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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 19744/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43601-2025 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di atti persecutori, aggravato da recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Rilevato che I primo e unico motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio — è inammissibile perché: - manifestamente infondato perché il motivo di appello sullo specifico tema del trattamento sanzionatorio era del tutto generico, insistendo piuttosto l'appellante sul riconoscimento della recidiva e sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche; - manifestamente infondato, perché la motivazione che la Corte di appello ha adoperato per negare le generiche dà conto degli elementi di gravità, sia insiti nel fatto che nella personalità del soggetto, che hanno indotto a non accedere ad un trattamento di favore.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Rilevato che non si è tenuto conto della memoria del difensore di parte civile perché il ricorso atteneva al solo trattamento sanzionatorio, che è una tema su cui la parte civile non può interloquire, in quanto estraneo alla tematica degli interessi civili.

A questo riguardo, può essere di ispirazione il principio, sancito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, Sentenza n. 40000 del 26/06/2025 Ud. (dep. 12/12/2025 ) Rv. 288799 - 01) secondo cui, in tema di impugnazioni, la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e non anche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43601-2025 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di atti persecutori, aggravato da recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Rilevato che I primo e unico motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio — è inammissibile perché: - manifestamente infondato perché il motivo di appello sullo specifico tema del trattamento sanzionatorio era del tutto generico, insistendo piuttosto l'appellante sul riconoscimento della recidiva e sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche; - manifestamente infondato, perché la motivazione che la Corte di appello ha adoperato per negare le generiche dà conto degli elementi di gravità, sia insiti nel fatto che nella personalità del soggetto, che hanno indotto a non accedere ad un trattamento di favore. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che non si è tenuto conto della memoria del difensore di parte civile perché il ricorso atteneva al solo trattamento sanzionatorio, che è una tema su cui la parte civile non può interloquire, in quanto estraneo alla tematica degli interessi civili. A questo riguardo, può essere di ispirazione il principio, sancito dalle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 40000 del 26/06/2025 Ud. (dep. 12/12/2025 ) Rv. 288799 - 01) secondo cui, in tema di impugnazioni, la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e non anche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19744/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris