CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23456/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 luglio 1975, avverso la sentenza del 21 novembre 2025 della Corte d'appello di Napoli; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 novembre 2025 la Corte d'appello di Napoli ha rideterminato la pena che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva inflitto a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto e ceduto sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con un unico motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1Secondo il ricorrente, a fronte di uno specifico motivo di appello la Corte territoriale non avrebbe offerto alcuna risposta, neppure implicita. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso, con cui si deduce il difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, è inammissibile. 4.1. Costituisce ius receptum il principio per cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'innpugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Nel caso in esame, come ricorda la sentenza impugnata, il Tribunale ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in ragione della particolare offensività della condotta, ricostruita anche attraverso l'esame di annotazioni «contabili» e il rinvenimento di una cospicua somma di denaro; inoltre, ha evidenziato la presenza di numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici (p. 3 sentenza impugnata). Nell'appellare la decisione di primo grado, [OSCURATO:PERSONA], al netto di un generico riferimento al «contesto nel quale il prevenuto si sarebbe venuto a trovare», si è limitato a dolersi del difetto assoluto di motivazione sul punto (pp. LLL 2 7 - 9 atto di appello), cosi manc~l confronto con le specifiche argomentazioni contenute nella decisione impugnata. Non giova al ricorrente neppure il riferimento al quantitativo di sostanza sequestrata, posto che i giudici di merito hanno dato atto del mancato rinvenimento, in esito alla perquisizione, dello stupefacente (fatta eccezione per alcune tracce presenti sul materiale destinato al confezionamento), sottolineando, come anticipato, che l'entità delle transazioni illecite portate a termine dovesse essere ricostruita attraverso altri mezzi. di prova. Osserva quindi il Collegio che deve ritenersi inammissibile il ricorso con cui si deduce il vizio di omessa motivazione su un motivo d'appello comunque inammissibile. Al riguardo si è affermato che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti insieme ad altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano 2viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 2, n. 44810 del 08/10/2024, Frasillo, non mass.; Sez. 4, n. 26550 del 06/06/2024, gtefanelli, non mass.; Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700 - 01). La genericità dell'atto di appello, infatti, ha determinato l'interruzione della catena devolutiva, e l'invocato annullamento per omessa motivazione non potrebbe che dar luogo, nel conseguente giudizio di rinvio, a una declaratoria di inammissibilità (per analoghe considerazioni, in motivazione, Sez. 2, n. 43111 del 31/10/2024, Palermo, non mass.). 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M