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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 23234/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a sua richiesta, gli ha applicato la pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 4.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 4 e 5 d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata della quale denuncia il vizio di violazione di legge per nullità, in quanto non tradotta.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi riconducibili a vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto e tenuto conto che la mancata traduzione in una lingua nota all'imputato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, della sentenza non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui il predetto ha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento. (Sez. 1, n. 5856 del 10/01/2024, Rv. 285759).

4. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a sua richiesta, gli ha applicato la pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 4.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 4 e 5 d.P.R. 309/1990. 2. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata della quale denuncia il vizio di violazione di legge per nullità, in quanto non tradotta. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi riconducibili a vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto e tenuto conto che la mancata traduzione in una lingua nota all'imputato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, della sentenza non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui il predetto ha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento. (Sez. 1, n. 5856 del 10/01/2024, Rv. 285759). 4. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 23234/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris