CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10751/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CB) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Campobasso del 20/10/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso definito ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip presso il Tribunale di Campobasso, nell'ambito del procedimento R.G. N.R. n. 403 del 2020, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3, D.P.R, n. 309 del 1990 (capo A); per i reati fine consistenti in plurimi episodi di spaccio di sostanza stupefacente: artt. 81, cod. pen., 73 comma 1-bis D.P.R, n. 309 del 1990 (capo R) e artt. 81, 110 cod. pen., 73 comma 1-bis (capo Si) di cui alla contestazione provvisoria. I Giudici del riesame, adìti dal ricorrente, hanno escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo e confermato nel resto l'ordinanza impugnata. 2.Avverso tale provvedimento il ricorrente propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primi due motivi di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 co. 1 e 1-bis cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, condividendo quanto affermato dal Gip. L'indagato avrebbe, invece, ricevuto ingenti quantitativi di stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] per spacciarlo autonomamente, nel suo territorio e nel periodo compreso tra il luglio e l'ottobre 2020 e non per conto dell'associazione. Anche in relazione ai reati fine si censura il percorso argomentativo del gip perché avrebbero fondato la valutazione di sussistenza indiziaria limitandosi ad evocare il contenuto delle conversazioni intercettate, e commentate dal Gip alle pagine 120 e 139 del provvedimento restrittivo, in assenza di elementi idonei a fornire riscontro a quanto asseritamente emergente dalle conversazioni monitorate. Con specifico riferimento al reato di cui al capo r) d'imputazione, si deduce che il fatto storico contestato coinciderebbe con l'episodio di vendita di stupefacente (10,40 grammi di cocaina) per il quale, in data 11 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] fu arrestato in flagranza di reato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nell'ambito del procedimento R.G.N.R. n. 1664 del 2020 definito dal Tribunale di Larino con sentenza di applicazione della pena n. 409 del 2020. La contestazione, pertanto, sarebbe stata effettuata in palese violazione del principio del ne bis in idem. 4.Nel terzo motivo si lamenta la violazione di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 co. 5 D.P.R, 309/90. Ad avviso del ricorrente la vicenda avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi del quinto comma dell'articolo contestato, trattandosi di sostanza stupefacente di cui si è discusso nelle conversazioni captate che in realtà, in quanto mai rinvenuta e mai sottoposta ad esami quantitativi e qualitativi, non può essere automaticamente esclusa dall'alveo della minore gravità del fatto solo sulla considerazione della pluralità delle cessioni. 5.Nel quarto motivo si deduce la violazione di cui all'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. contestando il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia in carcere inflitta per i fatti oggetto di contestazione provvisoria. 6.Nel quinto motivo si lamenta la violazione di cui all'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 292 cod. proc. pen. Si censura l'omessa considerazione, da parte dei giudici di merito, del tempo trascorso dalla commissione reato, evenienza che, nella prospettiva difensiva, avrebbe dovuto far propendere il Tribunale per una differente valutazione circa la attualità delle esigenze cautelari salvaguardate con la misura adottata e la scelta della stessa. 7. Nell'ultima doglianza si censura la violazione di cui all'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione della disposizione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. La difesa deduce il decorso dei termini di durata massima della misura cautelare prevista dall'art. 303, co. 1, cod. proc. pen., vertendosi nell'ipotesi di "contestazione a catena", giacché «l'indagato è stato sottoposto a misura cautelare coercitiva a seguito di arresto in flagranza nel momento in cui l'autorità requirente era già in possesso di tutti gli elementi integranti i gravi indizi di colpevolezza riportati nell'ordinanza impugnata». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.11 primi due motivi di ricorso si rivelano inammissibili, in quanto volti a confutare in fatto l'apprezzamento della sentenza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).Il Tribunale del riesame di Campobasso non si è limitata a condividere la lettura delle conversazioni commentate e analizzate dal Gip alle pagine 120-139, ma ha autonomamente osservato, con motivazione immune dai vizi censurati, che i dialoghi captati sono chiari e univoci e "nemmeno velati più di tanto dal c.d. linguaggio criptico" e che pertanto dal contenuto delle conversazioni si evince chiaramente una dazione periodica di denaro tra il prevenuto e altri soggetti di circa 2000 euro, somma compatibile con lo smercio di stupefacenti emergente dalle fonie. I giudici del riesame, inoltre, evidenziano che il Russi, commentando l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], indicandolo come uno dei pusher più attivi tra quelli a lui fedeli, menzionando apprezzabili quantità settimanali di droga ricevute e vendute dall'odierno indagato con ottimi risultati. Il Tribunale del riesame ha fatto, dunque, buon governo del principio, che [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, secondo il quale in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote. (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01). Quanto al motivo relativo alla prospetta violazione del principio del ne bis in idem esso è da ritenere inammissibile in mancata di qualsivoglia indicazione di elementi concreti in forza dei quali sarebbe «del tutto verosimile, anzi certo che lo stupefacente sequestrato all'indagato il successivo 11 ottobre 2020 sia proprio quello cui fa riferimento il capo d'incolpazione provvisorio» e il ragionamento sotteso alla considerazione in base alla quale non vi sarebbero « elementi per ritenere che detto stupefacente sia stato acquistato in epoca successiva al 9/10/2020». 3.Anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata qualificazione della condotta di cui ai reati fine nel fatto di lieve entità, è inammissibile perché sostanzialmente volto ad ottenere una non consentita rivalutazione del fatto. Il Tribunale del riesame, ha seguito l'insegnamento di Questa Corte secondo il quale l'ipotesi lieve di cui all'art.73, comma 5, d.P.R, n. 309 del 1990, può essere esclusa anche in mancanza del sequestro della sostanza stupefacente, qualora si pervenga per via indiretta, sulla base di elementi di prova certi, alla individuazione di un significativo dato ponderale. (Sez. 6 n. 46607 del 01/12/2021, Abbruzzese, Rv. 282391 — 01). Nella fattispecie si è esclusa la tenuità del fatto evidenziando il quantitativo non trascurabile dello stupefacente smerciato e la reiterazione delle condotte nel tempo; a pag. 3 del provvedimento impugnato si evidenzia che dalle conversazioni captate era possibile desumere che l'odierno ricorrente riceveva e vendeva apprezzabili quantitativi settimanali di cocaina (20-30 grammi) e hashish (un panetto di 250 grammi). La motivazione, quindi, è da considerare esente da censure avendo escluso la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R, 309/1990 alla luce del quantitativo non lieve delle sostanze smerciate e della ripetizione nel tempo delle relative transazioni (su quest'ultimo profilo cfr. Sez. 4, n. 6664 del 28/01/1993, Mangani ed altri, Rv. 195477 — 01). 4.Inammissibili sono altresì i motivi quarto e quinto, in cui si lamenta, rispettivamente, l'adeguatezza della misura cautelare e la mancata valorizzazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti ai fini della scelta di una misura meno afflittiva. In essi il ricorrente reitera le censure già prospettate in sede di riesame, senza confrontarsi sulle argomentazioni rese dai giudici di Campobasso a pag 4 in cui si evidenzia che il ricorrente è recidivo reiterato specifico infraquinquennale, non risulta avere alcuna attività lecita da cui trarre reddito, non ha mostrato alcun ripensamento sulla condotta tenuta che prospetta di reiterare, che lo stesso è stabilmente inserito in un circuito criminale di approvvigionamento di sostanze stupefacenti. 5.Inammissibile è anche il sesto motivo di ricorso. In ordine alla prospettata scadenza dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta, il Tribunale del riesame, facendo corretta applicazione dei principi enunciati da Questa Corte, ha evidenziato non sussistenti gli estremi per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., essendo stata eseguita l'ordinanza impugnata (emessa in data 21/09/2022) in data 5/10/2022, quando era già stata pronunciata la sentenza del GIP del Tribunale di Larino per i fatti dell'11/10/20201e addirittura espiata l'intera pena in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La decisione ha quindi fatto corretta applicazione dell'insegnamento di legittimità secondo il quale in tema di cosiddetta contestazione a catena, l'operatività della disciplina presuppone che i procedimenti cui attengono le diverse ordinanze cautelari siano tutti "in itinere", sicchè essa non trova applicazione nell'ipotesi in cui il primo procedimento si sia concluso con una sentenza di condanna passata in giudicato, sia pure in epoca successiva alla seconda ordinanza cautelare. (Sez. U, n. 20780 del 23/04/2009, Iaccarino, Rv. 243322 — 01; Sez. 1, n. 12551 del 16/03/2010, Cava, Rv. 246704). 6. Per questi motivi il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della