Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 36638/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04SV3YM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata con cui è stata applicata la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge con riferimento alla disposta confisca della somma di danaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato.

Considerato che la motivazione offerta in sentenza risulta idonea a sostenere la confisca della somma di danaro in sequestro in base ai parametri di cui all'art. 240-bis cod. pen., avendo la Corte di merito argomentato in modo puntuale e coerente nel corpo della motivazione circa la sproporzione tra le somme rinvenute nella disponibilità dell'imputato ed i redditi di questi, logicamente inferendo dalle circostanze indicate a pag, 2 della motivazione, che la somma in sequestro deriva dallo svolgimento dell'attività illecita del commercio degli stupefacenti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04SV3YM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata con cui è stata applicata la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge con riferimento alla disposta confisca della somma di danaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato. Considerato che la motivazione offerta in sentenza risulta idonea a sostenere la confisca della somma di danaro in sequestro in base ai parametri di cui all'art. 240-bis cod. pen., avendo la Corte di merito argomentato in modo puntuale e coerente nel corpo della motivazione circa la sproporzione tra le somme rinvenute nella disponibilità dell'imputato ed i redditi di questi, logicamente inferendo dalle circostanze indicate a pag, 2 della motivazione, che la somma in sequestro deriva dallo svolgimento dell'attività illecita del commercio degli stupefacenti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 36638/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris