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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13264/2026

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[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 02/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, l'istanza di rimessione (art. 46 cod. proc. pen.) e la memoria presentate personalmente da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le circostanze dedotte nell'istanza appaiono vaghe e indeterminate, come tali non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; ritenuto, dunque, che l'istanza va dichiarata inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 02/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, l'istanza di rimessione (art. 46 cod. proc. pen.) e la memoria presentate personalmente da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le circostanze dedotte nell'istanza appaiono vaghe e indeterminate, come tali non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; ritenuto, dunque, che l'istanza va dichiarata inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13264/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris