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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 1970

Cassazione n. 14216/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 010DCF6) nato il 11/02/1970 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato in abitazione, consumato e tentato, nonché continuato (fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 27 luglio 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si censura l'applicazione in danno dell'imputato ricorrente della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, con l'addurre a fondamento dell'applicazione dell'aggravante il fatto che tutte le condotte di reato si fossero verificate in tempo di notte, profittando del sonno delle vittime e dell'assenza di transito di persone in orario notturno nel luogo in cui le abitazioni prese di mira erano collocate, ha mostrato di essersi fedelmente attenuta al principio di diritto secondo cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 010DCF6) nato il 11/02/1970 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato in abitazione, consumato e tentato, nonché continuato (fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 27 luglio 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si censura l'applicazione in danno dell'imputato ricorrente della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, con l'addurre a fondamento dell'applicazione dell'aggravante il fatto che tutte le condotte di reato si fossero verificate in tempo di notte, profittando del sonno delle vittime e dell'assenza di transito di persone in orario notturno nel luogo in cui le abitazioni prese di mira erano collocate, ha mostrato di essersi fedelmente attenuta al principio di diritto secondo cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14216/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris