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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:457
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61989CJ0172_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-172/89, Vandemoortele NV, con sede in Izegem (Belgio), rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 31, Grand-Rue, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa a ritenute su pagamenti in materia di aiuto alimentare, comunicata con telex 15 marzo 1989, LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori J.C.

Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: H.A.

Ruehl, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dai rappresentanti delle parti all' udienza del 2 maggio 1990, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 12 giugno 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 maggio 1989, la società Vandemoortele NV, con sede in Izegem (Belgio), ha chiesto l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA], comunicata con telex 15 marzo 1989, di trattenere la somma di 56 463 ECU sull' importo dovuto alla ricorrente per una fornitura a titolo di aiuto alimentare comunitario. 2 Col regolamento (CEE) 8 aprile 1988, n. 941, relativo alla fornitura di olio di colza raffinato al Bangladesh a titolo di aiuto alimentare (GU L 92, pag. 26), la [OSCURATO:PERSONA] bandiva una gara a norma delle disposizioni del suo regolamento (CEE) 8 luglio 1987, n. 2200, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (GU L 204, pag. 1), e alle condizioni di cui in allegato al citato regolamento n. 941/88. 3 La ricorrente otteneva l' aggiudicazione della fornitura di 2 000 t di olio di colza raffinato da consegnare "reso porto di sbarco franco banchina" a Chittagong entro il 31 luglio 1988.

Conformemente alle norme sull' aggiudicazione, il 29 aprile 1988 la ricorrente costituiva una garanzia di fornitura pari al 10% dell' importo dell' offerta espresso in ECU.

Questa garanzia veniva poi svincolata mediante la costituzione di una garanzia relativa all' acconto prevista all' art. 18, n. 5, del regolamento n. 2200/87.

Quest' ultima garanzia veniva a sua volta svincolata il 30 gennaio 1989. 4 A causa di un' avaria al motore della nave su cui era stato imbarcato l' olio di colza, quest' ultimo giungeva al porto di destinazione, Chittagong, il 28 settembre 1988, cioè con 59 giorni di ritardo. 5 All' atto del pagamento definitivo la [OSCURATO:PERSONA] effettuava una trattenuta di 56 463 ECU corrispondente a un millesimo dell' importo globale dell' offerta per giorno di ritardo, applicando l' art. 22, punto 2, lett. b), terzo trattino, del regolamento n. 2200/87, a norma del quale la garanzia di consegna è oggetto di una ritenuta a concorrenza di un millesimo dell' importo globale dell' offerta per ciascun giorno di ritardo, a seconda dei casi, nella messa a disposizione o nell' imbarco per una fornitura "reso porto d' imbarco", nell' arrivo al porto di sbarco per una fornitura "reso porto di sbarco" o nell' arrivo al luogo di destinazione finale per una fornitura "franco destino". 6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 7 La ricorrente deduce tre mezzi, il primo relativo alla trasgressione del regolamento n. 2200/87, il secondo ed il terzo relativi rispettivamente all' inosservanza del principio del legittimo affidamento e alla trasgressione del principio di proporzionalità.

Sul mezzo dedotto dalla trasgressione del regolamento n. 2200/87 8 La ricorrente sostiene che nessuna disposizione del regolamento n. 2200/87 attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di effettuare trattenute sull' importo dovuto a pagamento di una fornitura a causa di un ritardo di consegna.

Effettuando la controversa trattenuta sull' importo dovuto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esteso, senza fondamento giuridico, il campo di applicazione dell' art. 22, punto 2, lett. b), terzo trattino, di detto regolamento, il quale prevede ritenute solo sulla garanzia di consegna e al momento dello svincolo. 9 Va rilevato in proposito che, come la Corte ha sottolineato nella sentenza 25 settembre 1984, Koenecke (causa 117/83, Racc. pag. 3291), una sanzione, anche di natura non penale, può essere inflitta solo qualora abbia un fondamento giuridico chiaro ed inequivoco.

