Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 102/1971
ECLI:IT:COST:1971:102
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
A seguito dei ricorsi con i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA], nell'imminenza delle elezioni regionali svoltesi
il 7 giugno 1970, chiedevano di essere iscritti nelle liste elettorali
del comune di appartenenza, avendo il Rossi e la Bufarini riacquistato
la capacità elettorale per effetto della dimissione dall'ospedale
psichiatrico ove erano stati ricoverati e non essendovi il Guzzini
stato iscritto prima in quanto residente all'estero, la Commissione
elettorale mandamentale di Recanati ha sollevato questione di
legittimità costituzionale delle disposizioni che vietano di iscrivere
nelle liste elettorali i nominativi di coloro che acquistano o
riacquistino la capacità elettorale dopo la chiusura delle operazioni
di revisione semestrale delle liste stesse.
Precisamente la Commissione impugna l'art. 32, primo comma, del
testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1967, n. 223,
limitatamente all'inciso "sino alla revisione del semestre successivo",
l'art. 32, quarto comma, limitatamente all'inciso "e, in ogni caso, non
oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi
elettorali per le variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 e non oltre il
quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le
variazioni di cui al n. 1", e l'art. 47 - in riferimento alla diversa
disciplina di cui all'art. 40, ultima parte - nella parte in cui
escludono dalla iscrizione nelle liste elettorali e, conseguentemente,
dall'elettorato attivo i cittadini indebitamente e per qualsiasi
ragione omessi, ovvero che abbiano riacquistato la capacità elettorale
dopo i termini predetti, in riferimento agli artt. 48, primo e terzo
comma, e 3, primo comma, della Costituzione.
Nelle tre ordinanze identiche, pronunziate rispettivamente in data
1, 2 e 3 giugno 1970, la Commissione - oltre ad argomentare a
dimostrazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della
questione - afferma che in sede di decisione dei ricorsi in materia di
iscrizione nelle liste elettorali gli organi del suo tipo esercitano
funzioni giurisdizionali amministrative e sono quindi legittimati a
sollevare questioni di costituzionalità
Davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti, né
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
:
I tre giudizi promossi dalla Commissione elettorale mandamentale di
Recanati e riguardanti la medesima questione possono essere decisi con
unica pronuncia.
Con la sentenza n. 17 del 1971, depositata successivamente alla
deliberazione delle ordinanze di rimessione qui in esame, questa Corte
ha affermato che le Commissioni elettorali mandamentali non esercitano
poteri giurisdizionali neppure quando provvedono alla decisione dei
ricorsi relativi alle iscrizioni nelle liste elettorali. Ne deriva che
esse non sono legittimate a promuovere giudizi di costituzionalità ai
sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
È, pertanto, da dichiarare l'inammissibilità delle questioni
dedotte con le ordinanze innanzi indicate.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 32, primo e quarto comma, e 47 del testo unico delle leggi
per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223,
sollevata dalla Commissione elettorale mandamentale di Recanati con le
ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
e 48, primo e terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].