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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 12313/2022

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ORDINANZA sul ricorso 20790/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 519, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrenti - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 20790/2016 Numero sezionale 570/2022 Numero di raccolta generale 12313/2022 -controricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- contro Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 205/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del gravame dell’Agenzia del Demanio, cui aveva aderito il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale, ha rigettato le domande proposte dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che i signori Caserio e Catalli hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, resistito dal Comune di Caserio e dall’Agenzia del Demanio; che la preliminare eccezione, proposta dai resistenti, di inammissibilità del ricorso è fondata; che la sentenza impugnata (pubblicata il 18 febbraio 2016) risulta notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario e ad istanza dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, nell’interesse dell’Agenzia del Demanio, al Comune di Salvo in data 21 aprile 2016 e al procuratore dei ricorrenti in data 19 aprile 2016 presso la Cancelleria civile della Corte d’appello di L’Aquila, ove essi avevano eletto il domicilio, sicché il ricorso notificato in data 8 settembre 2016 è tardivo e, quindi, inammissibile;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 20790/2016 Numero sezionale 570/2022 Numero di raccolta generale 12313/2022 che la replica dei ricorrenti, secondo i quali essi avevano comunicato Data pubblicazione 14/04/2022 anche l’indirizzo di posta elettronica ove effettuare le comunicazioni relative al giudizio, non è utile al loro scopo; che, infatti, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l’introduzione del «domicilio digitale» (art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 201, convertito con modificazioni in legge n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114 del 2014), resta valida la notificazione (della sentenza) effettuata, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio (v.

Cass. n. 1982 del 2020); che deve, perciò, escludersi che il regime normativo concernente l’identificazione del cd.

«domicilio digitale» abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (v.

Cass. n. 3557 e n. 39970 del 2021); che il ricorso è inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 5200,00 a favore di ciascun controricorrente, oltre accessori e spese prenotate a debito per l’Agenzia del Demanio.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 20790/2016 Numero sezionale 570/2022 Numero di raccolta generale 12313/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 18 febbraio 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 20790/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 519, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrenti - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 20790/2016 Numero sezionale 570/2022 Numero di raccolta generale 12313/2022 -controricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- contro Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 205/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del gravame dell’Agenzia del Demanio, cui aveva aderito il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale, ha rigettato le domande proposte dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che i signori Caserio e Catalli hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, resistito dal Comune di Caserio e dall’Agenzia del Demanio; che la preliminare eccezione, proposta dai resistenti, di inammissibilità del ricorso è fondata; che la sentenza impugnata (pubblicata il 18 febbraio 2016) risulta notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario e ad istanza dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, nell’interesse dell’Agenzia del Demanio, al Comune di Salvo in data 21 aprile 2016 e al procuratore dei ricorrenti in data 19 aprile 2016 presso la Cancelleria civile della Corte d’appello di L’Aquila, ove essi avevano eletto il domicilio, sicché il ricorso notificato in data 8 settembre 2016 è tardivo e, quindi, inammissibile;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 20790/2016 Numero sezionale 570/2022 Numero di raccolta generale 12313/2022 che la replica dei ricorrenti, secondo i quali essi avevano comunicato Data pubblicazione 14/04/2022 anche l’indirizzo di posta elettronica ove effettuare le comunicazioni relative al giudizio, non è utile al loro scopo; che, infatti, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l’introduzione del «domicilio digitale» (art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 201, convertito con modificazioni in legge n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114 del 2014), resta valida la notificazione (della sentenza) effettuata, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio (v. Cass. n. 1982 del 2020); che deve, perciò, escludersi che il regime normativo concernente l’identificazione del cd. «domicilio digitale» abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (v. Cass. n. 3557 e n. 39970 del 2021); che il ricorso è inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 5200,00 a favore di ciascun controricorrente, oltre accessori e spese prenotate a debito per l’Agenzia del Demanio. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 20790/2016 Numero sezionale 570/2022 Numero di raccolta generale 12313/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 18 febbraio 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A
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