Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 489/1995
ECLI:IT:COST:1995:489
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] solleva conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro del
tesoro 19 marzo 1994, che, disponendo la soppressione e la
liquidazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, violerebbe
gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, e in particolare le
competenze regionali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e di navigazione interna, e quelle sull'ordinamento degli
enti amministrativi dipendenti dalla Regione.
[OSCURATO:PERSONA], ricorda la Regione, fu istituito dalla legge 24
agosto 1941, n. 1044, per la costruzione delle opere di navigazione
interna del canale, e di esso fanno parte lo Stato, la Provincia e i
Comuni interessati. Con le leggi 10 ottobre 1962, n. 1549, e 28 marzo
1968, n. 295, gli si affidò il compito di costruire porti e scali
nelle località attraversate dal canale, e l'esercizio degli
impianti. Il termine posto dall'art. 9 della citata legge n. 1549
del 1962 per la realizzazione delle opere è stato più volte
prorogato, da ultimo con l'art. 16 della legge 31 maggio 1990, n.
128. Pur non essendo stata completata la prevista opera, parti di
questa sono in esercizio, si che il Consorzio ha un rilevante
patrimonio di aree.
Trasferite alle Regioni le funzioni in materia di opere di
navigazione interna, con esclusione soltanto di quelle destinate alle
vie navigabili di prima classe (artt. 87 e 88, numero 3 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616), la ricorrente rivendica ogni competenza,
trattandosi di opera navigabile di seconda classe.
Il conferimento alla Regione delle funzioni e dei beni del
Consorzio non si è perfezionato e, d'altra parte, le opere inerenti
al canale e agli impianti non hanno perso ragion d'essere. [OSCURATO:PERSONA] è incluso, infatti, nell'elenco degli enti ritenuti
necessari ai fini dello sviluppo (d.P.R. 16 giugno 1977, n. 669), ai
sensi degli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
[OSCURATO:PERSONA] del tesoro dispone, ora, la soppressione del Consorzio
e la sua messa in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge
4 dicembre 1956, n. 1404, antecedente alla citata legge n. 70 del
1975, senza che sussistano, ad avviso della ricorrente, i presupposti
per la procedura di liquidazione: l'ente non è - o almeno non
dovrebbe più essere - soggetto alla vigilanza dello Stato, dal
momento che agisce in materia di competenza regionale; non inerisce
più alla finanza statale, e i suoi scopi non sono esauriti.
Sulla base di tali premesse, la Regione Lombardia chiede
l'annullamento del decreto impugnato.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo nel senso dell'inammissibilità e, comunque,
dell'infondatezza del ricorso, giacché il provvedimento impugnato
non sarebbe idoneo a ledere le attribuzioni della ricorrente.
Se è da escludere, in ragione del carattere locale dello scopo e
dell'interesse perseguito, un connotato nazionale o anche
interregionale del Consorzio, va pure escluso - ad avviso
dell'Avvocatura - che, con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 616 del
1977, l'ente in questione ricada nella previsione dell'art. 113 di
detto decreto.
[OSCURATO:PERSONA] rientrerebbe, invero, nell'ambito di applicazione
della legge n. 1404 del 1956, trattandosi di ente pubblico che
interessa la finanza statale, e ciò sia per la partecipazione dello
Stato alle spese per la costruzione del canale, sia per l'apporto
patrimoniale derivante dalla liquidazione degli enti portuali padani
(art. 6 del regio decreto n. 959 del 1913, artt. 7, 11 e 14 della
legge n. 1044 del 1941).
Decaduto il decreto-legge n. 325 del 1992, il termine per il
proseguimento delle attività del Consorzio è scaduto il 31 dicembre
1991, e da questa data - conclude l'Avvocatura - non è più in
condizione di operare per il raggiungimento degli scopi
istituzionali. La sorte dei beni andrebbe dunque rimessa alla sede
liquidatoria, per la quale, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. n. 616,
vi è competenza statale.
3. - Nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995, si è rinviata la
trattazione della causa, su istanza delle parti, al fine di valutare
il contenuto del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, che, fra le
altre disposizioni, proroga al 31 dicembre 1999 il termine fissato
dalla legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento
dell'attività del Consorzio (art. 2 del citato decreto-legge).
1. - [OSCURATO:PERSONA], con il presente conflitto di
attribuzione, chiede che la Corte neghi allo Stato, e per esso al
Ministro del tesoro, il potere di disporre la soppressione e la messa
in liquidazione (ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404) del
Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, con riguardo agli articoli
117, 118 e 119 della Costituzione e, specificamente, alle competenze
regionali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di
navigazione interna, nonché di ordinamento degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione ed enti locali non territoriali. Chiede, in
particolare, l'annullamento del decreto del Ministro del tesoro 19
marzo 1994 perché invasivo delle sue attribuzioni.
2. - [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, successivamente al decreto
ministeriale impugnato, il decreto-legge n. 117 del 1995 che,
all'art. 2, proroga al 31 dicembre 1999 il termine per il
proseguimento dell'attività del Consorzio fissato dalla legge n. 128
del 1990.
Il decreto-legge n. 117 è stato convertito, con modificazioni,
nella legge 8 giugno 1995, n. 234, e l'art. 2 risulta integrato dalla
legge di conversione, che vi ha inserito due commi (2-bis e 2-ter)
concernenti i poteri gestionali, che passano a un comitato esecutivo
del Consiglio di amministrazione del Consorzio, confermando la norma
del decreto-legge sulla proroga fino al 31 dicembre 1999. L'attività
del Consorzio si protrarrà, pertanto, fino al 31 dicembre 1999; e,
così, viene privato di qualsiasi fondamento il decreto 15 marzo 1994
emanato dal Ministro del tesoro, non essendo stato reiterato il
decreto-legge 1 luglio 1992, n. 325 (di proroga del termine per
l'attuazione delle opere), dopo la sua decadenza per mancata
conversione.
Convertito il decreto-legge n. 117 del 1995, il Ministro del
tesoro, con decreto 12 luglio 1995, ha annullato il decreto 11 marzo
1994, che era stato impugnato innanzi a questa Corte. È dunque
cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 20 novembre 1995.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]