CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 08965/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14744/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come da pecRegistri giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesoex lege dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 295/2017 della Corte d’Appello di Ancona, depositata in data 30.10.2017, N.R.G. 306/2016. OGGETTO:PUBBLICO IMPIEGOUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.02.2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull’impugnazione principale di [OSCURATO:PERSONA] e su quelle incidentale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda proposta dalloStefancich nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la reintegrazione nella funzione precedentemente svolta di “Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA], prestazioni a sostegno del reddito, credito e welfare” presso la [OSCURATO:PERSONA], ha riformato tale statuizione solo in punto di condannadello Stefancich al pagamento delle spese di lite nei confrontidel Brunello. 2. La Corte territoriale ha ritenuto infondata la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dal Brunello, in quanto le previsioni contenute negli artt. 108 e 109 cod. proc. civ. sono tassative; ha inoltre ritenuto la necessità che la decisione facesse stato anche nei confronti del Brunello, in quanto titolare dell’incarico nel quale lo Stefancich aveva chiesto di essere reintegrato, evidenziando che a seguito di un’eventuale pronuncia di condanna, il Brunello avrebbe visto leso il suo diritto a svolgere la funzione dirigenziale che gli era stata assegnata. 3. Ciò premesso, ha escluso che in base al contratto stipulato con lo Stefancich l’Amministrazione fosse obbligata ad attendere l’esito definitivo della ristrutturazione dell’intero ente per revocargli l’incarico; ha quindiritenuto che a fronte della temporaneità e della precarietà dell’incarico conferito allo Stefancich, l’Amministrazionefosse legittimata ad applicare l’art.1, comma 18 , del d.l. n. 138/2011. 4. In particolareha riten uto sussistenti le r agioni organizzative indicate dal citato art. 1 comma 18, individuate nella situazione di esubero dei dirigenti venutasi a creare in seguito alla determinazione generale n. 87 del 8.9.2014, che aveva limitato a 12 l’organico dirigenziale del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente legittimità della anticipata cessazione dello Stefancich dall’incarico dirigenziale a lui temporaneamente affidato. 5. Il giudice di appello ha in particolare evidenziato che allo Stefancich era stato attribuito l’incarico di staffpresso la direzione regionale, in quanto all’esito dell’interpello non aveva conservato il precedente incarico, e che per assumere un autonomo incarico dirigenziale lo Stefancich aveva dato la sua disponibilità per il trasferimento ad altra regione; in assenza di un comportamento illecito dell’Amministrazione, ha escluso la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal medesimo. 6. Ha comunque rilevato che le statuizioni della sentenza di primo grado relative al rigetto della domanda risarcitoria non erano state impugnate ed ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all’art. 1, comma 18, del d.l. n. 138/2011, conv. dalla legge n. 148/2011.7. Per la cassazione della sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso prospettando quattromotivi. 8. L’INPSha resistito con controricorso. 9. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.violazione e falsa applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto la sussistenza di un litisconsorzio con [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.19, commi 1 bis e 2, d. lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 138/2011, conv. dalla legge n. 148/2011, e dell’art.1218 cod. civ. Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato l’atto di incarico Critica la sentenza impugnata per avere giustificato la condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] senza considerare la durata triennale dell’incarico, la necessità di una motivazione specifica ai sensi dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 138/2011, conv. dalla legge n. 148/2011, e l’insussistenza delle “motivate esigenze organizzative”, atteso che la situazione di esubero non coinvolgeva il ricorrente. 3. Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1183 cod. civ. Evidenzia che in base al contratto l’incarico aveva una durata triennale e che essendo stato conferito per il tempo minimo inderogabilmente stabilito non necessitava di alcuna giustificazione; sostiene pertanto che il riferimento alla riorganizzazione non comportava alcuna precarietà. Addebita inoltre alla sentenza impugnata di non avere interpretato l’atto di conferimento dell’incarico tenendo presente il contenuto complessivo delle clausole e di avere privato di effetto la clausola relativa alla durata triennale. 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la violazione del minimo costituzionale. Lamenta che la Corte territoriale non ha esaminato le allegazioni relative al mantenimento dell’Area dirigenziale assegnata alla responsabilità del ricorrente e all’assenza di modifiche organizzative riguardanti il posto assegnato al Brunello . Critica la sentenza impugnata per la manifesta illogicità dell’iter argomentativo, evidenziando la mancata deduzione della circostanza che gli incarichi diversi da quello conferito al ricorrente avessero una durata superiore ai tre anni o contenessero una clausola di rinnovo automatico; rimarca inoltre che la precisa indicazione del termine finale dell’incarico esclude la precarietà dell’incarico stesso. 5. Il primo motivo è infondato. Dopo avere rilevato che il giudice di primo grado ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto medio temporetitolare dell’ufficio dirigenziale rivendicato dallo Stefancich),la sentenza impugnata ha evidenziato che a seguito di un’eventuale pronuncia di condanna, il Brunello avrebbe vistoleso il proprio diritto a svolgere la funzione dirigenziale a lui assegnata, in quanto l’Amministrazione dovrebbe restituire l’incarico allo Stefancich e spogliarne il Brunello per ottemperare il dictum giudiziale. Tali statuizioni sonoconformi all’orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 30425/2019), secondo cui il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Questa Corte ha peraltro chiarito che in materia di selezioni concorsuali, qualora l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cass.28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008). Inoltre,il giudice di appello ha correttamente ritenuto che le ipotesi di estromissione sono tassative. L’istituto dell’estromissione non ha infatti portata generale, essendo stabilite dalla legge soltanto determinate ipotesi: l’art. 108 cod. proc. civ., che prevede l’estromissione del garantito nel caso in cui il garante compaia ed accetti di assumere lacausa in luogo di quello e le altre parti non si oppongano; l’art. 109 cod. proc. civ., che prevede l’estromissione dell’obbligato nel caso in cui quest’ultimo si dichiari pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi ne ha diritto ed effettui il deposito della cosa o della somma dovuta, ordinato dal giudice; l’art. 111, comma terzo, cod. proc. civ., che prevede l’estromissione dell’alienante del diritto controverso o del successore universale, nel caso in cui il successore a titolo particolare del diritto controverso intervenga o sia chiamato e le altre parti vi consentano.Vi sono, poi, ulteriori disposizioni contenute nel codice civile; si osserva al riguardo che si tratta di fattispecie speciali che, secondo taluni, non darebbero luogo ad ipotesi di estromissione in senso proprio (l’art. 1586,comma 2, cod. civ. prevede l’estromissione del conduttore, nel caso in cui i terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa locata agiscano in via giudiziale ed il locatore sia chiamato nel processo; l’art. 1777,comma 2, cod. civ. prevede l’estromissione del depositario, nel caso in cui quest’ultimo sia convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa e sempre che il depositario indichi la persona del depositante e abbia previamente denunciato la controversia al medesimo). Nelcaso di specie la richiesta di estromissione era comunque ricollegata all'eccezione di carenza di legittimazionepassiva, e d esulava dunque dall'ambito delle ipotesi normative di estromissione dal processo di cui agli artt. 108, 109 e 111 cod. proc. civ. 6. Il secondo,il terzo ed il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili. Infatti tali motivi tendono alla rivisitazione del fatto, prospettando le modalità con cui l’[OSCURATO:PERSONA] nel 2014 ha effettuato il riassetto del quadro dei dirigenti di seconda fascia, evidenziando il mantenimento dell’area dirigenziale del ricorrentee proponendo una diversa letturadell’atto di incarico dello Stefancich e della determina n. 87 dell’[OSCURATO:PERSONA] (messaggio n. 6924 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) rispetto aquelle contenute nella sentenza impugnata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzogrado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Inoltre,i motivi non si confrontano con le statuizioni della sentenza impugnata che hanno valorizzato l’eccedenza complessiva di dirigenti rispetto alla nuova dotazione. 7.Il ricorso va pertanto rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 9.Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif