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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13501/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive versate in atti, proposto avverso la sentenza del 13 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre mesi di arresto, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01).

Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dalle Forze dell'ordine - così come richiamate nelle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata - risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale dell'imputata, che risultava gravata da numerosi precedenti, tra l'altro, riguardanti resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, violenza privata, furto aggravato, interruzione di pubblico servizio.

Ritenuto che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa della ricorrente, il giudizio di pericolosità sociale veniva formulato dal Giudice di appello nel pieno rispetto delle emergenze probatorie, evidenziandosi, a pagina 6 del provvedimento censurato, che l'inaffidabilità dell'imputata e la reiterazione delle condotte illecite escludevano «la possibilità di svolgere un positivo giudizio prognostico [...]».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive versate in atti, proposto avverso la sentenza del 13 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre mesi di arresto, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dalle Forze dell'ordine - così come richiamate nelle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata - risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale dell'imputata, che risultava gravata da numerosi precedenti, tra l'altro, riguardanti resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, violenza privata, furto aggravato, interruzione di pubblico servizio. Ritenuto che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa della ricorrente, il giudizio di pericolosità sociale veniva formulato dal Giudice di appello nel pieno rispetto delle emergenze probatorie, evidenziandosi, a pagina 6 del provvedimento censurato, che l'inaffidabilità dell'imputata e la reiterazione delle condotte illecite escludevano «la possibilità di svolgere un positivo giudizio prognostico [...]». Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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