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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2021

Cassazione n. 09651/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27 aprile 2021 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all'illecita detenzione all'interno della sua abitazione di kg. 1,4 di marijuana. 2.Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio che, a fronte degli elementi positivi indicati nell'atto di impugnazione e, in particolare, dell'assenza di precedenti specifici o recenti, è stato computato partendo da una pena base prossima al massimo edittale.

Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso deduce l'omessa motivazione sui motivi di appello concernenti la confisca del denaro, del monitor e del telefono cellulare, di cui la sentenza impugnata ha implicitamente confermato la confisca disposta con la sentenza di primo grado in carenza di un nesso di strumentalità con il reato ascritto al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato, limitatamente al secondo ed al terzo motivo di ricorso, mentre va rigettato nel resto.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Con motivazione immune da vizi logici o giuridici la sentenza impugnata ha determinato il trattamento sanzionatorio facendo riferimento alle caratteristiche allarmanti del fatto ed alla personalità dell'imputato, gravato da plurimi e gravi precedenti sia pure non specifici.

In particolare, quanto alla gravità del fatto, la Corte territoriale, nell'escludere la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha sottolineato il carattere organizzato dell'illecita attività del Santapaola, ponendo l'accento sulla presenza di un articolato sistema di videosorveglianza del perimetro esterno del luogo ove deteneva la sostanza stupefacente, nonché sulla rilevante quantità di sostanza in sequestro, contenente un principio attivo da cui potevano ricavarsi quasi 7000 dosi medie singole.

Così facendo, è stato, dunque, fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte che ritiene adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez.

U., n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252).

3. Sono, invece, fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

Con l'atto di appello il ricorrente aveva, infatti, specificamente dedotto la questione relativa all'assenza di un nesso di strumentalità o di derivazione dei beni confiscati - limitatamente al monitor, al telefono cellulare ed al denaro - rispetto al reato ascritto al Santapaola.

La sentenza impugnata ha, tuttavia, omesso di pronunciarsi su tali specifiche doglianze.

Osserva, inoltre, il Collegio che non può neanche ravvisarsi una motivazione implicita su tale questione atteso che non vi è alcun riferimento in motivazione ai beni confiscati ed al loro rapporto con il reato.

4. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alle disposte confische con rinvio per nuovo giudizio su tali statuizioni ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va , infine, dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla responsabilità dell'imputato ed alla entità della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle disposte confische e rinvia per nuovo giudizio su tali capi ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.

Rigetta il ricorso nel resto Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile la sentenza in ordine alla responsabilità del ricorrente e all'entità della pena.

Così deciso il 27 gennaio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente D bori. i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27 aprile 2021 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all'illecita detenzione all'interno della sua abitazione di kg. 1,4 di marijuana. 2.Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio che, a fronte degli elementi positivi indicati nell'atto di impugnazione e, in particolare, dell'assenza di precedenti specifici o recenti, è stato computato partendo da una pena base prossima al massimo edittale. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso deduce l'omessa motivazione sui motivi di appello concernenti la confisca del denaro, del monitor e del telefono cellulare, di cui la sentenza impugnata ha implicitamente confermato la confisca disposta con la sentenza di primo grado in carenza di un nesso di strumentalità con il reato ascritto al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato, limitatamente al secondo ed al terzo motivo di ricorso, mentre va rigettato nel resto. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Con motivazione immune da vizi logici o giuridici la sentenza impugnata ha determinato il trattamento sanzionatorio facendo riferimento alle caratteristiche allarmanti del fatto ed alla personalità dell'imputato, gravato da plurimi e gravi precedenti sia pure non specifici. In particolare, quanto alla gravità del fatto, la Corte territoriale, nell'escludere la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha sottolineato il carattere organizzato dell'illecita attività del Santapaola, ponendo l'accento sulla presenza di un articolato sistema di videosorveglianza del perimetro esterno del luogo ove deteneva la sostanza stupefacente, nonché sulla rilevante quantità di sostanza in sequestro, contenente un principio attivo da cui potevano ricavarsi quasi 7000 dosi medie singole. Così facendo, è stato, dunque, fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte che ritiene adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. U., n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252). 3. Sono, invece, fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Con l'atto di appello il ricorrente aveva, infatti, specificamente dedotto la questione relativa all'assenza di un nesso di strumentalità o di derivazione dei beni confiscati - limitatamente al monitor, al telefono cellulare ed al denaro - rispetto al reato ascritto al Santapaola. La sentenza impugnata ha, tuttavia, omesso di pronunciarsi su tali specifiche doglianze. Osserva, inoltre, il Collegio che non può neanche ravvisarsi una motivazione implicita su tale questione atteso che non vi è alcun riferimento in motivazione ai beni confiscati ed al loro rapporto con il reato. 4. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alle disposte confische con rinvio per nuovo giudizio su tali statuizioni ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va , infine, dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla responsabilità dell'imputato ed alla entità della pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle disposte confische e rinvia per nuovo giudizio su tali capi ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta il ricorso nel resto Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile la sentenza in ordine alla responsabilità del ricorrente e all'entità della pena. Così deciso il 27 gennaio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente D bori. i
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