CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1963
Cassazione n. 07037/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1963 avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche di fatto, volte a sostenere una alternativa lettura del significato delle evidenze probatorie, e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (in particolare, congrua giustificazione e puntuale esame delle questioni si rinviene a pp. 4-5, in ordine alla sussistenza dei reati contestati, e a pp. 5-6 sul trattamento sanzionatorio e sul beneficio sospensivo della pena); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27-R022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Ersilia nese Anna n cuoio DEPO9r - 7.3 !'‘12 EB 0E2