CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 20081/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA Sui ricorsiproposti da: 1.Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; preso atto che idifensori hanno avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bise 1-ter, cod. proc. pen., udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del sostituto Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, riportandosi alla memoria scritta già depositata; udita la discussione del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso proposto dal Pubblico Ministero; preso atto che con dichiarazione depositata in data 06/03/2025 [OSCURATO:PERSONA], personalmente, ed i difensori di fiducia hanno rinunciato al ricorso proposto, per sopravvenuta carenza di interesse; letta la memoria difensiva depositata in data 06/03/2025 (con relativi allegati) con la quale si chiede declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica; letta l’ulteriore memoria difensiva depositata in data 12/03/2025 ( con relativo allegato) con la quale si rappresenta che con ordinanza emessa in data 07/03/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, su richiesta del Pubblico Ministero, ha sostituto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere con quella non detentiva dell’obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria, congiuntamente al divieto di dimora in tutti i comuni della regione Sicilia e che pertanto è venuto meno l’interesse del pubblico Ministero alla coltivazione del ricorso proposto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Caltanissetta - giudicando a seguito di annullamento con rinvio delprecedente provvedimento emesso in data 27/03/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] disposto con sentenza emessa in data 30/10/2024 dalla Corte di Cassazione, sesta sezione -così statuiva: -annullava il provvedimento del 01/04/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta applicativo della misura cautelare della custodia in carcere,limitatamente ai delitti di cui ai capi 2) e 8) di imputazione provvisoria, con riferimento alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] operante in Gela e a quella ulteriore dedita al narcotraffico di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990. -confermava, invece, tale provvedimento nella parte in cui era stata ravvisata la gravità indiziaria con riferimento ai delitti di cui ai capi 26),28),29) di imputazione provvisoria, anche con riferimento alla sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990 e di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. e la sussistenza di esigenze cautelaricon applicazione della misura custodiale in carcere. 2. Ha proposto ricorso per cassazioneil Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissettaarticolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui è stata esclusa la gravità indiziaria in capo a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla partecipazione dello stesso alla consorteria mafiosa Cosa nostra operante in Gela, articolazione gruppo Emmanuello, di cui al capo 2). Il Tribunale non si è soffermato su una serie di conversazioni intercettate (parzialmente riportate nel ricorso) che danno conto del concreto contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale in qualità di braccio operativo del cognato [OSCURATO:PERSONA] (promotore ed organizzatore), impossibilitato a muoversi dalla abitazione in quanto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, in particolare dalla attività captativa emerge con chiarezza che: (a) [OSCURATO:PERSONA] è stato uno dei principali emissari di [OSCURATO:PERSONA] essendo intervenuto, quale latore della volontà di quest’ultimo, nella composizione del contrasto insorto tra [OSCURATO:PERSONA] ed i componenti della famiglia Morso, che era stato non un ordinario conflitto tra privati, bensì una questione di ben altro spessoreove [OSCURATO:PERSONA], esponente di una storica famiglia appartenente al gruppo Emmanuello e già condannato per associazione mafiosa, si era rivolto aDi Gennaro chiedendogli di intervenire su [OSCURATO:PERSONA], autore di una denuncia dalla quale era scaturito l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Vincenzo) per il delitto di estorsione. (b) [OSCURATO:PERSONA] era stato anche uno dei soggett i present i agli incontri che si tenevano presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], tra i quali quello svoltosi con intranei alla consorteria Cosa nostra gruppo Rinzivillo, ed altresì quello avvenuto il 26 febbraio 2019, nel corso del quale il sodale [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] gli esiti del summit avvenuto tra i gelesi ed i catanesi per la risoluzione dei contrasti insorti nell’ambito della gestione illecita di stupefacenti. (c) [OSCURATO:PERSONA] condivideva con [OSCURATO:PERSONA] il sostegno economico fornito dalla organizzazione ai sodali detenuti, in conformità ad una delle regole fondamentali di Cosa nostra. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui è stata esclusa la gravità indiziaria in capo a [OSCURATO:PERSONA],con riferimento alla partecipazione dello stesso allaassociazione dedita al narcotraffico di cui al capo 8). Il Tribunale aveva a disposizione una serie di elementi con i quali poter colmare il deficit motivazionale rilevato dalla sentenza rescinde n te, tutti univocamente dimostrativi della esistenza di legami tra [OSCURATO:PERSONA] ed il cognato di Gennaro con i coindagatie idonei a configurare tra gli stessi un vero e proprio vincolo associativo ai sensi dell’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, e non un mero concorso di persone neltraffico di sostanze stupefacenti. Sul punto, il Pubblico Ministero ricorrente evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto gravemente indiziato anche del reato di cui al capo 26)-sul quale si è formato giudicato cautelare-relativo alla coltivazione di una ampia piantagione di marjuana collocata in Gela, in concorso con appartenenti al clan Rinzivillo ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); che il gruppo Emmanuello ed il gruppo Rinzivillo erano due anime della consorteria Cosa nostra gelese, in dialogo costante tra loro grazie agli stretti contatti tenuti proprio da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], come attestato dalle numerose conversazioni telefoniche intercettate ( da valutarsi congiuntamente alle attività di geolocalizzazione e di videosorveglianza eseguite nel corso delle indagini)e, altresì, dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (il contenuto di tali esiti investigativi è illustrato alle pagine da 20 a 42 del ricorso); che l’ingente quantitativo di stupefacente prodotto dalla coltivazione delle serre oggetto dei capi di imputazione provvisoria sub 26, 28 e 29 e attivamente movimentato e i contatti tenuti da [OSCURATO:PERSONA] e dal cognato [OSCURATO:PERSONA] con esponenti di altre consorterie mafiose (non solo gelesi ma anche catanesi), andavano consideratiquali indici rivelator i della condotta associativa di cui all’art. 74 d.p.r. 309/1990. 3. Ha interposto ricorso per cassazione anche ManuelIeva, tramite i difensori di fiducia articolando tre motivi con i quali si è dedotta la violazione di legge con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen., 73 e 80 d.p.r. 309/90 e 416 bis. 1 cod. pen in ordine alla ritenuta gravità indiziaria in relazione ai reati contestati ai capi 26), 28) e 29). Con dichiarazione depositata in data 06/03/2025 il ricorrente, personalmente, ed entrambi i difensori di fiducia hanno rinuncia to alla impugnazione proposta, per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorsoproposto dal Pubblico Ministero va dichiarato inammissibile. 1.1. Va preliminarmente osservato -in diverso avviso da quanto prospettato nella memoria difensiva depositata in data 12/03/2025 - che non può ritenersi venuto meno l’interesse dell’ufficio pubblico impugnante a coltivare tale ricorso, il quale attiene al profilo della sussistenza di gravità indiziaria per reati diversi da quelli per i quali lo stesso ufficio ha sollecitato- nelle more del presente giudizio di legittimità - la disposta sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari già applicata a [OSCURATO:PERSONA] con quella non detentiva dell’obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria, congiuntamente al divieto di dimora in tutti i comuni della regione Sicilia. 1.2. Ciò posto, i due motivi d i ricorso hanno ad oggetto la carenza e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, emessa in sede di giudizio di rinvio, nella parte in cui è stata esclusa la gravità indiziaria della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria mafiosa Cosa nostra, gruppo Emmanuello e a quella ulteriore dedita al narcotraffico di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 (capi 2 e 8 di imputazione provvisoria). In ragione della natura delle doglianze dedotte, va ricordato che in tema di misure cautelari personali- allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza-il giudice di legittimità, tenuto conto della peculiare valutazione demandata e dei limiti che ad essa ineriscono, deve verificare se il giudice della cautela abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sviluppate al riguardo, controllando la congruenza dell’apparato motivazionale riguardante l’analisi degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale principio, affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione orientamento, è stato ribadito anche in pronunce più recenti ove si è affermato che il controllo di logicità deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un differente esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate” (ex multis Sez. 4, n. 17651 del 28/03/2023, Simone, non mass.; Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). Ne consegue, in primo luogo, che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; in secondo luogo, che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. In particolare, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e non sindacabile nella fase di legittimità, l’interpretazione del linguaggio adoperato nelle conversazioni telefoniche intercettate, e ciò anche nei casi in cui esso sia criptico o cifrato, di talchè in questa sede è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; da ultimo, Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Richiamati e ribaditi tali principi, le doglianze dedotte nel ricorso interposto dal Pubblico Ministero, non solo finisconoper proporre surrettiziamenteun diverso e non consentito apprezzamento di dati investigativi (anche prospetta ndo una lettura alternativa delle conversazioni telefoniche intercettate in corso di indagine), ma valorizzano elementi e circostanze che già la sentenza rescindente di questa Corteaveva ritenuto non sufficienti ad integrare il requisito della gravità indiziaria, dando per presupposto l’inserimento, con ruolo apicale, di [OSCURATO:PERSONA] (posizione strettamente connessa con quella di [OSCURATO:PERSONA]) nella consorteria mafiosa e nella associazione finalizzata al narcotraffico che, invece, in sede cautelare, è stata ormai definitivamente esclusa essendo irrevocabile l’ordinanza, emessa proprio al riguardo, dal Tribunale del riesame in data 01/03/2024 a seguito di annullamento con rinvio di questa Corte, in diversa composizione (si veda la documentazione allegata alla memoria difensiva depositata in data 06/03/2025). Ed invero,con l’ordinanza impugnata (pagg. 8 e 9) il collegio della cautela ha dato correttamente conto che la sentenza rescindente di legittimità- quanto alla partecipazione alla associazione mafiosae a quella dedita al narcotraffico sia di [OSCURATO:PERSONA] che dello zio [OSCURATO:PERSONA] – aveva ritenuto non sufficienti, ai fini della sussistenza del requisito di cui all’art. 273 cod. proc. pen., le conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] con familiari, conoscenti o altri soggetti nelle quali questi (peraltro parlando solo di sé stesso) si era accreditato come “ mafioso”ed anche i dialoghi tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, seppure significativi della illecita coltivazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, non attestavano la cointeressenza di costoro con altri soggetti operanti in quel settore criminale. A fronte di tale dictum, il Tribunale del riesame, in sede di giudizio di rinvio, ha escluso la gravità indiziaria in capo a [OSCURATO:PERSONA] osservando come, con riferimento al capo 2 di imputazione provvisoria, una volta esclusi i dialoghi intercettati che vedevano interlocutore lo zio [OSCURATO:PERSONA] , perché ritenuti scarsamente significativi dalla pronuncia rescindente, non erano individuabili altri elementi indiziari , in particolare nulla aveva riferito il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla intraneità di [OSCURATO:PERSONA] a alla consorteria mafiosa . Analoghe considerazioni erano svolte dal Collegio della cautela con riferimento al capo di imputazione provvisoria sub capo 8) rispetto al quale difettavano elementi diversi da quelli già reputati non idonei dai giudici di legittimità. Ebbene, a fronte di tale costrutto argomentativo, il ricorso del Pubblico Ministero si risolve, in sostanza, nella valorizzazione degli stessi elementi - dei quali si chiede impropriamente in questa sede una rilettura – che la s entenza rescindente ha reputato non utiliper affermare la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai sodalizi indicati nei capi 2) e 8) dell’imputazione provvisoria. Quanto all’addebito sub) 2, partendo dal postulato che [OSCURATO:PERSONA] fosse soggetto organico all’associazione mafiosa gruppo Emmanuello (assunto definitivamente disatteso in sede di legittimità), l’ufficio impugnante sollecita una rivalutazione di merito proprio delle conversazioni intercettate ove [OSCURATO:PERSONA] si attribuiva un ruolo all’interno della consorteria che il Tribunale del riesame, doverosamente uniformandosi ai principi affermati dalla sentenza rescindente, ha evidenziato come non sufficienti ad integrare la gravità indiziaria,sia in capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA] che a [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo neppure menzionato nei dialoghi richiamati). Il ricorso richiama altresì ulteriori risultanze captative cheindividuerebbero [OSCURATO:PERSONA] come lo stretto collaboratore (se non addirittura il braccio operativo) d i [OSCURATO:PERSONA] la cui intraneità nella cosca, tuttavia, lo si ripete, è stata ormai giudizialmente esclusa in sede cautelare,con inevitabile incidenza sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], descritta dalla stessa pubblica accusa come strettamente connessa a quella dello zio. Anche con riferimento all’addebito sub 8), il Pubblico Ministero propone una rilettura di elementi indiziari già reputati inidonei nel giudizio rescindente a dimostrare – sul piano della gravità indiziaria - l’inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio dedito al narcotraffico. Viene in primo luogo richiamato il diretto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione di una piantagione di marijuana oggetto del capo 26 di imputazione provvisoria, ma tale circostanza è stata correttamente ritenuta in sede di legittimità non espressiva dell’inserimento in un contesto organizzato e stabile di mezzi e di uominie tale assunto il Tribunale del riesame si è correttamente uniformato ; analoghe considerazioni valgono con riferimento agli evidenziati contatti telefonici e visivi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anch’essi già valutati già dalla sentenza rescindente come espressivi non di una intraneità al sodalizio dedito al narcotraffico ma di cointeressenze esclusivamente funzionali allo smercio dello stupefacente colt ivato; infine, il ricorso richiama le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale ha valutato,dando conto che tale apporto non conteneva alcun riferimento alla figura di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen. in ragione della intervenuta rituale dichiarazione di rinuncia alla trattazione, formulata da parte dell’indagato, personalmente,e dei due difensori di fiducia. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall’indagato [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta rinuncia, genericamente giustificata, consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio e al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro cinquecento. Dichiara inammissibili i rico