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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 49292/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza principale di affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi in Spagna presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA] ed accolto l'istanza subordinata di affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi in Italia.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza principale, rilevando che la persona è residente in Italia a [OSCURATO:PERSONA]; in Spagna, e più precisamente in Alicante, ha un immobile che loca per motivi turistici; la mancanza di residenza in Spagna comporta la mancata conoscenza da parte dei servizi sociali spagnoli che non avrebbero quindi la possibilità di effettuare i necessari controlli preventivi per elaborare un programma di rieducazione del reo.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce di essere residente in Spagna, e che l'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] era, in realtà, presso la sorella e serviva soltanto per completare la procedura giudiziaria in Italia.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

Si ricorda preliminarmente che il Tribunale di sorveglianza ha accolto l'istanza del condannato di essere ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali sulla base della relazione dell'Ufficio esecuzione penale esterna competente per il territorio di [OSCURATO:PERSONA], ma si è limitato a respingere la sua richiesta di poterli svolgere in Spagna, presso un indirizzo di Alicante, dove il condannato ha una abitazione di proprietà utilizzata per fini commerciali.

Nel ricorso il condannato deduce di essere residente in Spagna, e che l'indirizzo che aveva indicato in [OSCURATO:PERSONA] era, in realtà, presso la sorella e serviva soltanto per completare la procedura giudiziaria in Italia.

In realtà, la istanza di affidamento in prova indicava il condannato come [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Sasso 46; nella parte dispositiva della istanza il difensore scriveva espressamente dopo il nome della strada "indicazione utile al fine di individuare i servizi sociali competenti per territorio per il controllo del rispetto delle prescrizioni".

E' soltanto nella memoria 2 febbraio 2022, quindi soltanto sei giorni prima dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, che il ricorrente cambia prospettazione e chiedere di svolgere l'affidamento in Spagna, pur se anche in tale memoria indica l'istante ancora come residente in Cinisello, stavolta a [OSCURATO:PERSONA]

31. Nel ricorso il ricorrente sostiene, invece, di essere radicato in Spagna e produce dei documenti da cui si percepisce che lo stesso sarebbe iscritto al registro dei residenti, registro di cui, peraltro, non è noto qual/ siano, in base alla legislazione spagnola, i presupposti per l'accesso, ed in particolare se tra essi vi sia la dimora stabile e continuativa in un certo luogo.

Si ricorda, infatti, che l'art. 5 d.lgs, 15 febbraio 2016, n. 38, che ha permesso lo svolgimento dell'affidamento in prova all'estero nei paesi dell'Unione europea per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, si riferisce sempre allo "Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale" (cfr. art. 5 per la procedura all'estero; art. 9 per la procedura dall'estero).

La residenza all'estero, per il vero, non è un requisito difficile da provare in giudizio, perchè può essere provata con la iscrizione all'A.I.R.E., iscrizione che è un adempimento procedurale obbligatorio specificamente previsto dall'art. 6

I. 27 ottobre 1988, n. 470, che dispone che "1.

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.

2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data".

Ed il ricorrente non afferma mai in alcuna parte del ricorso di essere iscritto all'A.I.R.E.

Va anche aggiunto che la relazione dell'U.e.p.e. su cui il Tribunale ha fondato la decisione individuava il condannato come domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] in un immobile di proprietà, specificava che lo stesso ha perso i genitori, e che ha una sorella, con cui, però, non ha rapporti, per cui anche la suggestione contenuta in ricorso, secondo cui il domicilio indicato in [OSCURATO:PERSONA] fosse, in realtà, presso la sorella e fosse solo funzionale alla procedura davanti all'autorità giudiziaria italiana sembra essere smentito dai documenti a disposizione del Tribunale.

Ne consegue che, in modo estremamente logico ed immune da censure, il Tribunale di sorveglianza ha tratto dai documenti che aveva a disposizione nel suo giudizio la conclusione che la mancanza di residenza in Spagna comporta la mancata conoscenza del condannato da parte dei servizi sociali spagnoli, che non avrebbero quindi la possibilità di effettuare i necessari controlli preventivi per elaborare un programma di rieducazione del reo.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza principale di affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi in Spagna presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA] ed accolto l'istanza subordinata di affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi in Italia. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza principale, rilevando che la persona è residente in Italia a [OSCURATO:PERSONA]; in Spagna, e più precisamente in Alicante, ha un immobile che loca per motivi turistici; la mancanza di residenza in Spagna comporta la mancata conoscenza da parte dei servizi sociali spagnoli che non avrebbero quindi la possibilità di effettuare i necessari controlli preventivi per elaborare un programma di rieducazione del reo. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce di essere residente in Spagna, e che l'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] era, in realtà, presso la sorella e serviva soltanto per completare la procedura giudiziaria in Italia. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Si ricorda preliminarmente che il Tribunale di sorveglianza ha accolto l'istanza del condannato di essere ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali sulla base della relazione dell'Ufficio esecuzione penale esterna competente per il territorio di [OSCURATO:PERSONA], ma si è limitato a respingere la sua richiesta di poterli svolgere in Spagna, presso un indirizzo di Alicante, dove il condannato ha una abitazione di proprietà utilizzata per fini commerciali. Nel ricorso il condannato deduce di essere residente in Spagna, e che l'indirizzo che aveva indicato in [OSCURATO:PERSONA] era, in realtà, presso la sorella e serviva soltanto per completare la procedura giudiziaria in Italia. In realtà, la istanza di affidamento in prova indicava il condannato come [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Sasso 46; nella parte dispositiva della istanza il difensore scriveva espressamente dopo il nome della strada "indicazione utile al fine di individuare i servizi sociali competenti per territorio per il controllo del rispetto delle prescrizioni". E' soltanto nella memoria 2 febbraio 2022, quindi soltanto sei giorni prima dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, che il ricorrente cambia prospettazione e chiedere di svolgere l'affidamento in Spagna, pur se anche in tale memoria indica l'istante ancora come residente in Cinisello, stavolta a [OSCURATO:PERSONA] 31. Nel ricorso il ricorrente sostiene, invece, di essere radicato in Spagna e produce dei documenti da cui si percepisce che lo stesso sarebbe iscritto al registro dei residenti, registro di cui, peraltro, non è noto qual/ siano, in base alla legislazione spagnola, i presupposti per l'accesso, ed in particolare se tra essi vi sia la dimora stabile e continuativa in un certo luogo. Si ricorda, infatti, che l'art. 5 d.lgs, 15 febbraio 2016, n. 38, che ha permesso lo svolgimento dell'affidamento in prova all'estero nei paesi dell'Unione europea per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, si riferisce sempre allo "Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale" (cfr. art. 5 per la procedura all'estero; art. 9 per la procedura dall'estero). La residenza all'estero, per il vero, non è un requisito difficile da provare in giudizio, perchè può essere provata con la iscrizione all'A.I.R.E., iscrizione che è un adempimento procedurale obbligatorio specificamente previsto dall'art. 6 I. 27 ottobre 1988, n. 470, che dispone che "1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. 2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data". Ed il ricorrente non afferma mai in alcuna parte del ricorso di essere iscritto all'A.I.R.E. Va anche aggiunto che la relazione dell'U.e.p.e. su cui il Tribunale ha fondato la decisione individuava il condannato come domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] in un immobile di proprietà, specificava che lo stesso ha perso i genitori, e che ha una sorella, con cui, però, non ha rapporti, per cui anche la suggestione contenuta in ricorso, secondo cui il domicilio indicato in [OSCURATO:PERSONA] fosse, in realtà, presso la sorella e fosse solo funzionale alla procedura davanti all'autorità giudiziaria italiana sembra essere smentito dai documenti a disposizione del Tribunale. Ne consegue che, in modo estremamente logico ed immune da censure, il Tribunale di sorveglianza ha tratto dai documenti che aveva a disposizione nel suo giudizio la conclusione che la mancanza di residenza in Spagna comporta la mancata conoscenza del condannato da parte dei servizi sociali spagnoli, che non avrebbero quindi la possibilità di effettuare i necessari controlli preventivi per elaborare un programma di rieducazione del reo. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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