Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11276/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 11818 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e Gas in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi nello studio del secondo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 77 -ricorrente- contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- RG n. 11818/14 f [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] stensore per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 29 gennaio 2014, n. 501/14; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 24 febbraio 2022, tenutasi con le modalità previste dall'art. 23, comma 8 -bis, del d.l. n. 137/20, come convertito dalla

I. n. 176/20, e ribadite dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 228/21, conv. con I. n. 15/22; lette le considerazioni svolte dalla Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indirizzò alla contribuente, operante nel settore della distribuzione di energia elettrica, che fornisce pure "servizio di salvaguardia" ed eroga energia elettrica a enti pubblici, atti di contestazione di sanzioni, scaturenti dal ritardato versamento di quota parte delle rate di acconto dell'accisa e dell'addizionale sull'energia elettrica dovute in relazione al periodo 2009-2010.

La società li impugnò, sostenendo che i pagamenti non fossero dovuti, e ciò in base all'art. 56 del d.lgs. n. 504/95, che consente all'amministrazione di riconoscere una rateizzazione degli acconti quando risulti che tra l'anno in corso e quello precedente si siano verificate differenze che appunto evidenzino che gli acconti non sono dovuti, perché i consumi non si sono verificati. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Como rigettò i ricorsi e quella regionale della Lombardia ha respinto il successivo appello della contribuente.

A sostegno della decisione di rigetto, il giudice d'appello ha anzitutto rilevato che la società non ha contestato il ritardato versamento delle rate di acconto, ma si è limitata a contestare le pretese sanzionatorie, in ragione della RG n. 11818/14 [OSCURATO:PERSONA]-harPerino estensore mancanza di colpevolezza della propria condotta, dovuta alla sussistenza della forza maggiore scaturente dall'inadempimento dei propri debitori.

E quindi ha escluso Ila ricorrenza della forza maggiore, in base alla considerazione che le questioni creditorie vantate dalla società concernono l'ambito civilistico, entro il quale possono essere fatte valere, e non configurano alcuna esimente per gli inadempimenti degli obblighi tributari su di essa gravanti.

Contro questa sentenza la contribuente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, e illustra con me/moria, cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli replica con controricorso.

Ragioni della decisione 1.- Il primo motivo di ricorso, col quale la società denuncia la violazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 504/95 e i correlati profili d'insufficiente e contraddittoria motivazione, là dove il giudice d'appello avrebbe omesso un'interpretazione evolutiva della norma in relazione all'intervenuta liberalizzazione del settore dell'energia elettrica e non avrebbe considerato che d contribuente non può essere considerato inadempiente esclusivamente da quando è stato messo a conoscenza dei nuovi importi in esito al provvedimento di rateizzazione dell'Agenzia, è inammissibile in relazione a entrambi i profili.

La censura si scontra difatti con la ricognizione della materia giustiziabile compiuta dal giudice d'appello, il quale ha sottolineato che «La società non contesta con i suoi atti il ritardato versamento delle rate di acconto, ma si limita a contestare le sanzioni irrogate, ritenendo che il suo comportamento non "colpevole" non debba essere sanzionato»: difatti, ha argomentato la Commissione tributaria regionale, la società aveva ridotto arbitrariamente le rate di acconto, in misura tale, che ha reso poi necessaria un'integrazione, avvenuta con ritardo, dei pagamenti dovuti.

RG n. 11818/14 [OSCURATO:PERSONA]-Maria stynsore 2.- Col secondo e col terzo motivo, da esaminare congiuntamente, perché afferenti alla medesima censura, la ricorrente denuncia sotto diversi profili la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 8 del d.lgs. n. 472/97, nonché i correlati profili d'insufficiente o contraddittoria motivazione, perché il giudice d'appello non ha ravvisato la forza maggiore sebbene fossero esorbitanti le somme di cui la Exergia era creditrice, e senza considerare perdipiù il periodo socio- economico di crisi, aggravato dai notevoli ritardi nel pagamento di servizi che la società era comunque tenuta a erogare (secondo motivo), nonché perché il giudice d'appello, pur riconoscendo la difficile situazione economica in cui la contribuente si è venuta a trovare, ha comunque ritenuto colpevole la condotta di ritardo nel versamento degli acconti (terzo motivo). 2.- La censura, che, nonostante in rubrica evochi l'art. 8 del d.lgs. n. 472/97, s'incentra sull'art. 6, comma 5, del medesimo decreto, è infondata per i profili in diritto, e inammissibile in relazione a quelli concernenti la motivazione, con i quali si denuncia un'insufficienza o una contraddizione pur sempre in diritto delle argomentazioni svolte dal giudice d'appello.

Sebbene in relazione alla medesima contribuente e ad analoga questione questa Corte abbia già stabilito che, in tema di accise, la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472/97 (Cass. nn. 3049/18, 8175 e 8177/19), è opportuno, nel ribadire il principio, svolgere alcune precisazioni. 2.1.- La giurisprudenza più recente (cfr. anche Cass. nn. 17027/21 e 39548/21) mutua la nozione di forza maggiore rilevante da quella elaborata dalla giurisprudenza unionale, che la definisce, nelle materie doganale e delle accise, avendo riguardo sia all'elemento oggettivo, dato dall'esistenza di circostanze RG n. 11818/14 [OSCURATO:PERSONA]-Maria estranee all'operatore, anormali e imprevedibili, sia a quello soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, e che la stessa ricorrente richiama in ricorso (Corte giust., causa C- 314/06, [OSCURATO:PERSONA] et Rheme (SPMR); causa C-533/10, CIVAD, punto 28; cause C-659/13 e C-34/14, C & i [OSCURATO:PERSONA] e Puma, punto 192; causa C-154/16, «[OSCURATO:PERSONA]» VAS, punto 61).

E reputa che la situazione di illiquidità, anche se dovuta ad anormali ritardi nei pagamenti dei debitori, di solito pubbliche amministrazioni, non corrisponda alla nozione unionale di forza maggiore. 3.- Si è poi affacciato un altro indirizzo (espresso da Cass. nn. 2139/20 e 15415/21), che affronta, invece, la rilevanza della forza maggiore nel quadro del diritto sanzionatorio e applica in materia tributaria il principio sancito in generale dall'art. 3 della

I. n. 689/1981, in base al quale, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, sono sufficienti la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, rilevante, come esimente, solo se l'agente sia incorso in un errore inevitabile, per ignoranza incolpevole dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza.

D'altronde, si è sottolineato, la presunzione di colpa non si pone in contrasto con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost. anche nel caso la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva, a fronte dell'onere, posto a carico dell'amministrazione, di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria e, quindi, la sussistenza della condotta illecita (Cass. n. 1529/18). 3.1.- Così inquadrata la rilevanza della questione, si fa applicazione del principio stabilito dalle sezioni unite penali di RG n. 11818/14 [OSCURATO:PERSONA]-Man 'sítnsore questa Corte (con sentenza n. 37424/13), che hanno escluso il rilievo scriminante di impreviste difficoltà economiche in sé considerate (v., anche in riferimento all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74/00, Cass. pen., nn. 10120/10, 3647/17, 58442/18; richiama l'applicabilità della giurisprudenza penale in tema di forza maggiore anche Cass. n. 7850/18). 4.- Questo secondo approccio è maggiormente rispondente all'autonomia del diritto sanzionatorio, pure rispetto al diritto che regola il sottostante rapporto giuridico sostanziale.

Anzitutto, il diritto unionale dedica alle sanzioni attenzione ben diversa da quella che riserva ai tributi afferenti alle materie di competenza dell'Unione.

La sanzione rileva per il suo scopo d'indurre i soggetti passivi a regolarizzare il più rapidamente possibile i casi di pagamento insufficiente dell'imposta e, pertanto, di raggiungere l'obiettivo di garantirne l'esatta riscossione (Corte giust., causa C-935/19, [OSCURATO:PERSONA]. z o.o., punto 31); di modo che il diritto unionale ha riguardo alla sanzione in relazione ai canoni di adeguatezza, ossia d'idoneità a evitare che lo Stato membro di imposizione sia privato della possibilità di controllare efficacemente le condizioni di applicazione dell'imposta (Corte giust., grande sezione, causa C-482/18, Google, punto 48) e di proporzionalità, con riferimento al rischio di perdita di gettito (tra varie, Corte giust., causa C-712/17, Soc.

EN.SA.).

Non sono quindi pertinenti alle sanzioni i principi fissati in tema di accise, in relazione alle quali, tra l'altro, la giurisprudenza unionale ravvisa responsabilità «di tipo oggettivo» che «si basa non già sulla colpa dimostrata o presunta del depositarlo, bensì sulla sua partecipazione a un'attività economica...» (Corte giust., causa C-95/19, Soc.

