CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 gennaio 2023
Cassazione n. 46488/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da lemma [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 24/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA] lemma era stato condannato a pena di giustizia per due distinte condotte di falso ideologico, entrambe aggravata ai sensi degli artt. 479 in relazione all'art. 476, comma secondo, 61 n. 2), cod. pen., in Fontegreca il ..ì 01/04/2010. 2. In data 05/01/2023 [OSCURATO:PERSONA] lemma ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 476, comma secondo, 479, 61 n. 2, 157 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la condotta di cui al capo A) - consistente nell'aver emesso la determinazione di liquidazione n. 16 del 01/07/2010, attestando falsamente che l'impresa aveva fornito apparecchiature, software ed arredi per euro 22.000,00 - non riguarda un documento attestante quanto fatto dal p.u. o da questi rilevato o avvenuto in sua presenza, avendo lo lemma recepito quanto trasmessogli dal direttore dei lavori, l'ing. [OSCURATO:PERSONA], che aveva fornito tutta la documentazione, ivi inclusa la fattura n. 5 del 05/02/2010, relativa allo stato di avanzamento dei lavori, per cui l'imputato, quale responsabile dell'UTC, aveva predisposto le determine da inviare alla Regione Campania per la successiva liquidazione, senza svolgere alcun controllo sulla veridicità del contenuto della citata documentazione; non si comprende, né risulta contestata, quindi, la fidefacenza dell'atto, con conseguente prescrizione del reato nella forma semplice di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen.; lo lemma, inoltre, non è affatto il responsabile del settore finanziario del comune, come erroneamente indicato dalla sentenza di primo grado, e, quanto ai beni di cui si contesta la reale fornitura, a parte che essi non sono stati neanche cercati, come dichiarato dal teste Schiavone, ogni informazione in merito avrebbe dovuto essere fornita dal titolare della ditta o dal direttore dei lavori; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 476, comma secondo, 479, 61 n. 2, 157 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la condotta di cui al capo B) - consistente nell'aver falsamente attestato nella dichiarazione intermedia di spesa presentata alla Giunta regionale della Campania per ottenere l'accreditamento del quarto SAL, l'effettivo sostenimento da parte del comune di tutte le spese giustificate dalle fatture allegate alla certificazione e regolarmente quietanzate, tra cui le spese di cui alla fattura n. 5 del 05/02/2010 emessa dalla Tecnocostruzioni s.r.I., avente ad oggetto la fornitura di apparecchiature, software ed arredi, dell'importo comprensivo di IVA di euro 22.00,00, mai erogata dalla citata impresa -costituisce una mera nota di trasmissione di documenti, di cui non si comprende la fidefacenza, anche considerato che i relativi importi sono stati effettivamente erogati, come risulta dai mandati di pagamento, con conseguente prescrizione anche di tale fattispecie; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.bis In data 06/10/2023 è stata trasmessa memoria a firma del difensore di fiducia del ricorrente, in cui si ribadiscono i motivi di ricorso e se ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lemma va dichiarato inammissibile. Dalla motivazione delle sentenze di merito - che, in caso di "doppia conforme", si integrano reciprocamente - emerge che lo lemma rivestiva la carica di Responsabile dell'UTC di Fontegreca e, come tale, era anche il Responsabile unico del procedimento relativo ai lavori di riqualificazione e recupero eseguiti nell'ambito del predetto comune. Come rilevato dal primo giudice, infatti, l'art. 5 della legge 241 del 1990 prevede che "1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, é considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4." Non vi è dubbio, quindi, che le attestazioni sono state poste in essere dallo lemma in tale qualità di Responsabile unico del procedimento, circostanza peraltro non contestata dalla difesa. La giurisprudenza di questa Corte già da tempo ha evidenziato che il Responsabile unico del procedimento sia titolare di una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza (Sez. 4, n. 3742 del 14/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], RV. 278035) ed anche la giurisprudenza civile di legittimità ha ribadito che "Nel settore dei lavori pubblici, il conferimento della funzione di responsabile unico del procedimento richiede, ai sensi dell'art. 7 della I. n. 109 del 1994, un formale atto di nomina, in assenza del quale il compenso previsto dall'art. 18 della stessa legge non spetta al dirigente dell'ufficio tecnico di un ente pubblico locale per il solo fatto che l'art. 5 della I. n. 241 del 1990 consideri responsabile del procedimento il funzionario preposto a ciascuna unità organizzativa."(Sez. L, n. 18274 del 11/07/2018. Rv. 649984). Tale impostazione è evidentemente condivisa dalla sentenza impugnata, che richiama il ruolo di Responsabile unico del procedimento rivestito dallo lemma, circostanza con cui il ricorso non si confronta in alcun modo, risultando del tutto incontestato lo svolgimento di tale funzione da parte del predetto, ed il rilievo pubblicistico della stessa, con conseguente incidenza sulla natura della documentazione oggetto di imputazione, evidentemente costituente atto pubblico fidefacente, in quanto attestante, in entrambi i casi, la regolarità dei lavori svolti, di recupero e riqualificazione della piazza e delle aree connesse. Ne discende, quindi, il corretto inquadramento della fattispecie, sia in relazione al ruolo svolto dal ricorrente che alla natura dell'atto indicato in ciascuno dei capi di imputazione (determinazione di liquidazione redatta in data 01/04/2010 e dichiarazione intermedia di spesa in pari data), con conseguente mancato decorso del termine massimo di prescrizione alla data di emissione della sentenza impugnata, tenuto conto del termine massimo di prescrizione, pari ad anni dodici mesi sei, e delle intervenute sospensioni del decorso della prescrizione. La motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena si fonda sulla gravità della condotta, involgente somme di denaro della collettività, oltre che sullo sviamento della funzione pubblica. Sotto tale profilo, quindi, il ricorso manifesta la propria genericità, non considerando neanche che la condotta del ricorrente è stata valutata alla luce della complessiva vicenda, nell'ambito della quale lo lemma era imputato anche dei reati di truffa e di abuso in atti di ufficio, per i quali è stata dichiarata la prescrizione, avendo il primo giudice rilevato l'insussistenza di elementi per poter procedere ad una pronuncia di proscioglimento. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle