CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 27975/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28891/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat o e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA, c.f. 009 97670583 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 2544/2021 della Corte d’ a ppello di Roma , pubblicatail 7 - 4 - 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel giorno 8-10-2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 145, co. 4 , d.lgs. 1 ° settembre 1993 n. 385 come modificato dal d.lgs. 12 maggio 2015 n. 72,depositato il 19 - 5 - 2019 avanti la Corte d’appello di Roma,[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione alla delibera n. 165/2019 della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia,con la quale gli erastata irrogata la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 per OGGETTO: sanzioni amministrative RG.28891/2021 C.C.8-10-2025 le violazioni di cui all’art. 53,co. 1 , lett. b) , d) , e 144 d.lgs. 385/1993 nel testo previgente al d.lgs. 72/2015, commesse nella qualità di vicedirettore di [OSCURATO:PERSONA] di Chiusi e Montepulciano, in relazione a condotte irregolari poste in essere da settembre 2014 a maggio 2016 da alcuni dipendenti nella gestione dei rapporti bancari riferiti a un soggetto affidato, che avevano messo in evidenza significative carenze nel sistema dei controlli, con ricadute negative sui profili di rischio della banca; ciò in quanto sui conti delle società affidate riconducibili al cliente [OSCURATO:PERSONA] venivano versati, in coincidenza con la fine di ogni mese, assegni bancari che erano poi richiamati il primo giorno lavorativo successivo, senza inoltro alla banca trattaria, al fine di evitare che le segnalazioni alla [OSCURATO:PERSONA] evidenziassero il perdurante e crescente sconfinamento delle linee di credito; il soggetto affidato teneva contatti con la banca principalmente per il tramite del vicedirettore generale, il quale impartiva al preposto dell’agenzia interessata disposizioni e autorizzazioni in merito all’operatività da porre in essere. La Corte d’appello di Roma,con sentenza n. 2544/2021 pubblicata il 7-4-2021, rigetta va l’opposizione e condanna va l’opponente alla rifusione delle spese di lite. Con detta sentenza veniva respinta la tesi del ricorrente secondo la quale le irregolarità commesse nella negoziazione degli assegni fossero attribuibili in via esclusiva agli operatori di sportello e al preposto di filiale; di poi, si osserva va come l’opponente non avesse negato di avere autorizzato, per un prolungato periodo di tempo e con cadenza mensile, il richiamo degli assegni di [OSCURATO:PERSONA], non incassabili per assenza di provvista o su richiesta dello stesso Bianchini, per cui egli aveva autorizzato l’anomala operatività del conto, tenendo i rapporti con il cliente e avvallando le irregolarità anche se materialmente commesse dal preposto. La Corte territoriale aggiun geva che l’irregolarità contestata era relativa a carenze del sistema di controllo intern o , che non avevano impedito o comunque intercettato la prassi anomala, e tali carenze erano direttamente imputabili al Margheriti quale vicedirettore; le autorizzazioni alrichiamo degli assegni avevano impedito alla funzione di controllo del credito di intercettare l’anomalia della posizione debitoria del gruppo Bianchini e l’attivazione dei conseguenti sistemi di report agli organi aziendali. La sentenza della Corte di appello rigettava, altresì , le deduzioni del ricorrente in ordine al fatto che le condotte irregolari non avevano esposto la [OSCURATO:PERSONA] a significativi rischi operativi, rilevando che gli illeciti in materia bancaria erano illeciti di pericolo volti ad assicurare il rispetto della legalità e la non compromissione degli interessi tutelati, in un settore nel quale la disciplina pubblicistica si connotava in senso marcatamente preventivo; il recupero ex post della complessiva esposizione non aveva alcun rilievo rispetto all’infrazione contestata, che riguardava la violazione dei doveri di controllo interno rispetto alla gestione del rischio operativo. Infine la sentenza escludeva la violazione dei criteri di determinazione della sanzione, tenendo conto in particolare della diretta imputabilità all’opponente delle violazioni contestate, della loro durata, della piena consapevolezza delle condotte poste in essere, della oggettiva gravità delle condotte e del ruolo rivestito dal ricorrente all’interno dell’istituto di credito. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza affidandolo acinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso. All’esito della camera di consiglio del giorno 8-10-2025la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo – rubricato “art. 360 comma 1 n.4: nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 145 comma 7 T.U.B. 221 comma 4 D.L. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020”- il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia disposto la sostituzione della discussione orale prevista per il giorno 11-12-2020 con l’udienza in forma cartolare e sostiene che ciò abbia determinato l’insanabile nullità del procedimento e della sentenza; assume che l’art. 1 , co. 53 , d.lgs. 72/2015, che ha modificato l’art. 145 TUB stabilendo che “le parti procedono alla discussione orale della causa”, sia disposizione inderogabile e che quindi l’omessa celebrazione dell’udienza pubblica non avrebbe potuto essere consentita dall’art. 221, co. 4 , d.l. 34/2020 (conv. con mod. dalla legge 77/2020). Rileva che vi era stato il rinvio d’ufficio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sul presupposto che l’emergenza Covid non avrebbe consentito l’adeguato svolgimento della stessa e con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata disposta la trattazione dell’udienza in forma scritta; aggiunge che la richiesta di rinvio per consentire la trattazione orale della causa formulata nelle note di trattazione scritta del 3-12- 2020 era stata disattesa dalla Corte d’appello senza alcun provvedimento, avendo il ricorrente ricevuto solo la comunicazione di deposito della sentenza. 1.1. Il motivo è infondato. L’art. 221, co. 4 , d.l. 34/2020 , conv. con mod. dalla legge 77/2020,prevede “Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito di note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile”. La disposizione, rientrante tra quelle recanti misure in materia di giustizia emanate al fine di tenere conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Covid-19 (cfr. comma 2 del medesimo art. 221),si riferisce in generale a tutte le “udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”, senza introdurre distinzioni o deroghe. Di conseguenza, in rapporto alla sua finalità precipua e in mancanza di deroghe ed eccezioni relative alla natura della causa, è già stato statuito che la disposizione trova applicazione anche alle controversie di lavoro, comprese quelle assoggettate al rito ex lege 92/2012 (Cass. Sez. L 14 - 5 - 2024 , n. 13176) e non vi è ragione per non applicare il medesimo principio anche alprocedimento in oggetto. Per altro verso, la circostanza che il ricorrente avesse chiesto la trattazione orale soltanto nelle note scritte, e perciò oltre il termine previsto dalcitato art. 221, co. 4 , d.l. 34/2020 - di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento che aveva disposto la trattazione scritta - esclude che lo stesso possa dolersi del fatto che la Corte d’appello non abbia preso esplicitamente in esame tale istanza: la richiesta è stata implicitamente rigettata in quanto, essendo tardivamente formulata,non avrebbe comunque potuto comportare la revoca del provvedimento che aveva disposto l’udienza a trattazione scritta. 2. Il secondo motivo è intitolato “ violazione e falsa applicazione degli artt. 144 T.U.B. in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; illogicità della motivazione”. Con esso il ricorrente sostiene, in primo luogo , di non avere mai ammesso di avere tenuto il rapporto con il cliente e di avere avallato le irregolarità, in quanto egli aveva dichiarato di essersi limitato , nel rispetto delle proprie competenze, ad autorizzare il richiamo di assegni su esplicite e documentate richieste del cliente; aggiunge che,ai sensi dell’art. 8 legge 386/1990, l’autorizzazione della banca al richiamo degli assegni non sostenuti da adeguata provvista costituisce attività legittima e che la finalità di evitare le segnalazioni alla Centrale di allarme interbancaria era una mera congettura, mentre l’esposizione debitoria era rimasta sostanzialmente invariata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in contestazione; assumeche, in base a un vero e proprio salto logico,la sentenza abbia ritenuto responsabile diretto delle illegittime condotte del preposto il ricorrente e che sussista il vizio di omesso esame di fatto decisivo con riguardo alle previsioni dei regolamenti in tema di negoziazione di assegni, che avrebbero consentito di comprendere l’assenza di responsabilità del ricorrente. Evidenzia come i regolamenti disponga no che sia l’addetto allo sportello a verificare i dati anagrafici del portatore e a eseguire gli accertamenti formali sull’assegno bancario, mentre il responsabile della filiale verifica la disponibilità dei fondi, con totale autonomia di tali soggetti. Lamenta che sia stata del tutto omessa anche la disamina dell’Informativa al Pubblico ex III Pilastro al 31-12-2014, che avrebbe condotto all’esclusione della sua responsabilità. 2.1.Il motivo, nonostante la riportata intitolazione, non individua nella sentenza impugnata alcun vizio sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 360, co. 1 , n. 3 cod. proc. civ. e si concreta , in realtà, nel la confutazione della ricostruzione in fatto effettuata con la sentenza impugnata, con riguardo alla responsabilità del vicedirettore per le condotte accertate. Sotto questo profilo, il motivo è, in primo luogo , inammissibile laddove propone una complessiva rilettura delle risultanze probatorie al fine di negare il coinvolgimento del vicedirettore nelle condotte. In proposito, si evidenzia come la sentenza impugnata a bbia accertato in fatto che il ricorrente, in qualità di vicedirettore, teneva i rapporti con il cliente avallando le irregolarità,anche se materialmente commesse dal preposto, senza intervenire tempestivamente per ovviare alla prassi illegittima, consistita nell’avere autorizzato per un prolungato periodo di tempo e con cadenza mensile il richiamo degli assegni del Bianchini non incassabili per assenza di provvista o su richiesta del Bianchini, con l’effetto di evitare la segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrentenega che sia questa la ricostruzione dei fatti corretta ma gli argomenti non sono apprezzabili in questa sede, in quanto svolti sulla base dell’erroneo presupposto che il giudizio di cassazione configuri un terzo grado di merito nel quale ri proporre la propria ricostruzione dei fatti. Gli argomenti non sono utili neppure a fare emergere un qualche vizio nella motivazione rilevante in sede di legittimità, perchéil ricorrente - nel negare il suo coinvolgimento quale vicedirettore nei fattie, in particolare , nel negare che il tenere i rapporti con il cliente comportasse che il direttore conoscesse e avallasse la prassi anomala- non considera quanto posto in risalto dalla sentenza impugnata, in ordine al prolungato periodo di tempo – da settembre 2014 amaggio 2016 - e alla cadenza mensile delle condotte di anomala presentazione e ritiro degli assegni; logicamente, si trattadi elementi in sé incompatibili con il dato che quale vicedirettore - proprio per il fatto cheteneva direttamente i rapporti con il cliente Bianchini - fosse all’oscuro delle condotte medesime. Del resto, non sussiste neppure l’omesso esame di fatti decisivi con riguardo alla mancata disamina delle disposizioni della banca relative alle procedure di negoziazione degli assegni , perché la sentenza ha espressamente dato atto che era irrilevante appurare se il ricorrente, quale vicedirettore , avesse o meno violato quelle disposizioni interne, in quanto –nell’esercizio di quella carica - aveva autorizzato il richiamo degli assegni e l’anomala operatività del conto; si tratta di accertamento in fatto, in ordine alla condotta concretamente posta in essere dal Margheriti nella qualità di vicedirettore, che non è attinto in termini ammissibili nel giudizio di legittimità dagli argomenti dallo stesso spesi. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce “ violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Legge n. 689/1981 in rapporto con l’art. 360 comma 1 n. 3; contraddittorietà e illogicità della motivazione”. Con tale censura si assumeche, alla stregua delle prerogative del consiglio di amministrazione della banca e della specifica responsabilità del direttore della filiale, sia illogica la sentenza impugnata laddove imputa al vicedirettore le carenze nel sistema di controlli interni della banca. Il ricorrente sostiene che il convincimento della Corte d’appello in ordine alla sua responsabilità qualevicedirettore ruota esclusivamente attorno al rapporto commerciale intrattenuto dallo stesso con il suddetto cliente, senza alcuna confutazione delle prove addotte dall’incolpato; evidenzia come dai verbali risulti che le negoziazioni degli assegni erano gestitedagli operatori di sportello e dal preposto di filiale, di fatto con disattivazione o aggiramento dei relativi presidi di controllo, senza che vi fosse stata alcuna autorizzazione del vicedirettore. 3.1. Il motivo è inammissibile in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta recata da una disposizione di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1 25-3-2025, n. 7871; Cass. Sez. 1 5-2-2019, n. 3340;Cass. Sez. 1 13-10-2017, n. 24155 ; Cass. Sez. L 11 - 1 - 2016 , n. 195). Nella fattispecie si è completamente al di fuori della deduzione di una erronea ricognizione della fattispecie astratta perché la censura, dietro lo schermo della violazione di legge, sollecita una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita dalla Corte territoriale, nel senso della mancanza di qualsiasi coinvolgimento di esso ricorrente, nella qualità di vicedirettore , per il fatto che la negoziazione degli assegni spettava agli operatori di sportello e al direttore della filiale. Al contrario, comegià evidenziato, la Corte d’appello ha accertato in fatto, in termini che resistono al sindacato di legittimità, che il Margheriti, quale vicedirettore,intratteneva personalmente i rapporti con il cliente Bianchini, era a conoscenza delle irregolarità anche se materialmente poste in essere da altri e non era intervenuto per ovviare alla prassi illegittima. Le argomentazioni del ricorrente sono,in sostanza, volte a negare che egli, qualevicedirettore, per il fatto di intrattenere il rapporto con il cliente, fosse anche a conoscenza della prassi illegittima ma, si ripete, si rimane nell’ambito della critica all’apprezzamento in fatto, riservato al giudice di merito edincensurabile in sede di legittimità. 4. Con il quarto motivo, intitolato “ nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., 144-bis T.U.B. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4”, il ricorrente censura il capo della sentenza che ha ritenuto congrua la misura della sanzione irrogata, lamentando che sia stato posto in primo piano il ruolo di artefice del ricorrente rispetto alle carenze del sistema di controlli interni. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, altresì , che sia stata trascurata l’invocata applicazione dell’art. 144-bis TUB, laddove prevede che, per le violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative, possa emettere l’ordine di eliminare le infrazioni, indicando le misure da adottare; sostiene che la disposizione sia applicabile ratione temporis alla fattispecie ed evidenzia come la banca avesse concluso una transazione con i clienti ai quali si riferivano le irregolarità, che aveva comportato il totale rientro dell’esposizione. 4.1.Osserva il collegio che, innanzitutto, n on sussiste la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. lamentata, perché la sentenza impugnata ha espressamente esaminato l’opposizione anche sotto il profilo della determinazione della sanzione, individuando in modo specifico gli elementi in forza dei quali ha ritenuto la congruità della sanzione irrogata. Non si è venuta a configurareneppure la violazione dell’art. 144- bis TUB perché la sentenza ha dato atto che il recupero dell’esposizione non rilevava al fine dell’integrazione dell’irregolarità avente adoggetto la violazione dei doveri di controllo interno rispetto alla gestione del rischio. In questo modo, la sentenza della Corte di appello ha compiuto una valutazione sulla gravità delle violazioni che giustificava l’irrogazione della sanzione ed escludeva l’applicazione dell’art. 144-bis TUB riferito alle violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, in via assorbente rispetto a ogni questione sulla sua applicabilità ratione temporis alla fattispecie. 5. Con il quinto motivo, rubricato “ art. 360 comma 1 n.3: violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Legge n. 689/1981”, il ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza abbia ritenuto irrilevante il tema della riparazione del danno, in forza della previsione dell’art. 11 legge 689/1981; evidenzia, altresì , che nel periodo in contestazione nessun istituto di credito aveva fatto concessioni ai clienti in questione, per cui non vi era stato alcun pregiudizio per il sistema interbancario, lamentando, quindi , che sia stato trascurato l’indirizzo che impone di tenere conto anche dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione. 5.1.Il motivo è infondato. Occorre, in primo luogo , rilevare che la sentenza impugnata ha dimostrato di avere tenuto conto del recupero dell’esposizione, dando atto che tale dato non aveva rilievo ai fini dell’integrazione della violazione dei doveri di controllo interno sulla gestione del rischio operativo; per di più, il ricorrente neppure specificadi avere dedotto e provato che il recupero fosse avvenuto per la sua iniziativa, al fine dell’applicazione della previsione dell’art. 11 legge 689/1981 secondo la quale rileva l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione. Del resto, come già esposto, la sentenza ha individuato i criteri in forza dei quali ha ritenuto congrua la sanzione applicata, riferiti alla lunga durata e alla gravità delle condotte contestate, alla piena consapevolezza in capo all’agente e al suo ruolo all’interno dell’istituto di credito. Con questo contenuto, la decisione impugnata non è censurabile in sede di legittimità, in quanto sono stati rispettati i limiti edittali e dalla motivazione emerge che nella determinazione della sanzione si è tenuto conto dei parametri previsti dall’art. 11 legge 689/1981 (Cass. Sez. 2 17-7-2024, n. 19716 ; Cass. Sez. 2 23 - 2 - 2021 , n. 4844 ; Cass. Sez. 2 28-2-2020,n. 5526). 6. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenzae si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente , delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ein euro 2.500,00 per compensi, oltre contributo forfettario ed ulteriori accessorinella misura e sulle voci come per legge. Dà atto della sussistenza, ai sensi dell’art.13 , co. 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dei presuppo