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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22305/2026

Testo disponibile della fonte

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va edepositata in data 17 dicembre 2024.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventimaggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

I coniugi Rea e Maccianti evocavano in giudizio il Condominiocontroricorrente per sentirlo condannare al risarcimento del danno lorooccorso in occasione dell’allagamento verificatosi nei giorni 27 e 28novembre 2012, che aveva provocato lo sfondamento del muro divisoriotra i locali seminterrati di proprietà degli stessi, facenti parte delcondominio, e il danneggiamento della merce ivi collocata.Numero registro generale 4484/2025Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 22305/2026Data pubblicazione 29/06/2026Il Tribunale di Massa, esclusa la natura eccezionale dell’evento meteoricoche aveva determinato l’allagamento, riconosciuta la responsabilità delcondominio ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., liquidava il danno in viaequitativa in complessivi € 79.703,80 oltre accessori.[OSCURATO:PERSONA] gravava d’appello la sentenza, e la Corte distrettuale, purriducendo il quantum del danno, in ragione della mancata giustificazionedi alcune voci, confermava nel resto la sentenza di primo grado.Ricorre quindi il Condominio in cassazione affidandosi a tre motivi, mentrei coniugi Rea e Maccianti resistono a mezzo di controricorso.Da ultimo entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo mezzo si deduce violazione degli artt. 115, cod. proc. civ. e2051 cod. civ.Il motivo è inammissibile.1.1.

La prima parte del motivo (pp. 6-8 del ricorso) è priva diconcludenza, lamentando una sorta di travisamento della prova senzaperaltro indicare i termini dello stesso, ma richiamando poi l’ordinanza concui era stata disposta la mediazione e quindi quella che aveva disposto lariserva della causa in decisione.La confusa tecnica scrittoria adottata dal ricorrente non consente dunquenon solo di stabilire, ma neanche di comprendere in cosa sarebbeconsistita la dedotta “nullità della sentenza e del procedimento”.1.2.

In ordine alla censura relativa all’art. 2051 cod. civ., il ricorrente sidilunga, con prosa assai confusa, nel tentativo di descrivere come,nell’atto d’appello, si fosse rimarcato che i danni erano stati provocatidallo straripamento del torrente e non da un difetto di manutenzione, econtestando poi la nozione di eccezionalità fatta propria dai giudici dimerito, e infine riportando dei passi dell’elaborato peritale da cui siricaverebbe che l’acqua entrò dalla tubazione dello scarico dei fumi dellacaldaia e da sotto il portone d’ingresso.Numero registro generale 4484/2025Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 22305/2026Data pubblicazione 29/06/2026Orbene, di là dalle recriminazioni sugli accertamenti svolti dai giudici delmerito, l’osservazione fondante della Corte territoriale, secondo cui laparte odierna ricorrente non si era confrontata con la motivazione delprimo giudice in ordine alla natura non eccezionale dell’evento, è rimastasenza sostanziale censura.Invero, sul punto, la parte ricorrente si limita a specificare, come sopraindicato, che nell’appello essa ebbe a imputare il sinistro non a difetto dimanutenzione ma all’esondazione del torrente, il che non costituisce certouna critica al motivato scostamento del primo giudice alla conclusionecirca l’eccezionalità dell’evento ritenuta dal c.t.u., sostenendosi inparticolare che non poteva ritenersi il suddetto connotato con riguardo a“ripetuti intensi fenomeni meteorologici” e che, quindi, “appare bendifficile sostenere che possa concretarsi il caso fortuito allorquando si è alcospetto di plurimi episodi pregiudizievoli della medesima natura ripetutinegli anni a fronte dei quali risulta ampiamente prevedibile il verificarsi diun evento avverso…”.1.3.

Le ulteriori considerazioni, in ordine al fatto che il danno sarebbestato reso possibile non dalla presenza di griglie condominiali (chesarebbero state chiuse prima dell’evento) ma dal tubo per scarico dei fumidella caldaia (evidentemente riferita alla proprietà dei controricorrenti) edall’infiltrazione da sotto il portone, sono del tutto irrilevanti visto che taleaspetto, affrontato in primo grado a quanto si apprende dalla parte infatto della sentenza impugnata, non era neppure stato oggetto di appello.Così ha infatti accertato il giudice d’appello, con statuizione che non èstata assolutamente oggetto di censura: “non costituisce oggetto diimpugnazione la statuizione del Tribunale per cui il flusso d’acqua entratodalle cingue griglie…è penetrato nelle cantine…generando una pressioneidrostatica sulla tramezzatura posta a divisione tra le cantine ed ilmagazzino”, griglie condominiali che, secondo quanto sempre accertatodalla Corte distrettuale, sono state oggetto di “rimedio con opere alla cuiNumero registro generale 4484/2025Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 22305/2026Data pubblicazione 29/06/2026esecuzione il Condominio è stato condannato nel distinto giudizio rg n.622/15”.2.

Col secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 1226 cod. civ., peravere il giudice d’appello avallato la determinazione equitativa del danno,pur riducendola, senza considerare che solo in caso di impossibilità puòricorrersi a siffatta tecnica di quantificazione.A parere del ricorrente, i coniugi Maccianti-Rea ben avrebbero potutodistinguere i danni derivanti dal sinistro in esame rispetto a quelliverificatisi in occasione di un precedente allagamento, e del resto erainverosimile l’entità dei danni stessi come accertata dai giudici d’appello,visto che non si era tenuto conto del fatto che solo quindici giorni prima siera verificato un danno simile e quindi, in pochi giorni, non si era potutoriassortire il magazzino, e d’altronde non si era tenuto conto delledetrazioni fiscali di cui i coniugi avevano potuto godere.Inoltre non si era tenuto conto del fatto che dal verbale di una perizia diparte attrice si ricavava che molta della merce era andata distrutta ancorprima della prima alluvione di quindici giorni prima.2.1.

Anche questo motivo è inammissibile, perché lo stesso non siconfronta con la decisione, che ha specificamente motivato nel senso chea fronte dell’analogo motivo d’appello, la parte appellante ed odiernaricorrente non si era a sua volta confrontata con le ragioni poste dalgiudice di primo grado a base della propria decisione sul punto, laddove iltribunale aveva accertato che il magazzino, a seguito dell’eventoalluvionale oggetto di causa, era andato completamente distrutto, mentrein occasione di quello risalente a circa quindici giorni prima si eranoregistrati danni di minore entità, tanto che gli oggetti non erano statismaltiti ma erano stati posti su pedane rialzate.

Motivazione poi fondata,sempre in base alla decisione d’appello, su dichiarazioni testimoniali(dalle quali emergeva il riacquisto di molti degli elettrodomestici) e cheaveva portato comunque all’abbattimento del danno richiesto (essendosiNumero registro generale 4484/2025Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 22305/2026Data pubblicazione 29/06/2026riconosciuta la responsabilità limitatamente alla percentuale del 60 % deicomplessivi danni accertati), proprio in relazione al fatto che, attesa lapoca distanza temporale tra i due eventi, era stato ritenutosostanzialmente impossibile distinguere partitamente i danni verificatisinel corso dell’una e dell’altra circostanza, con ciò non solo sussistendo unacompiuta motivazione basata su accertamenti in fatto, ma anche laconformità della stessa al principio di diritto (costituito dalla necessità chealla quantificazione equitativa si ricorra solo in caso di impossibilità onotevole difficoltà a provare l’entità dei danni riconducibili all’evento,eppure certi) che la parte ricorrente pretende violato.Le ulteriori doglianze contenute nel motivo (relativamente alla deduzionefiscale ed alle risultanze del verbale) sono talmente generiche da nonpoter essere neppure oggetto di verifica.3.

Col terzo mezzo si deduce violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.Il motivo si mostra quasi incomprensibile nel suo contenuto, dal momentoche il ricorrente vi mescola le più disparate considerazioni (discorrendovuoi dello scaglione di valore della causa, vuoi delle spese di c.t.u., vuoidel rigetto delle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate in appello daRiccardo Rea e [OSCURATO:PERSONA]), senza tuttavia indicare chiaramente incosa sarebbe consistito l’errore di diritto commesso dal giudice d’appello.Pare peraltro che con esso ci si dolga del mancato esercizio del potere dicompensazione delle spese, che però costituisce una facoltà discrezionaledel giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità, anche nelleipotesi previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.4.