Silcompa, punto 52). 4.1.- La sanzione tributaria è d'altronde concettualmente autonoma dal tributo; e tale autonomia è calibrata sulla sua RG n. 11818/14 [OSCURATO:PERSONA]-Maria erri nsore natura di reazione finalisticamente orientata alla prevenzione generale e speciale.

Di questa autonomia hanno preso atto le sezioni unite civili di questa Corte (con sentenza n. 2145/21), che hanno appunto assegnato centralità all'infrazione, posta al centro del microcosmo a sé stante del diritto della sanzione amministrativa. 5.- In materia tributaria, poi, il legislatore ha dato sistemazione alla materia sanzionatoria con i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, evidenziandone la natura punitiva (come sottolineato dall'art. 133, lett. q) della legge delega n. 662/96; da ultimo, fa applicazione dei principi penalistici in tema di successione delle leggi nel tempo, Cass. n. 19738/21).

E il diritto punitivo mal tollera ipotesi di responsabilità oggettiva, in base ai principi di matrice penalistica che lo presidiano: lo stabilisce chiaramente l'art. 5 del d.lgs. n. 472/97, secondo cui «Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa». 5.1.- Coerentemente la giurisprudenza meno recente di questa Corte applicava, in tema di sanzioni amministrative, i principi di matrice penalistica e, nel riconoscere la rilevanza generale del caso fortuito e della forza maggiore ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'agente, precisava che il primo incide sulla colpevolezza e la seconda sul nesso psichico, specificando che la relativa nozione va desunta dall'art. 45 c.p. ed è integrata con il concorso dell'imprevedibilità e inevitabilità, da accertare mediante specifica indagine (Cass. nn. 9738/00; 14168/02; 10343/10). 6.- É dunque all'accezione penalistica della forza maggiore che bisogna aver riguardo: in questa chiave, la forza maggiore si riferisce a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, impedendo di configurare un'azione penalmente rilevante per difetto del generale requisito RG n. 11818/14 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ensore della coscienza e volontarietà della condotta previsto dal primo comma dell'art. 42 c.p. 6.1.- L'esimente prefigura allora la situazione di un soggetto assolutamente privo della possibilità di sottrarsi a una forza per lui irresistibile (in proposito si dice che il soggetto non agit, sed agitur), come emerge, da un lato, dall'art. 46 c.p., il quale enuclea un'ipotesi speciale di forza maggiore disciplinando il costringimento fisico ed esplicitandone i caratteri e, dall'altro, dall'art. 54 c.p., il quale regola l'ipotesi diversa in cui la volontà dell'autore sia coartata in modo non assoluto bensì relativo, residuando in capo al soggetto un margine di scelta (si veda, in particolare, Cass. n. 23026/17, relativa a una fattispecie in cui questa Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, condannato per l'allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, il quale aveva eccepito la forza maggiore, da lui individuata nel fatto che non era riuscito ad ottenere un regolare contratto di fornitura elettrica, malgrado i plurimi solleciti, e che inoltre aveva subìto un guasto del generatore di cui si era munito per far fronte alle esigenze del suo locale commerciale). 7.- In questo contesto, la situazione di carenza di liquidità derivante dai ritardi, anche notevoli, dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni non riesce ad assurgere alla nozione di forza maggiore.

Anzitutto, posto che la forza maggiore incide, elidendolo, sul nesso psichico, le difese della contribuente, che puntano sulla mancanza di colpevolezza, non sono conferenti.

