l.fall. per lariapertura del fallimento, quali: i) la disposta chiusura del fallimento peravvenuta ripartizione finale dell'attivo o impossibilità "di soddisfare,neppure in parte, i creditori concorsuali, né i creditori prededucibili e lespese di procedura..." (art. 118, comma 1, nn. 3 e 4, l.fall.); ii) l’istanzadel debitore o di un creditore; iii) il mancato decorso di cinque anni dallachiusura del fallimento; iv) l’esistenza nel patrimonio del fallito di attivitàtali da rendere utile il provvedimento, ovvero la garanzia di pagamento dialmeno il 10% dei creditori vecchi e nuovi.3. — Il ricorso è ammissibile e il motivo è fondato.4.— L’ammissibilità deriva dal fatto che, trattandosi di fallimentodichiarato nel 1999 e di concordato fallimentare proposto nel 2004, perciòsoggetti alle disposizioni della legge fallimentare antecedenti l’entrata invigore della riforma introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 (v. art. 150 d.lgs.cit.), il mezzo di impugnazione azionabile contro la sentenza di riaperturadel fallimento è il ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art.111 Cost., non essendo la sentenza soggetta altrimenti a gravame, nérevocabile (Cass. 26688/2006; cfr. Cass. nn. 8172/1997, 4509/1978,696/1962). E infatti, il rinvio dell’art. 139 l.fall. all’art. 121, commi 2 e ss.l.fall., non contempla altro mezzo di impugnazione, invece introdotto conla riforma del 2006, che nel terzo comma ha previsto espressamente laproponibilità dell’appello ex art. 18 l.fall., poi tramutato in reclamo dallariforma ex d.lgs. n. 169 del 2007.5. — La fondatezza discende dal rilievo che, una volta omologato ilconcordato fallimentare, non si può avere riapertura del fallimento se nonsensi, rispettivamente, dell’art. 137 o dell’art. 138 l.fall.5.1. — Invero, poiché la riapertura produce la “reviviscenza”dell'originario fallimento, ove questo sia stato chiuso in conseguenzadell’omologazione di un concordato fallimentare, è necessario che taleprocedura venga meno, proprio perché la procedura è la stessa, tanto cheNumero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/2026non si rende necessario riesaminare i presupposti soggettivi e oggettivi diaccesso (Cass. 23032/2007); e dunque, attesa la continuità e unitarietàdella procedura (Cass. 21846/2017; cfr. Cass. Sez. U., 23032/2007), lariapertura del fallimento può concepirsi solo una volta che sia stato risoltoo annullato il concordato che ne aveva determinato la chiusura. Dettoaltrimenti, se la chiusura del fallimento deriva dall’omologazione delconcordato fallimentare, è evidente che la sua riapertura presuppone ilvenir meno di quello stesso evento concordatario.5.2. — Tale conclusione trova conforto nel dato normativo.L’art. 139 l.fall. afferma esplicitamente che «la sentenza che riapre laprocedura a norma degli artt. 137 e 138 dispone in conformità delsecondo comma dell’art. 121. Si applicano inoltre le disposizioni dei commisuccessivi dello stesso articolo».L'art. 140 l.fall. richiama l'art. 122 l.fall., che disciplina il concorso tra ivecchi creditori (che possono limitarsi a chiedere la confermadell’ammissione al passivo, salvo intendano insinuare ulteriori interessi,tenendo conto di quanto percepito) e i nuovi (titolari di crediti sorti dopo lachiusura del concordato fallimentare), in conformità alla ratio stessa della“riapertura” del fallimento, che, consentendo ai creditori precedenti diinsinuarsi per l’importo originario, segnala il superamento degli effettiesdebitatori proprio del concordato omologato, e così il suo venir meno.Allo stesso modo, il secondo comma fa riferimento alla riproposizione delle«azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato»Il fatto poi che l’art. 139 l.fall. disciplini la riapertura della procedura difallimento solo «a norma degli artt. 137 e 138» – e cioè, appunto, comeconseguenza della risoluzione o dell’annullamento del concordatofallimentare – ed escluda il rinvio al primo comma dell’art. 121 l.fall.,testimonia in modo inequivocabile che in tali casi non si applicano lecondizioni ivi dettate per le altre fattispecie di riapertura del fallimento«nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’articolo 118» e cioè, rispettivamente,di compiuta ripartizione finale dell’attivo o di impossibilità di soddisfare,neppure in parte, i creditori.Numero registro generale 22831/2021Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7054/2026Data pubblicazione 24/03/20266. — L’inoperatività delle condizioni dettate dal primo commadell’art. 121 l.fall. toglie dunque fondamento alla decisione impugnata ecomporta l’applicazione dell’art. 382, comma 3, c.p.c. in termini dicassazione senza rinvio, in quanto il procedimento di riapertura delfallimento, in assenza di risoluzione o annullamento del concordatofallimentare, non poteva essere instaurato.7. — Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione dellespese del giudizio di legittimità, nel senso dell’esonero del Fallimentointimato dalla loro rifusione in favore del ricorrente. P.Q.MAccoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteP.Q.MAccoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 07054/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris