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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34576/2021

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34 51- 6 ORDINANZA sul ricorso 6722-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 3305/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Per quanto interessa in questa sede il Tribunale di Lecce rigettò l'opposizione al precetto di rilascio di immobile intimato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno dell'opposizione fu dedotto l'avvenuto acquisto per usucapione della porzione oggetto della pretesa di rilascio.

La Corte d'appello confermò la decisione di primo grado in base al rilievo l'opponente non aveva il possesso ma la detenzione dell'immobile, avendone conseguito la disponibilità in forza di contratto preliminare, in assenza di un atto di interversione.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di unica erede di [OSCURATO:PERSONA], propose ricorso, affidato a un unico motivo con il quale denunciò "erronea e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1150, 1140, 1376 e 936 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." La ricorrente rimproverò alla Corte di merito di aver negato il possesso sulla cosa, che invece sussisteva pacificamente nel caso di specie.

La Corte di legittimità dichiarò inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] rilevò che la decisione impugnata, nella parte in cui aveva riconosciuto che colui che ottiene la disponibilità della cosa in forza di contratto preliminare non è possessore, ma detentore, aveva fatto corretta applicazione di consolidati e pacifici principi giurisprudenziale. [OSCURATO:PERSONA] rilevò che la corte territoriale aveva negato che costituisse interversione la edificazione sul terreno, non riscontrando in tale comportamento i requisiti richiesti per la stessa interversione sulla base della giurisprudenza di legittimità.

Si rilevò ancora che la Corte d'appello aveva escluso ad abudantiam anche l' animus possidendi in considerazione del fatto che in un diverso giudizio fu richiesto il riconoscimento delle addizioni.

Contro la decisione in sede di legittimità propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi: con il primo si deduce che la Suprema Corte, nel fare applicazione dei principi di giurisprudenza sulla qualificazione del potere di fatto conseguito in forza di preliminare, non aveva tenuto conto dell'iter che aveva caratterizzato la vicenda, che rendeva quei principi non pertinenti.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2721 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Si sostiene che la Corte di cassazione non avesse Ric. 2020 n. 06722 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -2- sufficientemente esaminato la domanda relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale nella fase di merito, i cui esiti avrebbero potuto ulteriormente integrare la già acquisita prova del possesso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] è stata chiamata dinanzi alla Sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile, anche se per una ragione diversa da quella indicata del relatore, il che non ne impedisce la definizione con il rito camerale, ricorrendo comunque l'ipotesi che ne giustifica la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

Esso è infatti tardivo.

Ex art. 1-bis del D.L. 31/08/2016, n. 168, comma 1, (Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione) in vigore dal 30 ottobre 2016, «al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: [...] all'articolo 391-bis: 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti.

La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo.

La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma»; 3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391- Ric. 2020 n. 06722 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -3- ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice».

In base al secondo comma dell'art. 1-bis del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 168, ora in esame, «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio».

In materia questa Corte ha stabilito che «il termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - ridotto da un anno a sei mesi, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla

1. n. 197 del 2016 - si applica ai soli provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione del principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi (Cass., S.U., n. 8091/2020).

Si è inoltre precisato che «il termine cd. lungo di sei mesi previsto dall'art. 391 bis, comma 1, c.p.c., nella formulazione novellata dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modificazioni, dalla

1. n. 197 del 2016, ai fini dell'impugnazione per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, decorrente dalla pubblicazione delle stesse, è applicabile ai ricorsi depositati successivamente, ovvero a quelli già proposti per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione (ovvero il 30 ottobre 2016), in virtù della disciplina transitoria dettata dall'art. 2 del predetto decreto» (Cass. n. 13358/2018).

La sentenza della Suprema corte, oggetto della istanza di revocazione, è stata pubblicata il 5 febbraio 2019, in relazione al ricorso iscritto nel 2015.

Ric. 2020 n. 06722 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -4- L'udienza di discussione del ricorso è stata fissata con provvedimento comunicato il 13 luglio 2018 nel vigore della nuova disciplina, e si è poi tenuta il 5 ottobre 2018.

