CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 20922/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCE.vul dato avviso alle parti; (C(.4 14c,,) MD udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 19 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentato omicidio aggravato (artt. 56, 575, 576, primo comma, n. 2 e 577 primo comma n. 3, cod. pen.) a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche reputate prevalenti sulle circostanze aggravanti, riducendo la pena irrogata in quella di anni sei di reclusione, con conferma delle restanti statuizioni, comprese quelle risarcitorie in favore della parte civile. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando erronea applicazione degli artt. 56, 575 cod. pen. in ordine alla qualificazione del fatto. Per il ricorrente sarebbe stato l'ematoma e non il colpo di coltello sferrato dall'imputato alla scapola, a raggiungere l'arteria succlavia, con assenza di pericolo di vita per la vittima. 3. Rilevato che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. 3.1.Considerato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti, nel caso al vaglio, soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). 3.2.Evidenziato che, nel caso di specie, il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi diversi da quelli relativi alle circostanze e che ne deriva l'inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, 599-bis cod. proc. pen. non ravvisandosi alcuna evidente eccentricità della qualificazione giuridica del fatto, rispetto alla contestazione. 3.3.Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, alla stregua dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ra [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO I