CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( POLONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 comma secondo cod. pen, con la recidiva ex art. 99, comma quarto cod. pen.; rideterminando la pena in mesi tre e giorni dieci di reclusione, previa assoluzione dal reato di cui all'art. 635 cod. pen. perché non previsto dalla legge come reato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della continuazione, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non ha affatto riconosciuto la continuazione tra due episodi di minaccia, ma sulla pena base (di mesi due di reclusione) ha applicato un aumento di due terzi per la già riconosciuta recidiva ex art. 99 comma quarto, cod. pen., compiendo, in motivazione, un errore materiale, laddove parla di "continuazione" invece che di "recidiva" (pag. 4), come si evince dal dispositivo; Considerato che il secondo motivo, afferente alla entità della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, viene sorretta nella specie da una congrua motivazione conforme ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] e stensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]0 orosini Stefrafici [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIle n<r7