Consegue che il ricorso per revocazione, notificato il 4 febbraio 2020, risulta proposto decorsi oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Esso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
34 51- 6 ORDINANZA sul ricorso 6722-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 3305/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Per quanto interessa in questa sede il Tribunale di Lecce rigettò l'opposizione al precetto di rilascio di immobile intimato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno dell'opposizione fu dedotto l'avvenuto acquisto per usucapione della porzione oggetto della pretesa di rilascio. La Corte d'appello confermò la decisione di primo grado in base al rilievo l'opponente non aveva il possesso ma la detenzione dell'immobile, avendone conseguito la disponibilità in forza di contratto preliminare, in assenza di un atto di interversione. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di unica erede di [OSCURATO:PERSONA], propose ricorso, affidato a un unico motivo con il quale denunciò "erronea e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1150, 1140, 1376 e 936 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." La ricorrente rimproverò alla Corte di merito di aver negato il possesso sulla cosa, che invece sussisteva pacificamente nel caso di specie. La Corte di legittimità dichiarò inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] rilevò che la decisione impugnata, nella parte in cui aveva riconosciuto che colui che ottiene la disponibilità della cosa in forza di contratto preliminare non è possessore, ma detentore, aveva fatto corretta applicazione di consolidati e pacifici principi giurisprudenziale. [OSCURATO:PERSONA] rilevò che la corte territoriale aveva negato che costituisse interversione la edificazione sul terreno, non riscontrando in tale comportamento i requisiti richiesti per la stessa interversione sulla base della giurisprudenza di legittimità. Si rilevò ancora che la Corte d'appello aveva escluso ad abudantiam anche l' animus possidendi in considerazione del fatto che in un diverso giudizio fu richiesto il riconoscimento delle addizioni. Contro la decisione in sede di legittimità propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi: con il primo si deduce che la Suprema Corte, nel fare applicazione dei principi di giurisprudenza sulla qualificazione del potere di fatto conseguito in forza di preliminare, non aveva tenuto conto dell'iter che aveva caratterizzato la vicenda, che rendeva quei principi non pertinenti. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2721 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Si sostiene che la Corte di cassazione non avesse Ric. 2020 n. 06722 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- sufficientemente esaminato la domanda relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale nella fase di merito, i cui esiti avrebbero potuto ulteriormente integrare la già acquisita prova del possesso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] è stata chiamata dinanzi alla Sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è inammissibile, anche se per una ragione diversa da quella indicata del relatore, il che non ne impedisce la definizione con il rito camerale, ricorrendo comunque l'ipotesi che ne giustifica la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 391-bis, comma 4, c.p.c. Esso è infatti tardivo. Ex art. 1-bis del D.L. 31/08/2016, n. 168, comma 1, (Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione) in vigore dal 30 ottobre 2016, «al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: [...] all'articolo 391-bis: 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma»; 3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391- Ric. 2020 n. 06722 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -3- ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice». In base al secondo comma dell'art. 1-bis del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 168, ora in esame, «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio». In materia questa Corte ha stabilito che «il termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - ridotto da un anno a sei mesi, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla 1. n. 197 del 2016 - si applica ai soli provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione del principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi (Cass., S.U., n. 8091/2020). Si è inoltre precisato che «il termine cd. lungo di sei mesi previsto dall'art. 391 bis, comma 1, c.p.c., nella formulazione novellata dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modificazioni, dalla 1. n. 197 del 2016, ai fini dell'impugnazione per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, decorrente dalla pubblicazione delle stesse, è applicabile ai ricorsi depositati successivamente, ovvero a quelli già proposti per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione (ovvero il 30 ottobre 2016), in virtù della disciplina transitoria dettata dall'art. 2 del predetto decreto» (Cass. n. 13358/2018). La sentenza della Suprema corte, oggetto della istanza di revocazione, è stata pubblicata il 5 febbraio 2019, in relazione al ricorso iscritto nel 2015. Ric. 2020 n. 06722 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -4- L'udienza di discussione del ricorso è stata fissata con provvedimento comunicato il 13 luglio 2018 nel vigore della nuova disciplina, e si è poi tenuta il 5 ottobre 2018. Consegue che il ricorso per revocazione, notificato il 4 febbraio 2020, risulta proposto decorsi oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Esso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese. Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassaz
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