CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 44226/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza oA-1' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 13 dicembre 2022 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, in sede di rinvio, ha confermato l'ordinanza emessa in data 17 febbraio 2022 dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riesame del decreto di sequestro preventivo disposto in data 03 marzo 2021 dalla Corte di appello di Catanzaro sui beni mobili, immobili, complessi aziendali e quote societarie in sua disponibilità. La Corte di appello di Catanzaro, con decreto emesso in data 03 marzo 2021, ha disposto il sequestro preventivo su detti beni, ai sensi dell'art. 321 comma 2, cod.proc.pen., 240-bis e 416-bis, comma 7, cod.pen., in relazione alla condanna riportata da suo marito [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di primo grado, per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. ed altri. La ricorrente aveva proposto una prima istanza di riesame e il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato il provvedimento ablatorio; tale provvedimento era stato però annullato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 3611 emessa il 01/12/2021, e il Tribunale del riesame, in data 17 febbraio 2022, aveva disposto il dissequestro di alcuni beni. Anche quest'ultimo provvedimento è stato oggetto di ricorso presso la Corte di cassazione, con riferimento alla reiezione delle istanze non accolte, e la Corte di cassazione, con la sentenza n. 44222 emessa il 29/09/2022, sovrapponibile, nel suo contenuto, a quella n. 44221/2022 emessa nella medesima data a seguito del ricorso proposto dal coniuge [OSCURATO:PERSONA], ha nuovamente annullato l'ordinanza disponendo un nuovo giudizio, in particolare in ordine al sequestro di tre imprese, la [OSCURATO:SOCIETA], l'impresa individuale della Cozza, e la [OSCURATO:PERSONA] srl, quanto alla natura del sequestro disposto, quanto alla 'mafiosità' delle imprese per giustificare il sequestro ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, cod.pen., quanto alla proporzionalità del sequestro e quanto al periculum in mora, richiesto dall'art. 321 cod.proc.pen. Il Tribunale del riesame, con il provvedimento impugnato, avente contenuto analogo a quello emesso nel medesimo giorno a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha dapprima richiamato i presupposti di applicabilità dei diversi sequestri previsti dall'art.416-bis, comma 7, cod.pen, e dall'art. 240-bis cod.pen. Quindi ha ritenuto sussistente a carico del Poerio il fumus del delitto di cui 416-bis cod.pen., stante la condanna emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 09 giugno 2021 ritenendolo un esponente di spicco del clan Arena, ha ritenuto riferibili a lui, oltre che a sua moglie [OSCURATO:PERSONA], le tre imprese sequestrate e oggetto di riesame, e ha ritenuto che le stesse abbiano il carattere di 'mafiosità', essendo stati gli ingenti introiti della [OSCURATO:SOCIETA] destinati alle casse del clan ed essendo state le altre due imprese costituite con denaro proveniente dal medesimo clan, stante la notevole sproporzione tra i loro capitali o i loro investimenti rispetto ai redditi dei predetti coniugi, anche tenuto conto della loro asserita evasione fiscale. Le medesime valutazioni sono state estese al sequestro, finalizzato alla confisca ai sensi delle norme predette, dei beni immobili e mobili registrati elencati nel provvedimento oggetto di riesame, e alle somme depositate sui conti correnti. Il sequestro dei beni immobili, dei mobili registrati e delle provviste sui conti correnti è stato ritenuto legittimo in quanto finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod.pen. combinato con l'art. 416-bis, commi 1 e 7 cod.pen., costituendo essi il prodotto o profitto dei reati commessi dall'associazione criminosa o comunque di beni che costituiscono impiego dei proventi del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., come dimostrato dalla rilevante sproporzione tra il loro valore e i redditi leciti del nucleo familiare. Quanto al periculum in mora, il giudice di rinvio lo ha ritenuto ampiamente provato dalla caratura criminale del Poerio, che insieme alla moglie ha amministrato per quasi venti anni ingenti risorse di natura illecita, affinando metodi sofisticati di dissimulazione e reinvestimento dei cespiti stessi, ed ha infine riportato una pesante condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., Per tali ragioni ha ritenuto sussistente il pericolo che i vari beni vengano alienati, trasformati o reimpiegati, e ha ritenuto altresì necessario evitare che imprese 'mafiose' continuino ad operare utilizzando metodi e capitali illeciti, così alterando la libera concorrenza e l'iniziativa economica privata. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, analoghi a quelli del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il medesimo provvedimento. 2.1. Con il primo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, e 321, commi 1 e 2, cod.proc.pen., e agli artt. 240-bis e 416-bis, comma 7, cod.pen. La motivazione del provvedimento impugnato contiene un vizio così radicale da consentire di qualificare sussistente la violazione di legge. In particolare, il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro sulle imprese senza tenere conto della situazione processuale della Cozza, ben diversa rispetto a quella del coniuge, che è stato condannato, in via non ancora definitiva, per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. Con la prima sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, la n. 3611 emessa il 01/12/2021, si è stabilito che, mentre appariva corretta la confisca dei beni a carico della donna ai sensi dell'art. 240- bis cod.pen., essendo stata ella condannata per il delitto di riciclaggio, il sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, cod.pen. era errata, perché ella non era stata condannata per la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso. Il Tribunale del riesame non ha tenuto conto di questa pronuncia, in quanto ha riportato le medesime conclusioni del provvedimento allora annullato, senza valutare gli effetti della predetta assoluzione e della successiva esclusione, dal delitto di riciclaggio, dell'aggravante di avere agevolato una consorteria criminale. Il sequestro finalizzato alla confisca prevista dall'art. 240-bis cod.pen. risulta quindi privo di base legale, non essendo la Cozza condannata per uno dei reati previsti. La sua situazione doveva perciò portare alla medesima conclusione che la Corte di cassazione ha assunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], amministratore legale della [OSCURATO:SOCIETA], annullando senza rinvio il sequestro disposto a suo carico per essere stato egli assolto dal delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen. Consapevole della problematica, il Tribunale del riesame ha ritenuto legittimo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro finalizzato alla confisca facoltativa del profitto derivante dai delitti di riciclaggio e di violazione tributaria commessi nel 2014, e il sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240- bis cod.pen. per tutti gli altri beni, in virtù del suo rapporto di coniugio con [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., che comporterebbe la presunzione di riconducibilità anche a costui di tutti i beni, e la presunzione di illiceità delle provviste impiegate per la loro acquisizione. La giurisprudenza di legittimità ritiene invece illegittimo il sequestro di un bene intestato a persona diversa dall'indagato, anche se si tratti di uno stretto familiare, senza la prova della fittizietà dell'intestazione. Peraltro il provvedimento impugnato si limita a richiamare la partecipazione del Poerio alla consorteria mafiosa ma non dimostra, come avrebbe dovuto, che il suo arricchimento derivi da tale partecipazione, ovvero che le sue provviste derivino dallo sfruttamento della sua adesione al clan Arena, stante anche il lungo arco temporale preso in esame, dal 2001 al 2014, durante il quale la Cozza e il Poerio hanno svolto numerose attività imprenditoriali, dalle quali hanno tratto i loro profitti. Non è sufficiente affermare che [OSCURATO:PERSONA] è imprenditore esponenziale della 'ndrangheta, per ritenere accertato che il suo patrimonio si sia costituito grazie alla consumazione di reati non specificati e di cui non è dimostrata la riconducibilità al programma criminoso del clan né la sua condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., peraltro non ancora definitiva, è sufficiente per far ritenere che i beni da lui amministrati siano provento di delitti o finanziati con provviste illecite. La natura 'mafiosa' di un'impresa, poi, non può essere dedotta dalla pericolosità sociale del presunto titolare, dovendo invece essere accertato che essa abbia avuto un'origine illecita o che l'associazione criminosa l'abbia agevolata, consentendone la crescita economica. Il Tribunale del riesame non ha invece accertato se il patrimonio del nucleo familiare Cozza/Poerio si sia formato mediante lo sfruttamento di una partecipazione all'associazione mafiosa, ed ha di fatto ritenuto tale arricchimento illecito solo perché il Poerio apparterrebbe ad una tale consorteria. Nello stesso modo, ha attribuito natura 'mafiosa' anche alle imprese amministrate dalla Cozza non perché sono dimostrati specifici canali di inquinamento da parte dell'associazione criminale, ma solo per derivazione dalla natura attribuita alla [OSCURATO:SOCIETA], di cui [OSCURATO:PERSONA] è ritenuto l'amministratore di fatto, asserendo che esse sarebbero state costituite con i proventi illeciti erogati da quest'ultima al clan Arena. Si sottolinea ancora che non è stato risposto alla censura contenuta nella sentenza rescindente, circa il mancato chiarimento della natura del sequestro disposto sulle varie imprese e sui beni della Cozza, se si tratti di sequestro finalizzato ad impedire la reiterazione criminosa, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod.proc.pen., se di sequestro funzionale alla confisca ex art. 321, comma 2, cod.proc.pen., se di sequestro prodromico alla confisca ex art .416-bis, comma 7, cod.pen., pur non essendo ella condannata né per tale delitto, né per altri delitti connotati dall'aggravante della agevolazione mafiosa. L'aggressione generalizzata al patrimonio della Cozza risulta, perciò, del tutto ingiustificata, anche perché il Tribunale del riesame non ha neppure tenuto conto della consulenza depositata dalla difesa, che ha dimostrato non solo un'accumulazione di redditi derivante da evasione fiscale ma anche il possesso, in origine, di una provvista economica lecita impiegata per avviare le varie attività. Infine la motivazione omette anche di valutare il requisito del perículum in mora, in quanto esso viene dedotto dal fumus del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa del solo [OSCURATO:PERSONA], senza indicare i motivi per cui esso sarebbe concreto ed effettivo. 2.1. Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen., in relazione all'art. 627 cod.proc.pen.. Il Tribunale del riesame non ha ottemperato all'onere motivazionale circa il requisito della proporzionalità, perché si è limitato ad affermare che la difesa non ha fornito elementi che consentano di ritenere sussistenti redditi idonei per supportare gli acquisti delle quote societarie compiuti dal Poerio e dalla moglie dal 2002 in poi, ed ha del tutto disatteso la consulenza sopra indicata, dalla quale deriva la prova che il reddito familiare era congruo con il loro tenore di vita e gli investimenti immobiliari realizzati, né ha tenuto conto della notevole entità dell'evasione fiscale commessa negli anni, con la quale è stata formata la provvista necessaria per gli investimenti. La valutazione della sproporzione effettuata dal Tribunale del riesame solo sulla base dei redditi dichiarati al fisco non dimostra, quindi, l'effettiva condizione della disponibilità patrimoniale del nucleo familiare. La sproporzione, poi, deve essere riferita al momento dell'acquisto di ciascun bene, mentre il Tribunale del riesame non ha tenuto conto del fatto che alcune delle imprese sequestrate sono state costituite negli anni '90, mentre le ipotesi criminose contestate a [OSCURATO:PERSONA] risalgono al 2002, e che l'immobile adibito a casa coniugale è stato costruito abusivamente dal padre di questi anteriormente al 2002. 3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta, da valere come memoria, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio, e ad essa si è riportato nella discussione orale. 4. In data 12 giugno 2023 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno inviato copia del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data 25 maggio 2023 in relazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Catanzaro nei confronti della ricorrente, chiedendo di valutare l'incidenza di tale decisione, che ha assolto o prosciolto la donna dai reati a lei ancora contestati, ed ha annullato senza rinvio le confische disposte, ordinando la restituzione dei beni all'avente diritto. 5. All'udienza del 21 giugno 2023 le parti hanno concluso come riportato nel verbale di udienza, ma la Corte ha disposto il rinvio della deliberazione all'udienza del 20 settembre 2021, stante la molteplicità e complessità delle questioni da decidere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelle more della presente procedura, il procedimento in corso a carico della ricorrente davanti alla Corte di appello di Catanzaro è stato definito con la sentenza della Corte di cassazione emessa in data 25 maggio 2023 e non ancora pubblicata. Con essa, questa Corte ha annullato senza rinvio la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di riciclaggio, perché il fatto è diverso, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati residui, ed ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla confisca disposta a suo carico, revocandola e disponendo la restituzione dei beni agli aventi diritto.1.1. Tale confisca era stata disposta dal Tribunale di Crotone, che procedeva nei confronti della Cozza con rito ordinario, con la sentenza emessa in data 24 giugno 2020, con la quale vennero confiscati i beni, appartenenti alla donna e a suo marito [OSCURATO:PERSONA], che erano stati sequestrati in base al decreto emesso dal pubblico ministero in data 15 maggio 2017 e convalidato dal g.i.p. distrettuale in data 25 maggio 2017, dichiarato inefficace dalla Corte di cassazione solo in data 23 febbraio 2021. La Corte di appello di Catanzaro, che procedeva nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], ha disposto nuovamente il sequestro preventivo sui medesimi beni in data 03 marzo 2021, con il decreto poi modificato in parte dal Tribunale del riesame con l'ordinanza emessa il 17 febbraio 2022. La Corte di appello di Catanzaro che procedeva nei confronti della Cozza aveva invece confermato la condanna, e la relativa confisca, disposte dal giudice di primo grado, con la sentenza emessa in data 12 aprile 2022, che è stata però annullata dalla sentenza della Corte di cassazione sopra indicata, con esplicita revoca della confisca stessa. 1.2. La declaratoria di revoca della confisca disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale a suo carico è pertanto definitiva, anche se sui medesimi beni grava la confisca definitivamente confermata, invece, dalla sentenza della Corte di cassazione n. 24950/2023 emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Deve pertanto applicarsi il principio stabilito da questa Corte, secondo cui: «In caso di passaggio in giudicato della sentenza di condanna che disponga anche la confisca per equivalente di somme di denaro sottoposte a sequestro preventivo, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il rigetto della richiesta di dissequestro, in quanto a seguito del provvedimento ablatorio, divenuto definitivo, è preclusa la possibilità di ottenere la restituzione di quanto confiscato. (In motivazione la Corte ha escluso che a differente conclusione possa indurre la disposizione di cui all'art. 323, comma 3, cod. proc. pen., che è riferibile all'ipotesi di confisca disposta con sentenza di condanna non irrevocabile)» (Sez. 6, n. 10095 del 24/02/2021, Rv. 280843). La sopravvenuta definitività del provvedimento di revoca della confisca fa sicuramente venir meno l'interesse della ricorrente alla pronuncia sulla legittimità o meno del decreto di sequestro preventivo, essendo tale provvedimento superato dall'ultima statuizione. Peraltro il provvedimento oggetto della presente impugnazione non era l'originario decreto di sequestro preventivo, emesso in data 15 maggio 2017 e convalidato in data 25 maggio 2017, bensì il successivo, emesso in data 03 marzo 2021 dalla Corte di appello di Catanzaro che procedeva contro [OSCURATO:PERSONA], che ha riguardato la Cozza quale terza intestataria, come ritenuto dalla sentenza di parziale annullamento n. 44222 del 29/09/2022 che, analogamente alla sentenza n. 44221/2022, ha esplicitamente affermato che «può ... ritenersi adeguatamente motivato il presupposto della fittizia intestazione e del controllo diretto dei beni da parte di [OSCURATO:PERSONA]». I beni, come detto, sono stati definitivamente confiscati nei confronti di quest'ultimo; la ricorrente, ugualmente, non ha interesse ad una pronuncia in merito alla legittimità o meno del decreto di sequestro preventivo da lei impugnato, perché essa non potrebbe avere un riflesso sulla disponibilità dei beni in sequestro, divenuti vincolati in base ad un diverso titolo. Ella, quale terza interessata, eventualmente «può far valere i propri diritti sui beni in sequestro solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, esperendo incidente di esecuzione» (Sez. 2, n. 5806 del 18/01/2017, Rv. 269239) 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591 cod.proc.pen., per carenza di interesse La declaratoria di inammissibilità per la causa indicata esclude la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616 cod.proc.pen., trattandosi di una carenza di interesse sopravvenuta, non imputabile a sua colpa. Questa Corte ha infatti stabilito che «In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi