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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 17101/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2/05/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6524 R.G. anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Carlo E. Esini e [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] GmbH, rappresentata e difes a dagl i avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] SA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 6524/2019 camera di consiglio 2.5.2023 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -[OSCURATO:PERSONA] AG, rappresentata e difes a dall’avvocatoLeonardo [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n.766/2018 depositatail 13 luglio 2018 del la Corte di appello di Ancona.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 magio 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] GmbH , [OSCURATO:PERSONA] SA ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PERSONA] AG (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) per ottenere una pronuncia di condanna alla restituzione degli importi da loro versati , oltre che al risarcimento del danno.

Hanno e sposto che nel 2008 avevano sottoscritto alcuni strumenti finanziari(certificati) oggetto di tre diverse emissioni, tra marzo e giugno 2008, da parte di [OSCURATO:PERSONA]; tali strumenti finanziari erano stati garantiti da [OSCURATO:PERSONA] collocati da [OSCURATO:PERSONA].

La sottoscrizione aveva avuto luogo presso gli uffici di Ancona dei promotori finanziari della collocatrice, onde l’operazione doveva intendersiconclusa nel contesto di un’offerta «fuori sede».

Gli attori hanno dedotto che, pertanto, doveva trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 30 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998): l’operazione era da ritenerepoinulla, posto che nel contratto di acquisto di certificati non compariva la clausola relativa al diritto di recesso prevista dal comma6 del cit. art. 30.

Nella resistenza delle convenute il Tribunale di Ancona ha rigettato integralmente la domanda attrice.

Sez.

I–RG 6524/2019 camera di consiglio 2.5.2023

2. ― Il successivo giudizio di appello, cui hanno preso parte i contendenti costituiti in primo grado,si è concluso con la sentenza della Corte di appello di Ancona del 13 luglio 2018, con cui il gravame è stato respinto.

3. ― Ricorrono per cassazione, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]; quest’ultima ha proposto un ricorso incidentale condizionato basato su due motivi.

Soc iété Générale e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 30, commi 1 e 3, t.u.f. e dell’art. 1, comma 1, lett. g) reg.

Consob n. 16190/2007.Ad avviso dei ricorrenti la Corte di appello si sarebbe posta in contrasto con la normativa di settore la qualefornirebbe una definizione di «sede» o «dipendenza» volta ad ampliare e non a restringere , nell’ottica di tutela del risparmiatore, l’area di applicazione della disciplina dell’offerta fuori sede.

In sostanza,la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata per aver considerato inapplicabile la nullità di protezione di cui al comma 7 dell’art. 30 t.u.f. sul presupposto che l’ufficio del promotore finanziario sia assimilabile a una sede o dipendenza dell’intermediario o dell’incaricato del collocamento.

Il motivo è fondato.

Ha affermato la Corte di appello di Ancona che l’offerta di collocamento costituisce un’offerta fuori sedesolo quando questa venga effettuata in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento.

Ad avviso del Giudice distrettuale, andrebbe inteso come luogo deputato all’offerta fuori sede anche Sez.

I–RG 6524/2019 camera di consiglio 2.5.2023 l’ufficio del promotore finanziario, specie se sia riconoscibile dall’investitore l’attività di consulenza ecollocamento ivi prestata e la società di intermediazione cui è preposto il promotore .

La Corte di merito ha in particolare valorizzato la circostanza per cui tutte le operazioni descritte dagli appellanti si erano svolte presso gli uffici riservati adAncona ai promotori finanziari di [OSCURATO:PERSONA] e, in parti colare , presso l’ufficio personale del promotore incaricato del collocamento : ufficio ove si registrava «la presenza di segni e di altri segni distintivi che rendevano chiaro che la strutturain cui l’investitore si era recato costituiva una articolazione territoriale della società di intermediazione, ove veniva stabilmente prestata attività di collocamento di prodotti finanziari».

Il motivo pone una questione interpretativa che investe l’esatta delimitazione della fattispecie dell’offerta fuori sede di cui all’art. 30 t.u.f..

Tale questione è stata già risolta da questa S.C. con l’enunciazionedel seguente , e qui condiviso, prin cipio di diritto: « Per escludere l’applicabilità della disciplina relativa all’offerta fuori sede di cui all’art. 30 t.u.f., nella vigenza del reg.

Consob n. 16190/2007, non è sufficiente che la promozione e il collocamento di strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario che abbia negoziato con l’investitore, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell’intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso, per tale dovendosiintendere l’unità locale costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento»(Cass. 27 ottobre 2020,n. 23569; in senso conforme: Cass. 6 dicembre 2022, n. 35787).

Ha errato, quindi, la Corte di appello a ritenere che l’ufficio del promotore finanziario costituisse senz’altro una dipendenza di [OSCURATO:PERSONA] (incaricata del collocamento dei titoli), a norma del richiamato regolamento Consob.

Al fine di escludere l’applicazione della nullità di Sez.

I–RG 6524/2019 camera di consiglio 2.5.2023 cui al comma 7 dell’art. 30 non era sufficiente che il locale in cui si era recato l’investitore recasse le insegneo i segni distintivi della società intermediaria ― secondo quanto rilevato dalla Corte marchigiana ―, ma era necessario verificare se esso potesse essere qualificatocome una sede ouna dipendenza di [OSCURATO:PERSONA], intendendo come dipendenza non una qualsiasi unità local e in cui il promotore espleti le attività di promozione o di collocamento, quanto, piuttosto, « una sede diversa dalla sede legale dell’intermediarioautorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento»[art. 2, lett. g), reg.

Consob n. 16190/2007] (cfr. sentenze citate, in motivazione).

2. ― Col secondo motivo del ricorso principale si oppone la violazione ed errata applicazione dell’art. 30, comma 1 e comma 3, t.u.f..

Secondo i ricorrenti doveva escludersi che l’attività di collocamento era estraneaa [OSCURATO:PERSONA]; si rileva che il contratto concluso dall’investitore era quello di sottoscrizione del prodotto finanziario, il quale era stato stipulato «con la controparte naturale, ovvero l’emittente».

Il motivo è inammissibile.

Esso si raccorda al primo motivo di appello, che la Corte di appello ha reputato assorbito. [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha inteso infatti prescindere da ogni questione relativa al preciso ruolo rivestito nell’operazione dalle societàconvenute: ha di contro conferitocentralità al fatto per cui, a suo avviso, non poteva dirsi che nella circostanza ricorresse un’ipotesi di offerta fuori sede ex art. 30 t.u.f..

Ciò rilevato, nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per Sez.

I–RG 6524/2019 camera di consiglio 2.5.2023 l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (così, con riferimento all’ipotesi dell’assorbimento determinato dall’accoglimento di una questione pregiudiziale, Cass. 16 giugno 2022, n. 19442).

3. ― Col terzo mezzo del ricorso principale si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..Ci si duole chela Corte di appello non abbia tenuto conto di una deposizione edella produzione documentale degli attori: si afferma, in particolare, che era stata fornito riscontro quanto al fatto che «le schede di prenotazione erano state sottoscritte al di fuori della sede delle convenute».

Il motivo è da ritenersi assorbito, alla luce di quanto rilevato con riferimento al primo motivo di ricorso.

4. ― Il quarto motivo svolto dai ricorrenti principali censura la sentenza impugnata per violazione del errata applicazione dell’art. 30 d.lgs. n. 58/1998, nonché degli artt. 1362, 1363, 1364, 1369 e 1370 c.c..Si deduce che il Tribunale di Ancona aveva rilevato che gli attori erano stati preavvertiti per iscritto della facoltà di esercitareil recesso : pertanto, ad avviso del Giudice di primo grado, ove pure l’operazione fosse stata conclusa fuori sede, la prescrizione di legge era da ritenersi rispettata.

Spiegano i ricorrenti che tale affer mazione era stata impugnata in appello e che, tuttavia, la Corte di merito non l’aveva presa in esame, ritenendo la questione assorbita.

Il motivo è inammissibile, in quanto, al pari del secondo,non si dirige contro statuizione adottata dal Giudice di appello.

Il mezzo di censura finisce per colpire la decisione di primo grado: ma il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi ― per i Sez.

I–RG 6524/2019 camera di consiglio 2.5.2023 quali si richiede la cassazione ― aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comportanon solo l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, ma anche l’estraneità al giudizio di cassazione di qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate (Cass. 3 agosto 2007, n. 17125; Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036).

5. ― Il primo motivo di ricorso incidentale condizionato denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 30 t.u.f e 1418 ss. c.c..

Il mezzo di censura concerne il richiamo, operato dalla sentenza impugnata, al passaggio della pronuncia di primo grado afferente il tema del collocamento, che il Tribunale aveva riferito ad [OSCURATO:PERSONA] (quindi ad [OSCURATO:PERSONA]).

Il secondo motivo di ricorso incidentale oppone la violazione delle norme processuali attinenti alla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Si richiamano le conclusioni formulate dagli odierni ricorrenti in appello e si rileva che nessuna domanda di restituzione risultava essere stata proposta nei confronti di essaistante.

Si deduce che, in mancanza di alcunadeduzione degli appellati che includesse la ricorrente per incidente nel novero dei soggetti destinatari della domanda di nullità dellaconseguente pretesa restitutoria, l’assunto di una legittimazione passiva della stessa non potrebbe trovare ingresso ingiudizio.

Anche tali motivi sono inammissibili, risultando estranei al decisum della Corte di appello, la quale si è occupata della sola questione attinente alle condizioni necessarie per qualificare come estranea all’offerta fuori sede ex art. 30 t.u.f. l’attività svolta dal promotore all’interno dei propri uffici.

6. ― In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale; il secondo e il quarto motivo del detto ricorso vanno Sez.

I–RG 6524/2019 camera di consiglio 2.5.2023 dichiarati inammissibili e il terzo assorb ito; il ricorso incidentale va invece dichiarato inammissibile.

7. ― In accoglimento del motivo accolto, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di Ancona, che deciderà , in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, con riguardo al ricorso principale, il primo motivo, dichiara inammissibiliil secondo e il quarto e assorbito il terzo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/05/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6524 R.G. anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Carlo E. Esini e [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] GmbH, rappresentata e difes a dagl i avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] SA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 6524/2019 camera di consiglio 2.5.2023 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -[OSCURATO:PERSONA] AG, rappresentata e difes a dall’avvocatoLeonardo [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n.766/2018 depositatail 13 luglio 2018 del la Corte di appello di Ancona. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 magio 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] GmbH , [OSCURATO:PERSONA] SA ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PERSONA] AG (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) per ottenere una pronuncia di condanna alla restituzione degli importi da loro versati , oltre che al risarcimento del danno. Hanno e sposto che nel 2008 avevano sottoscritto alcuni strumenti finanziari(certificati) oggetto di tre diverse emissioni, tra marzo e giugno 2008, da parte di [OSCURATO:PERSONA]; tali strumenti finanziari erano stati garantiti da [OSCURATO:PERSONA] collocati da [OSCURATO:PERSONA]. La sottoscrizione aveva avuto luogo presso gli uffici di Ancona dei promotori finanziari della collocatrice, onde l’operazione doveva intendersiconclusa nel contesto di un’offerta «fuori sede». Gli attori hanno dedotto che, pertanto, doveva trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 30 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998): l’operazione era da ritenerepoinulla, posto che nel contratto di acquisto di certificati non compariva la clausola relativa al diritto di recesso prevista dal comma6 del cit. art. 30. Nella resistenza delle convenute il Tribunale di Ancona ha rigettato integralmente la domanda attrice. Sez. I–RG 6524/2019 camera di consiglio 2.5.2023 2. ― Il successivo giudizio di appello, cui hanno preso parte i contendenti costituiti in primo grado,si è concluso con la sentenza della Corte di appello di Ancona del 13 luglio 2018, con cui il gravame è stato respinto. 3. ― Ricorrono per cassazione, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]; quest’ultima ha proposto un ricorso incidentale condizionato basato su due motivi. Soc iété Générale e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 30, commi 1 e 3, t.u.f. e dell’art. 1, comma 1, lett. g) reg. Consob n. 16190/2007.Ad avviso dei ricorrenti la Corte di appello si sarebbe posta in contrasto con la normativa di settore la qualefornirebbe una definizione di «sede» o «dipendenza» volta ad ampliare e non a restringere , nell’ottica di tutela del risparmiatore, l’area di applicazione della disciplina dell’offerta fuori sede. In sostanza,la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata per aver considerato inapplicabile la nullità di protezione di cui al comma 7 dell’art. 30 t.u.f. sul presupposto che l’ufficio del promotore finanziario sia assimilabile a una sede o dipendenza dell’intermediario o dell’incaricato del collocamento. Il motivo è fondato. Ha affermato la Corte di appello di Ancona che l’offerta di collocamento costituisce un’offerta fuori sedesolo quando questa venga effettuata in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Ad avviso del Giudice distrettuale, andrebbe inteso come luogo deputato all’offerta fuori sede anche Sez. I–RG 6524/2019 camera di consiglio 2.5.2023 l’ufficio del promotore finanziario, specie se sia riconoscibile dall’investitore l’attività di consulenza ecollocamento ivi prestata e la società di intermediazione cui è preposto il promotore . La Corte di merito ha in particolare valorizzato la circostanza per cui tutte le operazioni descritte dagli appellanti si erano svolte presso gli uffici riservati adAncona ai promotori finanziari di [OSCURATO:PERSONA] e, in parti colare , presso l’ufficio personale del promotore incaricato del collocamento : ufficio ove si registrava «la presenza di segni e di altri segni distintivi che rendevano chiaro che la strutturain cui l’investitore si era recato costituiva una articolazione territoriale della società di intermediazione, ove veniva stabilmente prestata attività di collocamento di prodotti finanziari». Il motivo pone una questione interpretativa che investe l’esatta delimitazione della fattispecie dell’offerta fuori sede di cui all’art. 30 t.u.f.. Tale questione è stata già risolta da questa S.C. con l’enunciazionedel seguente , e qui condiviso, prin cipio di diritto: « Per escludere l’applicabilità della disciplina relativa all’offerta fuori sede di cui all’art. 30 t.u.f., nella vigenza del reg. Consob n. 16190/2007, non è sufficiente che la promozione e il collocamento di strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario che abbia negoziato con l’investitore, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell’intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso, per tale dovendosiintendere l’unità locale costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento»(Cass. 27 ottobre 2020,n. 23569; in senso conforme: Cass. 6 dicembre 2022, n. 35787). Ha errato, quindi, la Corte di appello a ritenere che l’ufficio del promotore finanziario costituisse senz’altro una dipendenza di [OSCURATO:PERSONA] (incaricata del collocamento dei titoli), a norma del richiamato regolamento Consob. Al fine di escludere l’applicazione della nullità di Sez. I–RG 6524/2019 camera di consiglio 2.5.2023 cui al comma 7 dell’art. 30 non era sufficiente che il locale in cui si era recato l’investitore recasse le insegneo i segni distintivi della società intermediaria ― secondo quanto rilevato dalla Corte marchigiana ―, ma era necessario verificare se esso potesse essere qualificatocome una sede ouna dipendenza di [OSCURATO:PERSONA], intendendo come dipendenza non una qualsiasi unità local e in cui il promotore espleti le attività di promozione o di collocamento, quanto, piuttosto, « una sede diversa dalla sede legale dell’intermediarioautorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento»[art. 2, lett. g), reg. Consob n. 16190/2007] (cfr. sentenze citate, in motivazione). 2. ― Col secondo motivo del ricorso principale si oppone la violazione ed errata applicazione dell’art. 30, comma 1 e comma 3, t.u.f.. Secondo i ricorrenti doveva escludersi che l’attività di collocamento era estraneaa [OSCURATO:PERSONA]; si rileva che il contratto concluso dall’investitore era quello di sottoscrizione del prodotto finanziario, il quale era stato stipulato «con la controparte naturale, ovvero l’emittente». Il motivo è inammissibile. Esso si raccorda al primo motivo di appello, che la Corte di appello ha reputato assorbito. [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha inteso infatti prescindere da ogni questione relativa al preciso ruolo rivestito nell’operazione dalle societàconvenute: ha di contro conferitocentralità al fatto per cui, a suo avviso, non poteva dirsi che nella circostanza ricorresse un’ipotesi di offerta fuori sede ex art. 30 t.u.f.. Ciò rilevato, nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per Sez. I–RG 6524/2019 camera di consiglio 2.5.2023 l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (così, con riferimento all’ipotesi dell’assorbimento determinato dall’accoglimento di una questione pregiudiziale, Cass. 16 giugno 2022, n. 19442). 3. ― Col terzo mezzo del ricorso principale si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..Ci si duole chela Corte di appello non abbia tenuto conto di una deposizione edella produzione documentale degli attori: si afferma, in particolare, che era stata fornito riscontro quanto al fatto che «le schede di prenotazione erano state sottoscritte al di fuori della sede delle convenute». Il motivo è da ritenersi assorbito, alla luce di quanto rilevato con riferimento al primo motivo di ricorso. 4. ― Il quarto motivo svolto dai ricorrenti principali censura la sentenza impugnata per violazione del errata applicazione dell’art. 30 d.lgs. n. 58/1998, nonché degli artt. 1362, 1363, 1364, 1369 e 1370 c.c..Si deduce che il Tribunale di Ancona aveva rilevato che gli attori erano stati preavvertiti per iscritto della facoltà di esercitareil recesso : pertanto, ad avviso del Giudice di primo grado, ove pure l’operazione fosse stata conclusa fuori sede, la prescrizione di legge era da ritenersi rispettata. Spiegano i ricorrenti che tale affer mazione era stata impugnata in appello e che, tuttavia, la Corte di merito non l’aveva presa in esame, ritenendo la questione assorbita. Il motivo è inammissibile, in quanto, al pari del secondo,non si dirige contro statuizione adottata dal Giudice di appello. Il mezzo di censura finisce per colpire la decisione di primo grado: ma il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi ― per i Sez. I–RG 6524/2019 camera di consiglio 2.5.2023 quali si richiede la cassazione ― aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comportanon solo l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, ma anche l’estraneità al giudizio di cassazione di qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate (Cass. 3 agosto 2007, n. 17125; Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036). 5. ― Il primo motivo di ricorso incidentale condizionato denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 30 t.u.f e 1418 ss. c.c.. Il mezzo di censura concerne il richiamo, operato dalla sentenza impugnata, al passaggio della pronuncia di primo grado afferente il tema del collocamento, che il Tribunale aveva riferito ad [OSCURATO:PERSONA] (quindi ad [OSCURATO:PERSONA]). Il secondo motivo di ricorso incidentale oppone la violazione delle norme processuali attinenti alla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Si richiamano le conclusioni formulate dagli odierni ricorrenti in appello e si rileva che nessuna domanda di restituzione risultava essere stata proposta nei confronti di essaistante. Si deduce che, in mancanza di alcunadeduzione degli appellati che includesse la ricorrente per incidente nel novero dei soggetti destinatari della domanda di nullità dellaconseguente pretesa restitutoria, l’assunto di una legittimazione passiva della stessa non potrebbe trovare ingresso ingiudizio. Anche tali motivi sono inammissibili, risultando estranei al decisum della Corte di appello, la quale si è occupata della sola questione attinente alle condizioni necessarie per qualificare come estranea all’offerta fuori sede ex art. 30 t.u.f. l’attività svolta dal promotore all’interno dei propri uffici. 6. ― In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale; il secondo e il quarto motivo del detto ricorso vanno Sez. I–RG 6524/2019 camera di consiglio 2.5.2023 dichiarati inammissibili e il terzo assorb ito; il ricorso incidentale va invece dichiarato inammissibile. 7. ― In accoglimento del motivo accolto, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di Ancona, che deciderà , in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie, con riguardo al ricorso principale, il primo motivo, dichiara inammissibiliil secondo e il quarto e assorbito il terzo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte [OSCURATO:PERSONA]