Inoltre, la stessa società dà conto dell'«immagine preoccupante della situazione italiana», sin dal 2008, allorquando «...i tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche oscillano in un range compreso fra un minimo di 92 giorni e un massimo di 664 giorni, oltre due anni», perdipiù nel quadro di crisi socio-economica tratteggiato in ricorso, RG n. 11818/14 [OSCURATO:PERSONA]-Mari ensore • col quale, quindi, si forniscono elementi che escludono quantomeno l'imprevedibilità. 7.1.- La censura va quindi respinta, in applicazione del seguente principio di diritto: "In tema di sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta; con la conseguenza che la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quando grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, perdipiù prevedibile, non risponde a tale nozione". 8.- Le spese seguono, invece, il criterio della soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Per questi motivi rigetta il ricorso e condanna la società a pagare le spese, che liquida in euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 11818 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e Gas in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi nello studio del secondo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 77 -ricorrente- contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- RG n. 11818/14 f [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] stensore per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 29 gennaio 2014, n. 501/14; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 24 febbraio 2022, tenutasi con le modalità previste dall'art. 23, comma 8 -bis, del d.l. n. 137/20, come convertito dalla I. n. 176/20, e ribadite dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 228/21, conv. con I. n. 15/22; lette le considerazioni svolte dalla Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indirizzò alla contribuente, operante nel settore della distribuzione di energia elettrica, che fornisce pure "servizio di salvaguardia" ed eroga energia elettrica a enti pubblici, atti di contestazione di sanzioni, scaturenti dal ritardato versamento di quota parte delle rate di acconto dell'accisa e dell'addizionale sull'energia elettrica dovute in relazione al periodo 2009-2010. La società li impugnò, sostenendo che i pagamenti non fossero dovuti, e ciò in base all'art. 56 del d.lgs. n. 504/95, che consente all'amministrazione di riconoscere una rateizzazione degli acconti quando risulti che tra l'anno in corso e quello precedente si siano verificate differenze che appunto evidenzino che gli acconti non sono dovuti, perché i consumi non si sono verificati. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Como rigettò i ricorsi e quella regionale della Lombardia ha respinto il successivo appello della contribuente. A sostegno della decisione di rigetto, il giudice d'appello ha anzitutto rilevato che la società non ha contestato il ritardato versamento delle rate di acconto, ma si è limitata a contestare le pretese sanzionatorie, in ragione della RG n. 11818/14 [OSCURATO:PERSONA]-harPerino estensore mancanza di colpevolezza della propria condotta, dovuta alla sussistenza della forza maggiore scaturente dall'inadempimento dei propri debitori. E quindi ha escluso Ila ricorrenza della forza maggiore, in base alla considerazione che le questioni creditorie vantate dalla società concernono l'ambito civilistico, entro il quale possono essere fatte valere, e non configurano alcuna esimente per gli inadempimenti degli obblighi tributari su di essa gravanti. Contro questa sentenza la contribuente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, e illustra con me/moria, cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli replica con controricorso. Ragioni della decisione 1.- Il primo motivo di ricorso, col quale la società denuncia la violazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 504/95 e i correlati profili d'insufficiente e contraddittoria motivazione, là dove il giudice d'appello avrebbe omesso un'interpretazione evolutiva della norma in relazione all'intervenuta liberalizzazione del settore dell'energia elettrica e non avrebbe considerato che d contribuente non può essere considerato inadempiente esclusivamente da quando è stato messo a conoscenza dei nuovi importi in esito al provvedimento di rateizzazione dell'Agenzia, è inammissibile in relazione a entrambi i profili. La censura si scontra difatti con la ricognizione della materia giustiziabile compiuta dal giudice d'appello, il quale ha sottolineato che «La società non contesta con i suoi atti il ritardato versamento delle rate di acconto, ma si limita a contestare le sanzioni irrogate, ritenendo che il suo comportamento non "colpevole" non debba essere sanzionato»: difatti, ha argomentato la Commissione tributaria regionale, la società aveva ridotto arbitrariamente le rate di acconto, in misura tale, che ha reso poi necessaria un'integrazione, avvenuta con ritardo, dei pagamenti dovuti. RG n. 11818/14 [OSCURATO:PERSONA]-Maria stynsore 2.- Col secondo e col terzo motivo, da esaminare congiuntamente, perché afferenti alla medesima censura, la ricorrente denuncia sotto diversi profili la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 8 del d.lgs. n. 472/97, nonché i correlati profili d'insufficiente o contraddittoria motivazione, perché il giudice d'appello non ha ravvisato la forza maggiore sebbene fossero esorbitanti le somme di cui la Exergia era creditrice, e senza considerare perdipiù il periodo socio- economico di crisi, aggravato dai notevoli ritardi nel pagamento di servizi che la società era comunque tenuta a erogare (secondo motivo), nonché perché il giudice d'appello, pur riconoscendo la difficile situazione economica in cui la contribuente si è venuta a trovare, ha comunque ritenuto colpevole la condotta di ritardo nel versamento degli acconti (terzo motivo). 2.- La censura, che, nonostante in rubrica evochi l'art. 8 del d.lgs. n. 472/97, s'incentra sull'art. 6, comma 5, del medesimo decreto, è infondata per i profili in diritto, e inammissibile in relazione a quelli concernenti la motivazione, con i quali si denuncia un'insufficienza o una contraddizione pur sempre in diritto delle argomentazioni svolte dal giudice d'appello. Sebbene in relazione alla medesima contribuente e ad analoga questione questa Corte abbia già stabilito che, in tema di accise, la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472/97 (Cass. nn. 3049/18, 8175 e 8177/19), è opportuno, nel ribadire il principio, svolgere alcune precisazioni. 2.1.- La giurisprudenza più recente (cfr. anche Cass. nn. 17027/21 e 39548/21) mutua la nozione di forza maggiore rilevante da quella elaborata dalla giurisprudenza unionale, che la definisce, nelle materie doganale e delle accise, avendo riguardo sia all'elemento oggettivo, dato dall'esistenza di circostanze RG n. 11818/14 [OSCURATO:PERSONA]-Maria estranee all'operatore, anormali e imprevedibili, sia a quello soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, e che la stessa ricorrente richiama in ricorso (Corte giust., causa C- 314/06, [OSCURATO:PERSONA] et Rheme (SPMR); causa C-533/10, CIVAD, punto 28; cause C-659/13 e C-34/14, C & i [OSCURATO:PERSONA] e Puma, punto 192; causa C-154/16, «[OSCURATO:PERSONA]» VAS, punto 61). E reputa che la situazione di illiquidità, anche se dovuta ad anormali ritardi nei pagamenti dei debitori, di solito pubbliche amministrazioni, non corrisponda alla nozione unionale di forza maggiore. 3.- Si è poi affacciato un altro indirizzo (espresso da Cass. nn. 2139/20 e 15415/21), che affronta, invece, la rilevanza della forza maggiore nel quadro del diritto sanzionatorio e applica in materia tributaria il principio sancito in generale dall'art. 3 della I. n. 689/1981, in base al quale, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, sono sufficienti la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, rilevante, come esimente, solo se l'agente sia incorso in un errore inevitabile, per ignoranza incolpevole dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza. D'altronde, si è sottolineato, la presunzione di colpa non si pone in contrasto con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost. anche nel caso la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva, a fronte dell'onere, posto a carico dell'amministrazione, di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria e, quindi, la sussistenza della condotta illecita (Cass. n. 1529/18). 3.1.- Così inquadrata la rilevanza della questione, si fa applicazione del principio stabilito dalle sezioni unite penali di RG n. 11818/14 [OSCURATO:PERSONA]-Man 'sítnsore questa Corte (con sentenza n. 37424/13), che hanno escluso il rilievo scriminante di impreviste difficoltà economiche in sé considerate (v., anche in riferimento all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74/00, Cass. pen., nn. 10120/10, 3647/17, 58442/18; richiama l'applicabilità della giurisprudenza penale in tema di forza maggiore anche Cass. n. 7850/18). 4.- Questo secondo approccio è maggiormente rispondente all'autonomia del diritto sanzionatorio, pure rispetto al diritto che regola il sottostante rapporto giuridico sostanziale. Anzitutto, il diritto unionale dedica alle sanzioni attenzione ben diversa da quella che riserva ai tributi afferenti alle materie di competenza dell'Unione. La sanzione rileva per il suo scopo d'indurre i soggetti passivi a regolarizzare il più rapidamente possibile i casi di pagamento insufficiente dell'imposta e, pertanto, di raggiungere l'obiettivo di garantirne l'esatta riscossione (Corte giust., causa C-935/19, [OSCURATO:PERSONA]. z o.o., punto 31); di modo che il diritto unionale ha riguardo alla sanzione in relazione ai canoni di adeguatezza, ossia d'idoneità a evitare che lo Stato membro di imposizione sia privato della possibilità di controllare efficacemente le condizioni di applicazione dell'imposta (Corte giust., grande sezione, causa C-482/18, Google, punto 48) e di proporzionalità, con riferimento al rischio di perdita di gettito (tra varie, Corte giust., causa C-712/17, Soc. EN.SA.). Non sono quindi pertinenti alle sanzioni i principi fissati in tema di accise, in relazione alle quali, tra l'altro, la giurisprudenza unionale ravvisa responsabilità «di tipo oggettivo» che «si basa non già sulla colpa dimostrata o presunta del depositarlo, bensì sulla sua partecipazione a un'attività economica...» (Corte giust., causa C-95/19, Soc. Silcompa, punto 52). 