L’inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alpagamento delle spese.Sussistono i presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente, diversare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 4484/2025Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 22305/2026Data pubblicazione 29/06/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 7655oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, iv.a. ec.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo alricorrente, di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il venti maggio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
va edepositata in data 17 dicembre 2024.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventimaggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. I coniugi Rea e Maccianti evocavano in giudizio il Condominiocontroricorrente per sentirlo condannare al risarcimento del danno lorooccorso in occasione dell’allagamento verificatosi nei giorni 27 e 28novembre 2012, che aveva provocato lo sfondamento del muro divisoriotra i locali seminterrati di proprietà degli stessi, facenti parte delcondominio, e il danneggiamento della merce ivi collocata.Numero registro generale 4484/2025Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 22305/2026Data pubblicazione 29/06/2026Il Tribunale di Massa, esclusa la natura eccezionale dell’evento meteoricoche aveva determinato l’allagamento, riconosciuta la responsabilità delcondominio ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., liquidava il danno in viaequitativa in complessivi € 79.703,80 oltre accessori.[OSCURATO:PERSONA] gravava d’appello la sentenza, e la Corte distrettuale, purriducendo il quantum del danno, in ragione della mancata giustificazionedi alcune voci, confermava nel resto la sentenza di primo grado.Ricorre quindi il Condominio in cassazione affidandosi a tre motivi, mentrei coniugi Rea e Maccianti resistono a mezzo di controricorso.Da ultimo entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo mezzo si deduce violazione degli artt. 115, cod. proc. civ. e2051 cod. civ.Il motivo è inammissibile.1.1. La prima parte del motivo (pp. 6-8 del ricorso) è priva diconcludenza, lamentando una sorta di travisamento della prova senzaperaltro indicare i termini dello stesso, ma richiamando poi l’ordinanza concui era stata disposta la mediazione e quindi quella che aveva disposto lariserva della causa in decisione.La confusa tecnica scrittoria adottata dal ricorrente non consente dunquenon solo di stabilire, ma neanche di comprendere in cosa sarebbeconsistita la dedotta “nullità della sentenza e del procedimento”.1.2. In ordine alla censura relativa all’art. 2051 cod. civ., il ricorrente sidilunga, con prosa assai confusa, nel tentativo di descrivere come,nell’atto d’appello, si fosse rimarcato che i danni erano stati provocatidallo straripamento del torrente e non da un difetto di manutenzione, econtestando poi la nozione di eccezionalità fatta propria dai giudici dimerito, e infine riportando dei passi dell’elaborato peritale da cui siricaverebbe che l’acqua entrò dalla tubazione dello scarico dei fumi dellacaldaia e da sotto il portone d’ingresso.Numero registro generale 4484/2025Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 22305/2026Data pubblicazione 29/06/2026Orbene, di là dalle recriminazioni sugli accertamenti svolti dai giudici delmerito, l’osservazione fondante della Corte territoriale, secondo cui laparte odierna ricorrente non si era confrontata con la motivazione delprimo giudice in ordine alla natura non eccezionale dell’evento, è rimastasenza sostanziale censura.Invero, sul punto, la parte ricorrente si limita a specificare, come sopraindicato, che nell’appello essa ebbe a imputare il sinistro non a difetto dimanutenzione ma all’esondazione del torrente, il che non costituisce certouna critica al motivato scostamento del primo giudice alla conclusionecirca l’eccezionalità dell’evento ritenuta dal c.t.u., sostenendosi inparticolare che non poteva ritenersi il suddetto connotato con riguardo a“ripetuti intensi fenomeni meteorologici” e che, quindi, “appare bendifficile sostenere che possa concretarsi il caso fortuito allorquando si è alcospetto di plurimi episodi pregiudizievoli della medesima natura ripetutinegli anni a fronte dei quali risulta ampiamente prevedibile il verificarsi diun evento avverso…”.1.3. Le ulteriori considerazioni, in ordine al fatto che il danno sarebbestato reso possibile non dalla presenza di griglie condominiali (chesarebbero state chiuse prima dell’evento) ma dal tubo per scarico dei fumidella caldaia (evidentemente riferita alla proprietà dei controricorrenti) edall’infiltrazione da sotto il portone, sono del tutto irrilevanti visto che taleaspetto, affrontato in primo grado a quanto si apprende dalla parte infatto della sentenza impugnata, non era neppure stato oggetto di appello.Così ha infatti accertato il giudice d’appello, con statuizione che non èstata assolutamente oggetto di censura: “non costituisce oggetto diimpugnazione la statuizione del Tribunale per cui il flusso d’acqua entratodalle cingue griglie…è penetrato nelle cantine…generando una pressioneidrostatica sulla tramezzatura posta a divisione tra le cantine ed ilmagazzino”, griglie condominiali che, secondo quanto sempre accertatodalla Corte distrettuale, sono state oggetto di “rimedio con opere alla cuiNumero registro generale 4484/2025Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 22305/2026Data pubblicazione 29/06/2026esecuzione il Condominio è stato condannato nel distinto giudizio rg n.622/15”.2. Col secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 1226 cod. civ., peravere il giudice d’appello avallato la determinazione equitativa del danno,pur riducendola, senza considerare che solo in caso di impossibilità puòricorrersi a siffatta tecnica di quantificazione.A parere del ricorrente, i coniugi Maccianti-Rea ben avrebbero potutodistinguere i danni derivanti dal sinistro in esame rispetto a quelliverificatisi in occasione di un precedente allagamento, e del resto erainverosimile l’entità dei danni stessi come accertata dai giudici d’appello,visto che non si era tenuto conto del fatto che solo quindici giorni prima siera verificato un danno simile e quindi, in pochi giorni, non si era potutoriassortire il magazzino, e d’altronde non si era tenuto conto delledetrazioni fiscali di cui i coniugi avevano potuto godere.Inoltre non si era tenuto conto del fatto che dal verbale di una perizia diparte attrice si ricavava che molta della merce era andata distrutta ancorprima della prima alluvione di quindici giorni prima.2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché lo stesso non siconfronta con la decisione, che ha specificamente motivato nel senso chea fronte dell’analogo motivo d’appello, la parte appellante ed odiernaricorrente non si era a sua volta confrontata con le ragioni poste dalgiudice di primo grado a base della propria decisione sul punto, laddove iltribunale aveva accertato che il magazzino, a seguito dell’eventoalluvionale oggetto di causa, era andato completamente distrutto, mentrein occasione di quello risalente a circa quindici giorni prima si eranoregistrati danni di minore entità, tanto che gli oggetti non erano statismaltiti ma erano stati posti su pedane rialzate. Motivazione poi fondata,sempre in base alla decisione d’appello, su dichiarazioni testimoniali(dalle quali emergeva il riacquisto di molti degli elettrodomestici) e cheaveva portato comunque all’abbattimento del danno richiesto (essendosiNumero registro generale 4484/2025Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 22305/2026Data pubblicazione 29/06/2026riconosciuta la responsabilità limitatamente alla percentuale del 60 % deicomplessivi danni accertati), proprio in relazione al fatto che, attesa lapoca distanza temporale tra i due eventi, era stato ritenutosostanzialmente impossibile distinguere partitamente i danni verificatisinel corso dell’una e dell’altra circostanza, con ciò non solo sussistendo unacompiuta motivazione basata su accertamenti in fatto, ma anche laconformità della stessa al principio di diritto (costituito dalla necessità chealla quantificazione equitativa si ricorra solo in caso di impossibilità onotevole difficoltà a provare l’entità dei danni riconducibili all’evento,eppure certi) che la parte ricorrente pretende violato.Le ulteriori doglianze contenute nel motivo (relativamente alla deduzionefiscale ed alle risultanze del verbale) sono talmente generiche da nonpoter essere neppure oggetto di verifica.3. Col terzo mezzo si deduce violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.Il motivo si mostra quasi incomprensibile nel suo contenuto, dal momentoche il ricorrente vi mescola le più disparate considerazioni (discorrendovuoi dello scaglione di valore della causa, vuoi delle spese di c.t.u., vuoidel rigetto delle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate in appello daRiccardo Rea e [OSCURATO:PERSONA]), senza tuttavia indicare chiaramente incosa sarebbe consistito l’errore di diritto commesso dal giudice d’appello.Pare peraltro che con esso ci si dolga del mancato esercizio del potere dicompensazione delle spese, che però costituisce una facoltà discrezionaledel giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità, anche nelleipotesi previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.4. L’inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alpagamento delle spese.Sussistono i presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente, diversare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 4484/2025Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 22305/2026Data pubblicazione 29/06/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 7655oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, iv.a. ec.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo alricorrente, di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il venti maggio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])