CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 19813/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6554/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- sul controricorso incidentale proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di C OMM.TRIB.REG. ANCONA n. 432/2015 depositata il 23/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle Entrate di Fermo, in data 6 novembre 2013, notificava allo Studio legale associato [OSCURATO:PERSONA] e Bellabarba e ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tre avvisi di accertamento finalizzati al recupero dei maggiori importi dovuti per l'anno 2009 a titolo di Irap, Iva e Irpef. Successivamente, in data 28 Marzo 2014, l’Agenzia emetteva provvedimenti di autotutela parziale con i quali provvedeva a ridurre l'entità delle originarie pretese impositive, ridimensionando il complessivo ammontare del maggior reddito accertato. Avverso gli avvisi di accertamento i contribuenti proponevano separati ricorsi, che venivano rigettati dalla CTP di [OSCURATO:PERSONA]. La CTR delle Marche dichiarava cessata la materia del contendere ”limitatamente alle partite originariamente accertate con gli atti impugnati e successivamente distratte in forza dei provvedimenti emessi in sede di autotutela”, per il resto respingendo gli appelli riuniti dei contribuenti. Il ricorso per Cassazione dei contribuenti è affidato a cinque motivi di ricorso. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso, avanzando altresì ricorso incidentale condizionato, che si impernia su una sola censura. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso i contribuenti lamentano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 42, commi 1 e 3, del DPR 600 del 1973, dell'art. 56, comma 1, del DPR n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., nonché la nullità degli avvisi per mancata produzione in giudizio, da parte dell'Agenzia delle entrate, della delega di firma alla base degli atti impositivi. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per mancanza di un requisito indispensabile ex art. 112 ed ex art. 132, n. 4, c.p.c., per non avere la CTR adottato statuizione alcuna sulla contestazione avanzata dai contribuenti circa l'esistenza della delega di firma. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per motivazione perplessa, essendo la sentenza caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili circa l'esclusione dal recupero a tassazione delle operazioni attive effettuate a firma della [OSCURATO:PERSONA], madre del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sul proprio conto corrente, posta la divaricazione fra quanto esposto in motivazione e la conclusione trattane in dispositivo. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 228 del 2014 della Corte costituzionale e del conseguente erroneo recupero a tassazione delle somme rappresentanti prelievi dei conti correnti, non essendosi applicata la medesima ratio ai prelievi effettuati sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], benché ritenuto riferibile al [OSCURATO:PERSONA]. Con il quinto motivo di ricorso si invoca l'applicazione della ius superveniens correlato alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie in vigore dal 1 gennaio 2016 ex art. 1, comma 133, Legge di stabilità e D.Lgs. n. 158 del 2015 in ossequio al principio del favor rei, attesa l’entrata in vigore della novità legislativa in data 1 gennaio 2016, cioè successivamente alla pubblicazione della sentenza di secondo grado. Giova rilevare che con atto depositato il 18 gennaio 2023, la parte ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere della “definizione agevolata” contemplata per le controversie tributarie dall’art. 1, commi 186-2002, L. 29 dicembre n. 197, formulando contestuale istanza di sospensione del processo. Va osservato che, ai sensi dell’art. 1, comma 186 della L. 197/2022, entrato in vigore il 1° gennaio 2023, “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate (…), pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia” Deve, infine, rilevarsi che a mente dell’art. 1, comma 197 della L. 197 cit., Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 . Nella specie, detta sospensione è stata invocata e sussistono i presupposti per d