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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 21762/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta genericamente un difetto di motivazione destinato ad inficiare la sentenza impugnata ma il tutto tramite senza alcun effettivo confronto con l'atto impugnato, anche in relazione alla misura della pena irrogata (unico tema esplicitato nell'impugnazione), che peraltro la decisione gravata giustifica con sufficiente e non illogica argomentazione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta genericamente un difetto di motivazione destinato ad inficiare la sentenza impugnata ma il tutto tramite senza alcun effettivo confronto con l'atto impugnato, anche in relazione alla misura della pena irrogata (unico tema esplicitato nell'impugnazione), che peraltro la decisione gravata giustifica con sufficiente e non illogica argomentazione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 21762/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris