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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 44779/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 334 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'esclusione dell'esimente del fatto di particolare tenuità, sulla base degli indici di valutazione indicati a pag. 3 della sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere estehsore [OSCURATO:PERSONA] \Mich nna Petzellis , Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 334 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'esclusione dell'esimente del fatto di particolare tenuità, sulla base degli indici di valutazione indicati a pag. 3 della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere estehsore [OSCURATO:PERSONA] \Mich nna Petzellis , Q
Sentenza Cassazione n. 44779/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris