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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08850/2026

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e –nonché contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 906/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 28/03/2024 R.G.N. 1912/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19921/2024Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 8850/2026Con sentenza in data 28 marzo 2024, la Corte d’appello diNapoli, ha respinto l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Santa MariaCapua Vetere che aveva accolto la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] di condanna in solido del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 1676 c.c. e della [OSCURATO:PERSONA] CooperativaSociale Onlus, quale datrice di lavoro, al pagamento dellesomme richieste dalla lavoratrice a titolo di trattamento di finerapporto e mensilità non corrisposte nell’ambito dell’appalto diservizi socio assistenziali aggiudicato dal predetto Comuneall’ATI “[OSCURATO:PERSONA] – AIDO”, compensando integralmente le spese dilite.In particolare, la Corte, per quanto qui rileva, nel confermare ladecisione di primo grado, ha compensato integralmente le spesedel doppio grado attesa l’esistenza di orientamenti contrastantinella giurisprudenza di merito depositata da entrambe le parti.Per la cassazione della pronuncia propone ricorso assistito damemoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.Resiste, con controricorso, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente rilevato come non sussistano i presuppostiper la trattazione della causa in pubblica udienza.1.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsaapplicazione” degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la CorteNumero registro generale 19921/2024territoriale compensato le spese in assenza delle ragionNi umero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 8850/2026richieste dal legislatore.

Data pubblicazione 08/04/20262.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1,n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsaapplicazione” dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost. per avere la Corteterritoriale motivato in modo solo apparente la compensazionedelle spese dei due gradi di giudizio.3.

Con il terzo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 111Cost. per vizio di ultrapetizione o extrapetizione quanto allacompensazione delle spese come stabilita in secondo grado.Deduce, in particolare, parte ricorrente che, in presenza di unadecisione di conferma della pronuncia del tribunale, da parte delgiudice del secondo grado, sarebbe inibita una eventualecompensazione o riduzione delle spese già liquidate dalTribunale nei confronti dei convenuti in solido.4.

Il terzo motivo, da esaminarsi in via preliminare, per ragionilogico – sistematiche, è fondato nei termini che seguono.Come affermato da questa Corte, (Cfr., sul punto, Cass. n. 9064del 2018) Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in partela sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, qualeconseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovoregolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito eripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poichéla valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazionedelle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, incaso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sullespese può essere modificata soltanto se il relativo capo dellasentenza abbia costituito oggetto di specifico motivod'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio lasentenza di appello che, pur confermando la soccombenza dellaparte appellante, aveva disposto la compensazione ancheN udmeerlole re gistro generale 19921/2024Numero sezionale 1109/2026spese del primo grado, con ciò parzialmente riformanNudmoer o ldai r accolta generale 8850/2026relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato Daalt a pubblicazione 08/04/2026regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche inipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito; neglistessi termini, Cass. n. 27056 del 2021; Cass. n. 11423 del2016; Cass. n. 15483 del 2008, Cass. n. 4052 del 2009).Nella specie, non risulta dalla complessiva motivazione dellaCorte, che il capo relativo alle spese avesse formato oggetto diautonoma impugnazione, talché, in presenza di una confermadella decisione di primo grado, è incorsa in ultrapetizione lapronuncia di appello che ha modificato integralmente il governodelle spese, talché il motivo deve essere accolto in relazione allespese di primo grado ( che restano ferme nella statuizionestabilita dal tribunale) e la sentenza va cassata in parte quasenza rinvio.5.

I primi due motivi - da esaminare congiuntamente per la loroconnessione - sono inammissibili.A sostegno della disposta compensazione delle spese la Corteterritoriale ha richiamato “l’esistenza di orientamenticontrastanti nella giurisprudenza di merito depositata daentrambe le parti”.

Orbene, in primo luogo questa motivazioneè certo sussistente e soddisfa il c.d. minimo costituzionale(Cass. sez. un. n. 8053/2014).

L’esistenza di un contrasto nellagiurisprudenza di merito – indicata dalla Corte territoriale comeragione della compensazione – non è stata neppure negata dallaricorrente ed anzi essa stessa (come riportato nella sentenzaimpugnata, sul punto non censurata) ha allegato sentenze deiGiudici di merito contrarie a quelle che aveva prodotto ilComune.In secondo luogo, va ribadito che il potere di compensazioNnuem ehroa re gistro generale 19921/2024Numero sezionale 1109/2026carattere discrezionale ed appartiene al giudice di mNuemreirot odi. r accolta generale 8850/2026Questa Corte ha più volte affermato che in tema di condannDaat a pubblicazione 08/04/2026alle spese processuali, il principio della soccombenza va intesonel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puòessere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamentodelle stesse.Come già osservato da questa Corte in caso consimile (Cfr.Cass. n. 32679 del 2025) il sindacato della Corte di cassazioneè limitato all'accertamento della mancata violazione di dettoprincipio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità dicompensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesidi soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altrigiusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultimanon ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalletabelle vigenti, che restano appannaggio del poterediscrezionale del giudice di merito (Cass. ord. n. 9860/2025;Cass. ord. n. 19613/2017; Cass. ord. n. 8421/2017).

Restafermo che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionaliragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice difornire una motivazione logica e coerente, la cui violazionerisulta censurabile in sede di legittimità (Cass. 20755/2025).Nella specie non si ravvisa illogicità, né incoerenza.6.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il terzo motivo vaaccolto limitatamente alle spese di primo grado e la sentenzadeve cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto mentreil ricorso va dichiarato inammissibile per il resto.Il parziale accoglimento induce ad una compensazione nellamisura del cinquanta per cento delle spese del presente giudiziodi legittimità e la parte ricorrente va condannata alla rifusionedelle residue spese, liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 19921/2024Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 8850/2026Data pubblicazione 08/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso limitatamente allespese di primo grado, (che restano ferme nella misura stabilitadal tribunale), e cassa senza rinvio la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto.

Dichiara inammissibili il primo e ilsecondo motivo.

Compensa, nella misura del 50% le spese dilite e condanna parte ricorrente alla rifusione delle residuespese, che liquida in euro 800,00 per compensi ed euro 200,00per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Così deciso nell’Adunanza camerale del 4 marzo 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 19921/2024Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 8850/2026Data pubblicazione 08/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e –nonché contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 906/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 28/03/2024 R.G.N. 1912/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19921/2024Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 8850/2026Con sentenza in data 28 marzo 2024, la Corte d’appello diNapoli, ha respinto l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Santa MariaCapua Vetere che aveva accolto la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] di condanna in solido del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 1676 c.c. e della [OSCURATO:PERSONA] CooperativaSociale Onlus, quale datrice di lavoro, al pagamento dellesomme richieste dalla lavoratrice a titolo di trattamento di finerapporto e mensilità non corrisposte nell’ambito dell’appalto diservizi socio assistenziali aggiudicato dal predetto Comuneall’ATI “[OSCURATO:PERSONA] – AIDO”, compensando integralmente le spese dilite.In particolare, la Corte, per quanto qui rileva, nel confermare ladecisione di primo grado, ha compensato integralmente le spesedel doppio grado attesa l’esistenza di orientamenti contrastantinella giurisprudenza di merito depositata da entrambe le parti.Per la cassazione della pronuncia propone ricorso assistito damemoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.Resiste, con controricorso, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente rilevato come non sussistano i presuppostiper la trattazione della causa in pubblica udienza.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsaapplicazione” degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la CorteNumero registro generale 19921/2024territoriale compensato le spese in assenza delle ragionNi umero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 8850/2026richieste dal legislatore. Data pubblicazione 08/04/20262. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1,n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsaapplicazione” dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost. per avere la Corteterritoriale motivato in modo solo apparente la compensazionedelle spese dei due gradi di giudizio.3. Con il terzo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 111Cost. per vizio di ultrapetizione o extrapetizione quanto allacompensazione delle spese come stabilita in secondo grado.Deduce, in particolare, parte ricorrente che, in presenza di unadecisione di conferma della pronuncia del tribunale, da parte delgiudice del secondo grado, sarebbe inibita una eventualecompensazione o riduzione delle spese già liquidate dalTribunale nei confronti dei convenuti in solido.4. Il terzo motivo, da esaminarsi in via preliminare, per ragionilogico – sistematiche, è fondato nei termini che seguono.Come affermato da questa Corte, (Cfr., sul punto, Cass. n. 9064del 2018) Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in partela sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, qualeconseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovoregolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito eripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poichéla valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazionedelle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, incaso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sullespese può essere modificata soltanto se il relativo capo dellasentenza abbia costituito oggetto di specifico motivod'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio lasentenza di appello che, pur confermando la soccombenza dellaparte appellante, aveva disposto la compensazione ancheN udmeerlole re gistro generale 19921/2024Numero sezionale 1109/2026spese del primo grado, con ciò parzialmente riformanNudmoer o ldai r accolta generale 8850/2026relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato Daalt a pubblicazione 08/04/2026regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche inipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito; neglistessi termini, Cass. n. 27056 del 2021; Cass. n. 11423 del2016; Cass. n. 15483 del 2008, Cass. n. 4052 del 2009).Nella specie, non risulta dalla complessiva motivazione dellaCorte, che il capo relativo alle spese avesse formato oggetto diautonoma impugnazione, talché, in presenza di una confermadella decisione di primo grado, è incorsa in ultrapetizione lapronuncia di appello che ha modificato integralmente il governodelle spese, talché il motivo deve essere accolto in relazione allespese di primo grado ( che restano ferme nella statuizionestabilita dal tribunale) e la sentenza va cassata in parte quasenza rinvio.5. I primi due motivi - da esaminare congiuntamente per la loroconnessione - sono inammissibili.A sostegno della disposta compensazione delle spese la Corteterritoriale ha richiamato “l’esistenza di orientamenticontrastanti nella giurisprudenza di merito depositata daentrambe le parti”. Orbene, in primo luogo questa motivazioneè certo sussistente e soddisfa il c.d. minimo costituzionale(Cass. sez. un. n. 8053/2014). L’esistenza di un contrasto nellagiurisprudenza di merito – indicata dalla Corte territoriale comeragione della compensazione – non è stata neppure negata dallaricorrente ed anzi essa stessa (come riportato nella sentenzaimpugnata, sul punto non censurata) ha allegato sentenze deiGiudici di merito contrarie a quelle che aveva prodotto ilComune.In secondo luogo, va ribadito che il potere di compensazioNnuem ehroa re gistro generale 19921/2024Numero sezionale 1109/2026carattere discrezionale ed appartiene al giudice di mNuemreirot odi. r accolta generale 8850/2026Questa Corte ha più volte affermato che in tema di condannDaat a pubblicazione 08/04/2026alle spese processuali, il principio della soccombenza va intesonel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puòessere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamentodelle stesse.Come già osservato da questa Corte in caso consimile (Cfr.Cass. n. 32679 del 2025) il sindacato della Corte di cassazioneè limitato all'accertamento della mancata violazione di dettoprincipio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità dicompensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesidi soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altrigiusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultimanon ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalletabelle vigenti, che restano appannaggio del poterediscrezionale del giudice di merito (Cass. ord. n. 9860/2025;Cass. ord. n. 19613/2017; Cass. ord. n. 8421/2017). Restafermo che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionaliragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice difornire una motivazione logica e coerente, la cui violazionerisulta censurabile in sede di legittimità (Cass. 20755/2025).Nella specie non si ravvisa illogicità, né incoerenza.6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il terzo motivo vaaccolto limitatamente alle spese di primo grado e la sentenzadeve cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto mentreil ricorso va dichiarato inammissibile per il resto.Il parziale accoglimento induce ad una compensazione nellamisura del cinquanta per cento delle spese del presente giudiziodi legittimità e la parte ricorrente va condannata alla rifusionedelle residue spese, liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 19921/2024Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 8850/2026Data pubblicazione 08/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso limitatamente allespese di primo grado, (che restano ferme nella misura stabilitadal tribunale), e cassa senza rinvio la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto. Dichiara inammissibili il primo e ilsecondo motivo. Compensa, nella misura del 50% le spese dilite e condanna parte ricorrente alla rifusione delle residuespese, che liquida in euro 800,00 per compensi ed euro 200,00per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Così deciso nell’Adunanza camerale del 4 marzo 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 19921/2024Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 8850/2026Data pubblicazione 08/04/2026
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