CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16242/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a speciale in atti, dall’avv. prof. AndreaPisani Massamormile (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato(pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 3419/2025Numero sezionale 2643/2026Numero di raccolta generale 16242/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza n. 4186/11/2024 della Commissione tributariaregionale della CAMPANIA, depositata in data 28/06/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 24 marzo 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle dogane, a seguito di un p.v.c. n. 33925 del24/08/2021, emesso a conclusione dell’accertamento doganale espletatosulla dichiarazione di importazione IM A 4 n. 35551L del 15/07/2021,afferente all’importazione di n. 360 colli di articoli, aventi origine eprovenienza cinese, dichiarate come parti di biciclette elettriche daimpiegare per la realizzazione di e-bikes complete, composti da motorielettrici, forcelle, pedaliere, pedali e parti di biciclette, classificatiall’importazione con il codice TARIC 871200 (bicilette semplici omuscolari), procedeva alla rettifica della predetta dichiarazionericlassificando la merce sotto il codice TARIC 8711601000, corrispondentea biciclette a pedalata assistita, la cui importazione dalla Cina andavaassoggettata a dazio convenzionale nella misura del 6,00%, a dazioantidumping definitivo nella misura del 62,10% e a dazio compensativodefinitivo nella misura del 17,20%.2. La società contribuente impugnava l’avviso di accertamentodinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Napoliche accoglieva il ricorso.3. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustiziatributaria di secondo grado) della Campania accoglieva l’appellodell’Ufficio.3.1. Sostenevano i giudici di appello che:- quanto alle regole generali di interpretazione della nomenclaturacombinata, la regola 2A non ha carattere sussidiario rispetto alla regola1 “ma è espressione di un principio generale volto a fronteggiare possibilicomportamenti elusivi, come l’importazione separata di diversiNumero registro generale 3419/2025Numero sezionale 2643/2026Numero di raccolta generale 16242/2026Data pubblicazione 25/05/2026componenti che assemblati costituiscono un prodotto finito a cuiandrebbe applicata una fiscalità doganale più elevata rispetto a quellaprevista per le singole parti”;- ai fini dell’applicabilità della regola generale 2A, ciò rileva non èl’eventuale grado di complessità delle operazioni di montaggio, ma lanecessità o meno di lavorazioni utili a perfezionare o rifinire gli elementiimportati prima di procedere all’assemblaggio stesso. A tal proposito,peraltro, dalla stessa perizia tecnica esibita dalla società appellata non èemerso che le lavorazioni della [OSCURATO:SOCIETA]., partner tecnologico della [OSCURATO:SOCIETA]., erano necessarie a “rifinire” i singoli componenti importati;- non vi è dubbio che le merci importate siano elementi costitutivi dibiciclette a pedalata assistita, essendo ragionevolmente sostenibile cheesse ne integrino le componenti essenziali, risultando presenti “motorielettrici” ed altre parti di biciclette che caratterizzano le bicicletteelettriche rispetto a quelle muscolari;- nella documentazione presentata dalla società importatrice acorredo della dichiarazione doganale IM A 4 n. 35551L del 15.07.2021, sirileva la presenza di più parti di biciclette in egual numero tra di loro (360)cui corrispondono altrettante componenti oggetto di altra parallelaimportazione, che insieme vanno a comporre esattamente le 360 e - bikescomplete;- dalla documentazione prodotta a corredo della dichiarazione diimportazione emergeva che tutte le parti oggetto di importazione sono inegual numero (360), costituendo, nel loro assortimento già una congruaparte delle n. 360 e-bikes costituenti il prodotto finito. Più specificamente,è emerso che si tratta di complessive 360 e-bikes suddivise in duemodelli: n. 126 ebikes con propulsione elettrica da 48 Volts e n. 234 e-bikes con propulsione elettrica da 36 Volts;Numero registro generale 3419/2025Numero sezionale 2643/2026Numero di raccolta generale 16242/2026Data pubblicazione 25/05/2026- pertanto, l’importazione in questione ha riguardato la spedizione diN. 360 e-bikes, classificate con la voce doganale 8711601000 (biciclettea pedalata assistita), con applicazione del previsto dazio antidumping;- non risultano in capo alla società “[OSCURATO:SOCIETA]” autorizzazioniconcesse dall’[OSCURATO:PERSONA] che la esentassero dall’applicazione deidazi antidumping, così come previsto dall’ordinamento dell’UnioneEuropea per aziende che svolgono attività produttive, pur importandocomponenti dalla Cina, che, tuttavia, detengono determinati requisitievidentemente assenti nel caso di specie.4. Avverso tale statuizione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione affidato a nove motivi cui l’intimata replica con controricorso.5. La ricorrente avanza istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, istanza dirimessione in termini e deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la «Illegittima modifica e/o illegittimoampliamento della causa petendi. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e/oviolazione dell’art. 101, 3° comma, c.p.c.; violazione art. 24 Cost.;violazione art. 111 Cost., Regolamento UE n. 71 del 10 gennaio 1997,Regolamento n. 1379 del 28 agosto 2019, Regolamento n. 2474 dell’8settembre 1993».1.1. Secondo la ricorrente che il processo verbale di constatazioneindicava quale unico motivo di riclassificazione dei beni presentati allosdoganamento, il riferimento a «precedenti provvedimenti adottati dalDirettore Territoriale della Campania», specificamente indicati, il giudicetributario avrebbe dovuto limitare il proprio scrutinio alla valutazione dilegittimità dell’unica motivazione del PVC, essendo peraltro preclusoall’Ufficio «modificare durante il processo i presupposti di fatto e le ragionigiuridiche (Cass. n. 13163/2019 e Cass. n. 20933/2022, entrambe cit.)Numero registro generale 3419/2025Numero sezionale 2643/2026Numero di raccolta generale 16242/2026Data pubblicazione 25/05/2026a sostegno della legittimità del PVC; dall’altro, il divieto per il Giudicetributario di ritenere legittimo l’atto impugnato (nella specie, appunto, ilPVC), in forza di presupposti di fatto e ragioni giuridiche diversi rispettoa quelli ivi resi espliciti» (ricorso, pag. 16).2. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.3. È inammissibile in quanto deduce il vizio di ultrapetizione conriferimento al contenuto del processo verbale di constatazione, anzichéall’atto impositivo che, diversamente da quanto erroneamente sostenutonel ricorso, è l’oggetto dell’impugnazione, ed è infondato perchécomunque la sentenza ha operato nei limiti di quanto accertato, ovverocon riferimento ai beni importati con la dichiarazione di importazioneoggetto di accertamento.3.1. La circostanza che la censura è parametrata esclusivamente sulPVC e non sull’atto impositivo lo si evince dall’elenco degli atti su cui sibasa il motivo, ex art. 366, primo comma, c.p.c., steso in calce allostesso, a pag. 17 del ricorso, pag. 17, in cui non è indicato l’attoimpugnato.4. Con il secondo motivo, subordinato al mancato accoglimento delprimo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., la «Nullità della Sentenza. Violazione dell’art.112 c.p.c..Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione e dell’art.101, 2° comma c.p.c., nonché del Regolamento UE n. 71 del 10 gennaio1997, del Regolamento n. 1379 del 28 agosto 2019 e del Regolamento n.2474 dell’8 settembre 1993».4.1. Sostiene che «Il secondo Giudice, infatti, una volta scelto didecidere la lite sulla scorta di questioni estranee alla causa petendiindividuata dal PVC», avrebbe dovuto stimolare il contraddittorio con leparti.5. Il motivo è inammissibile ed infondato.Numero registro generale 3419/2025Numero sezionale 2643/2026Numero di raccolta generale 16242/2026Data pubblicazione 25/05/20265.1. Richiamando quanto detto esaminando il primo motivo diricorso, le questioni oggetto di giudizio vanno riferite all’atto impositivo enon al PVC sicché la censura, formulata con riferimento a quantodesumibile dal predetto PVC, è inammissibile e, poiché non risulta né èstato dedotto che le questioni trattate nella sentenza impugnata nonrientrassero tra quelle emergenti dall’atto impositivo, che è l’atto oggettodi impugnazione, il motivo è anche infondato.6. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la «Violazione e falsa applicazione delRegolamento Europeo n. 2658/1987 e, in particolare, della RegolaGenerale n. 1 e della Regola Generale n. 2a, delle [OSCURATO:PERSONA] dellaNomenclatura Combinata; violazione del [OSCURATO:PERSONA] e delle sueNote Esplicative, nonché del Regolamento UE n. 71 del 10 gennaio 1997.Violazione dell’art. 2697 c.c., violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonchédell’art. 6 Cedu», nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., la «Violazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4; violazione degli artt. 24 e111 Cost., nonché dell’art. 6 Cedu».7. Va preliminarmente esaminata, per evidenti ragioni di ordinelogico-giuridico, tale ultima censura che è infondata e va rigettata.7.1. Invero, è sufficiente una semplice lettura della sentenzaimpugnata, la cui motivazione è in larga misura riportata sinteticamentenella parte dedicata alla narrazione dei fatti di causa, per verificare comela stessa esibisca una motivazione effettiva sia dal punto di vista graficoche contenutistico, superando di gran lunga la soglia del cd. minimocostituzionale (Cass., Sez. U, n. 8053/2014).8. La censura di violazione di legge è invece inammissibile e,comunque, è manifestamente infondata.8.1. È inammissibile in quanto il motivo è parametrato tutto sulmerito della vicenda processuale, richiedendosi sostanzialmente a questaCorte un nuovo e non consentito riesame del meritus causae.Numero registro generale 3419/2025Numero sezionale 2643/2026Numero di raccolta generale 16242/2026Data pubblicazione 25/05/20269. È, in ogni caso, infondato alla stregua di quanto affermato dallaCorte di giustizia UE nella sentenza del 27 aprile 2023, in causa C-107/22,§ 3).9.1. Al riguardo va osservato che il sistema armonizzato didesignazione e di codificazione delle merci è stato istituito dallaconvenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e dicodificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983,nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle [OSCURATO:PERSONA] (OMD), eapprovata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987. Le note esplicative delsistema armonizzato sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformementealle disposizioni di tale convenzione.9.2. L’incipit delle regole generali per l’interpretazione dellanomenclatura combinata prevede che: «La classificazione delle mercinella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguentiregole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono daconsiderare come puramente indicativi, poiché la classificazione dellemerci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle notepremesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme cheseguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. 2.a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata vocecomprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purchépresenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenzialidell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delledisposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato».9.3. La sequenza normativa appena riportata evidenzia già come illegislatore europeo abbia adottato una pluralità di criteri, nell’ambito dellequali la prevalenza della classificazione delle merci secondo il testo dellevoci non ha valore assoluto, ma deve coordinarsi «occorrendo» anche conNumero registro generale 3419/2025Numero sezionale 2643/2026Numero di raccolta generale 16242/2026Data pubblicazione 25/05/2026le «norme che seguono», compresa la regola sub 2A, secondo cuiqualsiasi riferimento nel testo di una determinata voce comprende anchel’oggetto, seppure incompleto o non finito, purché presenti lecaratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, quando èpresentato smontato o non montato.9.4. Occorre, poi, rilevare che il punto 4 delle regole generali perl’interpretazione della nomenclatura prevede, poi, che: «Le merci che nonpossono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sonoclassificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggioreanalogia».9.5. Va, altresì, rilevato che la giurisprudenza unionale ha precisatoche non è necessario, ai fini dell’applicazione della regola di cui alla lettera2A citata, l’inclusione di tutti i pezzi necessari a comporre la biciclettaelettrica in un’unica dichiarazione. In particolare, è stato evidenziato che:«Anche se è richiesta una presentazione simultanea di tali elementi ai finidel loro sdoganamento, affinché essi siano considerati come costituentiun oggetto presentato smontato o non montato, né dal testo della regolagenerale 2, lettera a), per l’interpretazione della NC né dalla notaesplicativa relativa alla regola generale 2, lettera a), per l’interpretazionedel SA risulta tuttavia che detti elementi costitutivi debbano essereoggetto di un’unica dichiarazione in dogana. Infatti, la circostanza chesimili merci siano oggetto di un’unica dichiarazione, al momento della loropresentazione in dogana, non è una conditio sine qua non per ritenereche esse formino un insieme e costituiscano, pertanto, un «oggetto (...)presentato smontato o non montato», ai sensi della regola generale 2,lettera a), per l’interpretazione della NC, bensì soltanto un indizio checonsente di dedurre una simile constatazione (v., per analogia, sentenzadel 10 marzo 2016, VAD e van Aert, C-499/14, EU:C:2016:155, punto38). Un’interpretazione diversa della nozione di oggetto smontato o nonmontato consentirebbe, in pratica, agli importatori di scegliere essi stessi,Numero registro generale 3419/2025Numero sezionale 2643/2026Numero di raccolta generale 16242/2026Data pubblicazione 25/05/2026mediante una manipolazione relativamente semplice, come lapresentazione delle merci in dichiarazioni distinte, la classificazionetariffaria delle merci in questione, o come un insieme oppureseparatamente, a loro più favorevole (v., per analogia, sentenza del 10marzo 2016, VAD e van Aert, C-499/14, EU:C:2016:155, punto 39).»(CGUE, 27/04/2023, cit. §§ 24, 25 e 26).10. Orbene, richiamando quanto già detto nella parte espositiva deifatti di causa, nel caso di specie i giudici di appello nel ritenere che:- le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata,la regola 2A non ha carattere sussidiario rispetto alla regola 1 “ma èespressione di un principio generale volto a fronteggiare possibilicomportamenti elusivi, come l’importazione separata di diversicomponenti che assemblati costituiscono un prodotto finito a cuiandrebbe applicata una fiscalità doganale più elevata rispetto a quellaprevista per le singole parti”;- ai fini dell’applicabilità della regola generale 2A, ciò rileva non èl’eventuale grado di complessità delle operazioni di montaggio, ma lanecessità o meno di lavorazioni utili a perfezionare o rifinire gli elementiimportati prima di procedere all’assemblaggio stesso. A tal proposito,peraltro, dalla stessa perizia tecnica esibita dalla società appellata non èemerso che le lavorazioni della [OSCURATO:SOCIETA]., partner tecnologico della [OSCURATO:SOCIETA]., erano necessarie a “rifinire” i singoli componenti importati;- non vi è dubbio che le merci importate siano elementi costitutivi dibiciclette a pedalata assistita, essendo ragionevolmente sostenibile cheesse ne integrino le componenti essenziali, risultando presenti “motorielettrici” ed altre parti di biciclette che caratterizzano le bicicletteelettriche rispetto a quelle muscolari;- nella documentazione presentata dalla società importatrice acorredo della dichiarazione doganale IM A 4 n. 35551L del 15.07.2021, sirileva la presenza di più parti di biciclette in egual numero tra di loro (360)Numero registro generale 3419/2025Numero sezionale 2643/2026Numero di raccolta generale 16242/2026Data pubblicazione 25/05/2026cui corrispondono altrettante componenti oggetto di altra parallelaimportazione, che insieme vanno a comporre esattamente le 360 e - bikescomplete;si sono attenuti ai principi unionali sopra citati, compiendo unavalutazione in ordine all’essenzialità delle caratteristiche di tali beni conun accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità se nonsotto il profilo del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. enei limiti consentiti da tale disposizione, nella specie non evocata.11. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la «Violazione e falsaapplicazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2658/1987 e, in particolare,della Regola Generale n. 1 e della Regola Generale n. 2a, delle NoteEsplicative della [OSCURATO:PERSONA]; violazione del SistemaArmonizzato e delle sue [OSCURATO:PERSONA], nonché del Regolamento UE n.71 del 10 gennaio 1997. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n.5 c.p.c.».11.1. Sostiene la ricorrente la mancanza, tra i beni importati, deltelaio della bicicletta, il che escluderebbe, ai sensi della corrispondenteNota esplicativa, la classificazione degli stessi come bicicletta, addiritturasemplicemente muscolare.12. Il motivo è infondato.12.1. Si legge nella sentenza che «nella documentazione presentatadalla società importatrice a corredo della dichiarazione doganale IM A 4n. 35551L del 15.07.2021, si rileva la presenza di più parti di biciclette inegual numero tra di loro (360) cui corrispondono altrettante componentioggetto di altra parallela importazione, che insieme vanno a comporreesattamente le 360 e - bikes complete». Sicché, seppur fosse vero chemancasse il telaio tra le parti oggetto della dichiarazione di importazioneimpugnata, non avendo la ricorrente contestato che ci sia stataun’importazione parallela di altri beni, il predetto telaio deve ritenersiNumero registro generale 3419/2025Numero sezionale 2643/2026Numero di raccolta generale 16242/2026Data pubblicazione 25/05/2026essere ricompreso nella parallela importazione visto che la sentenzaafferma che le due importazioni «insieme vanno a comporre esattamentele 360 e - bikes complete».13. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la «Violazione dell’art.2697 c.c.; Violazione del Regolamento n. 1036/2016. Violazione delRegolamento n. 2658/1987, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.».13.1. Viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cuiafferma (a pag. 12) che «la Regola n. 2a … è espressione di un principiogenerale volto a fronteggiare possibili comportamenti elusivi, comel’importazione separata di diversi componenti che assemblaticostituiscono un prodotto finito a cui andrebbe applicata una fiscalitàdoganale più elevata rispetto a quella prevista per le singole parti».13.2. Sostiene la ricorrente che «Il capo testé riportato sembrerebbeintendere che, nella specie, sarebbe stata violata sia la [OSCURATO:PERSONA]. 2a, sia il principio generale, volto a fronteggiare possibilicomportamenti elusivi consistenti nell’importare separatamente lesingole parti necessarie a costituire una e-bike allo scopo di sottrarsiabusivamente alla soggezione del dazio antidumping previsto su talebene. Tuttavia, i due accertamenti (violazione della Regola Generale 2a econdotta abusiva a fini elusivi) sono tra loro incompatibili, sino ad essere– a ben vedere – l’uno il contrario dell’altro».14. Il motivo è inammissibile.14.1. Invero, anche a voler prescindere dal rilievo che la censura èformulata in maniera dubitativa («sembrerebbe» scrive la ricorrente),quella censurata non costituisce ratio decidendi esprimendo soltanto unconvincimento dei giudici di appello sulle finalità della Regola 2° di cui faespressa applicazione senza alcuna imputazione alla società contribuentedi comportamenti elusivi, come invece erroneamente sostenuto nelmotivo in esame.Numero registro generale 3419/2025Numero sezionale 2643/2026Numero di raccolta generale 16242/2026Data pubblicazione 25/05/202615. Con il sesto motivo deduce la «Violazione e falsa applicazionedell’art. 1 del Regolamento n. 71 del 10 gennaio 1997, dell’art. 14 delRegolamento n. 88 del 20 gennaio 1997 e successive modifiche e delRegolamento n. 611/2023. Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, n. 3 c.p.c.».15.1. La ricorrente censura la statuizione d’appello nella parte in cuisi riferisce alla disciplina dell’esenzione, dettata dall’art. 14 delRegolamento n. 88/97, dalla soggezione al dazio esteso istituito dalRegolamento n. 71/97, affermando che tale esenzione è appannaggioesclusivo dei soggetti muniti della preventiva autorizzazione.16. La censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., che nemmeno èargomentato nel motivo in esame, è infondata in quanto la statuizionec’è e viene appunto censurata.17. Quanto alla censura di violazione di legge, la stessa, essendoriferita alla statuizione d’appello di esclusione dell’importazione de quadal regime di esenzione dal dazio antidumping ritenendo che ilRegolamento di esenzione non si applica alla fattispecie in quanto le partiimportate non sono qualificabili “parti essenziali” ai sensi del citatoRegolamento, è all’evidenza inammissibile per difetto di interesse inquanto con detta censura la ricorrente sostanzialmente ribadiscel’inapplicabilità di detto Regolamento, già affermata dalla CTR, ancorchésotto altro profilo.18. Con il settimo motivo viene dedotta la «Violazione del principiodel ne bis in idem. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2909 c.c. e324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3».18.1. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata, là doveafferma che le attività compiute dopo lo sdoganamento costituiscono«mero assemblaggio delle componenti, senza alcun processo ditrasformazione svolto sulle stesse», si pone in contrasto conl’accertamento risultante dalla sentenza del TAR Campania n. 2197/2022,Numero registro generale 3419/2025Numero sezionale 2643/2026Numero di raccolta generale 16242/2026Data pubblicazione 25/05/2026confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3151 del 28 marzo2023, passata in giudicato, in cui si legge (a pag. 18) che «nel caso inesame, le merci di cui si discute non erano destinate alla vendita diretta,tant’è che non sono re-imballate congiuntamente dopo lo sdoganamento,ma necessitano comunque di passaggi intermedi ed ulteriori –quantomeno l’assemblaggio - per essere commercializzate comebiciclette a pedalata assistita».19. Il motivo è manifestamente infondato atteso che la sufficienzadel «mero assemblaggio» dei beni importati, affermata nella sentenza delTAR, si pone in assoluta sintonia e non in contraddizione con quantoaffermato nella sentenza qui impugnata con incontestabile accertamentoin fatto.20. Con l’ottavo motivo viene dedotta la «Violazione del principio delne bis in idem. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2909 c.c. e 324c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione, aisensi dell’art. 360, n. 5», costituito dalla sentenza del TAR citata nelprecedente motivo di ricorso.21. Il motivo è inammissibile ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.,per la sussistenza di una doppia pronuncia di merito conforme in assenza,peraltro, della deduzione di una qualche difformità delle ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello (cfr. Cass. n. 8515/2020; Cass.n. 35893/2023).21.1. Il motivo è inoltre inammissibile perché la dedotta omissioneè riferita non a un fatto storico-naturalistico ma ad argomentazioni, nellaspecie contenute in una pronuncia giudiziale. È orientamento consolidato,infatti, che costituisce un "fatto" agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", insenso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicoNumero registro generale 3419/2025Numero sezionale 2643/2026Numero di raccolta generale 16242/2026Data pubblicazione 25/05/2026rilevante (cfr, ex multis, Cass. n. 7983/2014, n. 17761/2016, n.29883/2017; Cass. Sez. U., n. 8053/2014 e n. 5745/2015).22. Con il nono motivo si deduce la «Violazione e/o falsa applicazionedel Regolamento UE n. 952/2013 e del [OSCURATO:PERSONA] UE n.2446/2015 in relazione all’art. 360, n. 3».22.1. La ricorrente richiama l’art. 60 del Regolamento UE 952/2013(rubricato “Acquisizione dell’origine”) che sancisce, al secondo comma,che «le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territorisono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subitol’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamentegiustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che sisia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbiarappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».22.2. La sopra trascritta norma afferma, che la “origine” di unprodotto può essere ricondotta in capo al Paese o territorio nel quale èeseguita l’ultima trasformazione economicamente giustificata, effettuatapresso un’impresa attrezzata, che abbia rappresentato una faseimportante del processo di fabbricazione. Nel nostro caso, questo paeseè l’Italia.22.3. È certo, infatti, che in Italia sia avvenuta l’ultimatrasformazione dei prodotti importati, consistente nell’assemblaggio deglistessi. È la stessa Sentenza ad affermarlo quando richiama, senzaconfutarle in parte qua, le relazioni tecniche prodotte da V-Ita attestantile operazioni di assemblaggio. Che le operazioni di assemblaggio eseguitepresso gli stabilimenti di V-Ita costituiscano una “trasformazioneeconomicamente giustificata” è stato poi accertato, come si è detto, dalTar Campania con sentenza n. 2197/2022 (poi confermata dal Consigliodi Stato ed oggi passata in giudicato).24. Il motivo è inammissibile per novità della questione che nonrisulta trattata nella sentenza impugnata né la ricorrente ha indicato inNumero registro generale 3419/2025Numero sezionale 2643/2026Numero di raccolta generale 16242/2026Data pubblicazione 25/05/2026quale parte del giudizio di merito l’aveva introdotto così contravvenendoal noto principio giurisprudenziale secondo cui, «Qualorauna questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risultitrattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che laproponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilitàper novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenutadeduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per ilprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in qualecontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nelmerito la censura stessa» (da ultimo, Cass. n. 3473/2025).25. Il motivo è comunque infondato atteso che da nessuna partedegli atti di causa all’esame di questa Corte emerge che quelle daeffettuare nel caso di specie fossero lavorazioni di trasformazione osostanziali come pretende il citato art. 60.25.1. Anzi, richiamando quanto si è detto esaminando il settimomotivo di ricorso, la sentenza del TAR cui fa riferimento la ricorrente haaccertato che nel caso di specie fosse sufficiente, per esserecommercializzate come biciclette a pedalata assistita, l’assemblaggio deipezzi importati, in perfetta sintonia e non in contraddizione con quantoaffermato dalla CTR.26. Va da ultimo osservato che la solidità del quadro interpretativoemergente dalla giurisprudenza unionale, da ultimo rinvenibile nellacitata sentenza della Corte di giustizia UE del 27 aprile 2023, in causa C-107/22, esclude la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustiziaUE ai sensi dell’art. 267 TFUE, sollecitato dalla ricorrente, dovendosi,peraltro, evidenziare che il provvedimento del Tribunale di Genovadepositato dalla parte ricorrente con la memoria (essendo superflua larimessione in termini per consentirle di provare il deposito di dettoprovvedimento dinanzi alla CGUE) riguarda un procedimento penale,Numero registro generale 3419/2025Numero sezionale 2643/2026Numero di raccolta generale 16242/2026Data pubblicazione 25/05/2026dove gli imputati «venivano rinviati a giudizio innanzi a questo Tribunalein composizione monocratica per rispondere, i primi, dei reati dicontrabbando doganale, falso in atto pubblico e evasione dell’IVAall’importazione e le seconde per i relativi illeciti amministrativi sanzionatidagli artt. 5 e 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001». In buona sostanza,il rinvio operato dal Trib. di Genova è parametrato sui riflessi penali, qualiil divieto di analogia in malam partem, delle interpretazioni delle Regolegenerali di classificazione che non rilevano in ambito tributario.27. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e, in applicazione delprincipio della soccombenza, la ricorrente condannata al pagamento dellespese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 4.300,00per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, in data 24 marzo 2026.La PresidenteGiulia IOFRIDA