Per valutare il mezzo occorre accertare se il regolamento n. 2200/87 fornisca siffatto fondamento. 10 L' art. 22, punto 2, del regolamento n. 2200/87 prevede ritenute solo allo svincolo della garanzia di consegna di cui all' art. 12. 11 Ora, la ritenuta controversa non è stata effettuata al momento dello svincolo della garanzia di consegna bensì al momento del pagamento.

In questa fase sono possibili abbuoni, ai sensi del n. 2 dell' art. 18, solo qualora la qualità o il condizionamento della merce constatati allo stadio della fornitura non corrispondano a quanto prescritto. 12 [OSCURATO:PERSONA] ha in realtà sostenuto che in caso di consegna "reso porto di sbarco" o "franco destino" essa ignorava nella maggior parte dei casi, al momento dello svincolo della garanzia di consegna e di acconto, il prodursi di un ritardo di consegna e che pertanto l' impossibilità di effettuare la trattenuta in un momento successivo privava di sanzioni un ritardo inferiore a 60 giorni.

Infatti, l' art. 20, il quale stabilisce che sono a carico dell' aggiudicatario tutte le conseguenze finanziarie della mancata fornitura, totale o parziale, della merce alle condizioni stabilite, si applica solo ai ritardi superiori a 60 giorni. 13 Quest' argomento avrebbe potuto suffragare un' interpretazione come quella caldeggiata dalla [OSCURATO:PERSONA] se la normativa di cui è causa, tenuto conto del suo dettato, richiedesse un' interpretazione.

Esso non basta invece, di per sé, a giustificare l' irrogazione di una sanzione secondo modalità diverse da quelle chiaramente stabilite da detta normativa. 14 La decisione di effettuare la trattenuta controversa dopo lo svincolo della garanzia di consegna è pertanto priva di fondamento giuridico e va quindi annullata. 15 Non è pertanto necessario esaminare gli altri due mezzi.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 16 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, essa va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA], comunicata con telex 15 marzo 1989, di trattenere la somma di 56 463 ECU sull' importo dovuto alla ricorrente per una fornitura a titolo di aiuto alimentare comunitario è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61989CJ0172_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-172/89, Vandemoortele NV, con sede in Izegem (Belgio), rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 31, Grand-Rue, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa a ritenute su pagamenti in materia di aiuto alimentare, comunicata con telex 15 marzo 1989, LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dai rappresentanti delle parti all' udienza del 2 maggio 1990, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 12 giugno 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 maggio 1989, la società Vandemoortele NV, con sede in Izegem (Belgio), ha chiesto l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA], comunicata con telex 15 marzo 1989, di trattenere la somma di 56 463 ECU sull' importo dovuto alla ricorrente per una fornitura a titolo di aiuto alimentare comunitario. 2 Col regolamento (CEE) 8 aprile 1988, n. 941, relativo alla fornitura di olio di colza raffinato al Bangladesh a titolo di aiuto alimentare (GU L 92, pag. 26), la [OSCURATO:PERSONA] bandiva una gara a norma delle disposizioni del suo regolamento (CEE) 8 luglio 1987, n. 2200, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (GU L 204, pag. 1), e alle condizioni di cui in allegato al citato regolamento n. 941/88. 3 La ricorrente otteneva l' aggiudicazione della fornitura di 2 000 t di olio di colza raffinato da consegnare "reso porto di sbarco franco banchina" a Chittagong entro il 31 luglio 1988. Conformemente alle norme sull' aggiudicazione, il 29 aprile 1988 la ricorrente costituiva una garanzia di fornitura pari al 10% dell' importo dell' offerta espresso in ECU. Questa garanzia veniva poi svincolata mediante la costituzione di una garanzia relativa all' acconto prevista all' art. 18, n. 5, del regolamento n. 2200/87. Quest' ultima garanzia veniva a sua volta svincolata il 30 gennaio 1989. 4 A causa di un' avaria al motore della nave su cui era stato imbarcato l' olio di colza, quest' ultimo giungeva al porto di destinazione, Chittagong, il 28 settembre 1988, cioè con 59 giorni di ritardo. 5 All' atto del pagamento definitivo la [OSCURATO:PERSONA] effettuava una trattenuta di 56 463 ECU corrispondente a un millesimo dell' importo globale dell' offerta per giorno di ritardo, applicando l' art. 22, punto 2, lett. b), terzo trattino, del regolamento n. 2200/87, a norma del quale la garanzia di consegna è oggetto di una ritenuta a concorrenza di un millesimo dell' importo globale dell' offerta per ciascun giorno di ritardo, a seconda dei casi, nella messa a disposizione o nell' imbarco per una fornitura "reso porto d' imbarco", nell' arrivo al porto di sbarco per una fornitura "reso porto di sbarco" o nell' arrivo al luogo di destinazione finale per una fornitura "franco destino". 6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 7 La ricorrente deduce tre mezzi, il primo relativo alla trasgressione del regolamento n. 2200/87, il secondo ed il terzo relativi rispettivamente all' inosservanza del principio del legittimo affidamento e alla trasgressione del principio di proporzionalità. Sul mezzo dedotto dalla trasgressione del regolamento n. 2200/87 8 La ricorrente sostiene che nessuna disposizione del regolamento n. 2200/87 attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di effettuare trattenute sull' importo dovuto a pagamento di una fornitura a causa di un ritardo di consegna. Effettuando la controversa trattenuta sull' importo dovuto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esteso, senza fondamento giuridico, il campo di applicazione dell' art. 22, punto 2, lett. b), terzo trattino, di detto regolamento, il quale prevede ritenute solo sulla garanzia di consegna e al momento dello svincolo. 9 Va rilevato in proposito che, come la Corte ha sottolineato nella sentenza 25 settembre 1984, Koenecke (causa 117/83, Racc. pag. 3291), una sanzione, anche di natura non penale, può essere inflitta solo qualora abbia un fondamento giuridico chiaro ed inequivoco. Per valutare il mezzo occorre accertare se il regolamento n. 2200/87 fornisca siffatto fondamento. 10 L' art. 22, punto 2, del regolamento n. 2200/87 prevede ritenute solo allo svincolo della garanzia di consegna di cui all' art. 12. 11 Ora, la ritenuta controversa non è stata effettuata al momento dello svincolo della garanzia di consegna bensì al momento del pagamento. In questa fase sono possibili abbuoni, ai sensi del n. 2 dell' art. 18, solo qualora la qualità o il condizionamento della merce constatati allo stadio della fornitura non corrispondano a quanto prescritto. 12 [OSCURATO:PERSONA] ha in realtà sostenuto che in caso di consegna "reso porto di sbarco" o "franco destino" essa ignorava nella maggior parte dei casi, al momento dello svincolo della garanzia di consegna e di acconto, il prodursi di un ritardo di consegna e che pertanto l' impossibilità di effettuare la trattenuta in un momento successivo privava di sanzioni un ritardo inferiore a 60 giorni. Infatti, l' art. 20, il quale stabilisce che sono a carico dell' aggiudicatario tutte le conseguenze finanziarie della mancata fornitura, totale o parziale, della merce alle condizioni stabilite, si applica solo ai ritardi superiori a 60 giorni. 13 Quest' argomento avrebbe potuto suffragare un' interpretazione come quella caldeggiata dalla [OSCURATO:PERSONA] se la normativa di cui è causa, tenuto conto del suo dettato, richiedesse un' interpretazione. Esso non basta invece, di per sé, a giustificare l' irrogazione di una sanzione secondo modalità diverse da quelle chiaramente stabilite da detta normativa. 14 La decisione di effettuare la trattenuta controversa dopo lo svincolo della garanzia di consegna è pertanto priva di fondamento giuridico e va quindi annullata. 15 Non è pertanto necessario esaminare gli altri due mezzi. Decisione relativa alle spese Sulle spese 16 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, essa va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA], comunicata con telex 15 marzo 1989, di trattenere la somma di 56 463 ECU sull' importo dovuto alla ricorrente per una fornitura a titolo di aiuto alimentare comunitario è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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