CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 1946
Cassazione n. 10958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 novembre 2021 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato - limitatamente alla durata delle pene accessorie - la pronuncia del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, relativo alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (di cui [OSCURATO:PERSONA] era liquidatore e [OSCURATO:PERSONA] componente del consiglio di amministrazione), fallita il 21 dicembre 2011. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, articolato in più censure, deducono i vizi di motivazione e di inosservanza della legge penale. Con la prima censura, sostengono che, nel giudizio di secondo grado, non sarebbero state comunicate alla difesa le conclusioni del Procuratore generale; omissione che, a loro parere, integrerebbe una nullità a regime intermedio. I ricorrenti sostengono, poi, che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla richiesta, avanzata con l'atto di gravame, di proscioglimento degli imputati o di riqualificazione del fatto in bancarotta semplice. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato la memoria difensiva depositata nel corso del giudizio davanti al giudice dell'udienza preliminare e non avrebbe considerato che le condotte degli imputati non erano caratterizzate da atteggiamenti psicologici dolosi, ma al più colposi. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare i ricorsi. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. La prima censura è manifestamente infondata. Dagli atti (che possono essere esaminati, essendo stata posta una questione di carattere processuale), infatti, emerge che le conclusioni del Procuratore generale erano state comunicate, in via telematica, al difensore degli imputati. Nelle conclusioni - così come nella comunicazione telematica - sono precisamente indicati il numero del procedimento, il nome degli imputati e la tipologia dell'atto. Alcun dubbio, pertanto, poteva sorgere al difensore sull'atto comunicatogli. Le restanti doglianze non possono essere fatte valere in sede di legittimità, perché versate in fatto.Con esse, i ricorrenti hanno articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va rilevato, in ogni caso, che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, relative all'elemento soggettivo del reato (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza), ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Al riguardo, deve essere ribadito che, «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021; Depretis, Rv. 281935). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favo