4.1.- La sanzione tributaria è d'altronde concettualmente autonoma dal tributo; e tale autonomia è calibrata sulla sua RG n. 11818/14 [OSCURATO:PERSONA]-Maria erri nsore natura di reazione finalisticamente orientata alla prevenzione generale e speciale. Di questa autonomia hanno preso atto le sezioni unite civili di questa Corte (con sentenza n. 2145/21), che hanno appunto assegnato centralità all'infrazione, posta al centro del microcosmo a sé stante del diritto della sanzione amministrativa. 5.- In materia tributaria, poi, il legislatore ha dato sistemazione alla materia sanzionatoria con i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, evidenziandone la natura punitiva (come sottolineato dall'art. 133, lett. q) della legge delega n. 662/96; da ultimo, fa applicazione dei principi penalistici in tema di successione delle leggi nel tempo, Cass. n. 19738/21). E il diritto punitivo mal tollera ipotesi di responsabilità oggettiva, in base ai principi di matrice penalistica che lo presidiano: lo stabilisce chiaramente l'art. 5 del d.lgs. n. 472/97, secondo cui «Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa». 5.1.- Coerentemente la giurisprudenza meno recente di questa Corte applicava, in tema di sanzioni amministrative, i principi di matrice penalistica e, nel riconoscere la rilevanza generale del caso fortuito e della forza maggiore ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'agente, precisava che il primo incide sulla colpevolezza e la seconda sul nesso psichico, specificando che la relativa nozione va desunta dall'art. 45 c.p. ed è integrata con il concorso dell'imprevedibilità e inevitabilità, da accertare mediante specifica indagine (Cass. nn. 9738/00; 14168/02; 10343/10). 6.- É dunque all'accezione penalistica della forza maggiore che bisogna aver riguardo: in questa chiave, la forza maggiore si riferisce a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, impedendo di configurare un'azione penalmente rilevante per difetto del generale requisito RG n. 11818/14 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ensore della coscienza e volontarietà della condotta previsto dal primo comma dell'art. 42 c.p. 6.1.- L'esimente prefigura allora la situazione di un soggetto assolutamente privo della possibilità di sottrarsi a una forza per lui irresistibile (in proposito si dice che il soggetto non agit, sed agitur), come emerge, da un lato, dall'art. 46 c.p., il quale enuclea un'ipotesi speciale di forza maggiore disciplinando il costringimento fisico ed esplicitandone i caratteri e, dall'altro, dall'art. 54 c.p., il quale regola l'ipotesi diversa in cui la volontà dell'autore sia coartata in modo non assoluto bensì relativo, residuando in capo al soggetto un margine di scelta (si veda, in particolare, Cass. n. 23026/17, relativa a una fattispecie in cui questa Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, condannato per l'allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, il quale aveva eccepito la forza maggiore, da lui individuata nel fatto che non era riuscito ad ottenere un regolare contratto di fornitura elettrica, malgrado i plurimi solleciti, e che inoltre aveva subìto un guasto del generatore di cui si era munito per far fronte alle esigenze del suo locale commerciale). 7.- In questo contesto, la situazione di carenza di liquidità derivante dai ritardi, anche notevoli, dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni non riesce ad assurgere alla nozione di forza maggiore. Anzitutto, posto che la forza maggiore incide, elidendolo, sul nesso psichico, le difese della contribuente, che puntano sulla mancanza di colpevolezza, non sono conferenti. Inoltre, la stessa società dà conto dell'«immagine preoccupante della situazione italiana», sin dal 2008, allorquando «...i tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche oscillano in un range compreso fra un minimo di 92 giorni e un massimo di 664 giorni, oltre due anni», perdipiù nel quadro di crisi socio-economica tratteggiato in ricorso, RG n. 11818/14 [OSCURATO:PERSONA]-Mari ensore • col quale, quindi, si forniscono elementi che escludono quantomeno l'imprevedibilità. 7.1.- La censura va quindi respinta, in applicazione del seguente principio di diritto: "In tema di sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta; con la conseguenza che la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quando grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, perdipiù prevedibile, non risponde a tale nozione". 8.- Le spese seguono, invece, il criterio della soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Per questi motivi rigetta il ricorso e condanna la società a pagare le spese, che liquida in euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Sussis
Sentenza Cassazione n. 11276/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris