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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 49206/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 22/09/2022; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dagli atti emerge che la motivazione della sentenza impugnata, pronunciata il 22 settembre 2022, fu depositata contestualmente in udienza.

Il ricorso per cassazione è stato presentato il 7 novembre 2022, dunque, dopo il decorso del termine di quindi giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

Un ricorso tardivamente proposto.3.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 22/09/2022; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dagli atti emerge che la motivazione della sentenza impugnata, pronunciata il 22 settembre 2022, fu depositata contestualmente in udienza. Il ricorso per cassazione è stato presentato il 7 novembre 2022, dunque, dopo il decorso del termine di quindi giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. Un ricorso tardivamente proposto.3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 49206/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris