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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 17115/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.ROSOIU Valentina ricorre avverso la ordinanza della Corte di Appello di To- rino con la quale è stata dichiarata la inammissibilità, ai sensi degli art.581 e 591 cod.proc.pen., dell'atto di appello avanzato dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Novara che ne aveva riconosciuto la responsabilità per il reato di cui agli artt.186/comma 2 lett.c), 2 bis e 2 sexies C.d.S., in ragione di una condi-i zione di ebbrezza alcolica ravvisata sulla base di una unica misurazione mediante alcol-test confortata da indici sintomatici di alterazione, evidenziati dai verbaliz- zanti.

2. La ricorrente deduce violazione di legge in quanto era stata esclusa la spe- cificità dei motivi di ricorsoi i quali, al contrario, aggredivano la motivazione della t2L_!PAti sentenza impugnata su temi ben c:_lelj-92M9, relativi alle modalità di accertamento della condizione di ebbrezza alcolica, al numero di prove da effettuare ai sensi dell'art.379 reg.att.

C.d.S. e al fatto che, pur non vertendosi in ipotesi di prova legale, non sarebbe stato possibile riconoscere una soglia di ebbrezza alcolica su- periore alla soglia minima facendo ricorso a elementi sintomatici quali le condizioni del conducente descritte nel verbale di accertamento, essendo quantomeno ne- cessaria almeno una valida prova tecnica mediante alcokest. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso si presenta inammissibile; invero il giudice di appello ha eviden- ziato come la impugnazione in appello non si sia confrontata affatto con il conte- nuto della sentenza impugnata ma al contrario, nel reitera lzè i profili di doglianza dedotti nel corso del giudizio di primo grado, si sia limitata a richiamare la giuri- sprudenza del giudice di legittimità (tra l'altro sez.4, n.35933 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) la quale, invero, si poneva in linea con le considerazioni svolte nella sentenza impu- gnata, la quale riconosceva la legittimità della valorizzazione degli indici sintoma- tici rivelatori di una condizione di ebbrezza alcolica, quale conforto ad almeno una valida misurazione alcolimetrica, senza criticare né le risultanze della misurazione eseguita tramite alcoLtest (che rivelava una presenza di alcol nella misura di 2,02 g/1), né la ricorrenza degli indici sintomatici della condizione di alterazione deter- minata dall'assunzione di alccil. 3.1 Orbene deve ritenersi che l'oggetto della verifica di ammissibilità della im- o E pugnazione de-risolversi nella ricorrenza di un confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto) che giustificano il dis- senso espresso rispetto al dispositivo del provvedimento impugnato (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).

Va invero tenuto conto della as- soluta carenza di un siffatto confronto in relazione agli argomenti addotti dal giu- dice di merito a giustificazione del riconoscimento della responsabilità in capo all'imputata

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 Gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.ROSOIU Valentina ricorre avverso la ordinanza della Corte di Appello di To- rino con la quale è stata dichiarata la inammissibilità, ai sensi degli art.581 e 591 cod.proc.pen., dell'atto di appello avanzato dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Novara che ne aveva riconosciuto la responsabilità per il reato di cui agli artt.186/comma 2 lett.c), 2 bis e 2 sexies C.d.S., in ragione di una condi-i zione di ebbrezza alcolica ravvisata sulla base di una unica misurazione mediante alcol-test confortata da indici sintomatici di alterazione, evidenziati dai verbaliz- zanti. 2. La ricorrente deduce violazione di legge in quanto era stata esclusa la spe- cificità dei motivi di ricorsoi i quali, al contrario, aggredivano la motivazione della t2L_!PAti sentenza impugnata su temi ben c:_lelj-92M9, relativi alle modalità di accertamento della condizione di ebbrezza alcolica, al numero di prove da effettuare ai sensi dell'art.379 reg.att. C.d.S. e al fatto che, pur non vertendosi in ipotesi di prova legale, non sarebbe stato possibile riconoscere una soglia di ebbrezza alcolica su- periore alla soglia minima facendo ricorso a elementi sintomatici quali le condizioni del conducente descritte nel verbale di accertamento, essendo quantomeno ne- cessaria almeno una valida prova tecnica mediante alcokest. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso si presenta inammissibile; invero il giudice di appello ha eviden- ziato come la impugnazione in appello non si sia confrontata affatto con il conte- nuto della sentenza impugnata ma al contrario, nel reitera lzè i profili di doglianza dedotti nel corso del giudizio di primo grado, si sia limitata a richiamare la giuri- sprudenza del giudice di legittimità (tra l'altro sez.4, n.35933 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) la quale, invero, si poneva in linea con le considerazioni svolte nella sentenza impu- gnata, la quale riconosceva la legittimità della valorizzazione degli indici sintoma- tici rivelatori di una condizione di ebbrezza alcolica, quale conforto ad almeno una valida misurazione alcolimetrica, senza criticare né le risultanze della misurazione eseguita tramite alcoLtest (che rivelava una presenza di alcol nella misura di 2,02 g/1), né la ricorrenza degli indici sintomatici della condizione di alterazione deter- minata dall'assunzione di alccil. 3.1 Orbene deve ritenersi che l'oggetto della verifica di ammissibilità della im- o E pugnazione de-risolversi nella ricorrenza di un confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto) che giustificano il dis- senso espresso rispetto al dispositivo del provvedimento impugnato (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Va invero tenuto conto della as- soluta carenza di un siffatto confronto in relazione agli argomenti addotti dal giu- dice di merito a giustificazione del riconoscimento della responsabilità in capo all'imputata 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 Gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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