CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 11858/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i due connessi motivi di ricorso sono volti a sollecitare una diversa valutazione di merito, ben oltre i limiti consentiti in questa sede, a fronte di una motivazione di cui non sono individuati specifici profili di illogicità e che per contro ha posto in evidenza come gli operanti sia nell'immediatezza sia nelle fasi dell'inseguimento avessero mostrato la paletta, per intimare l'alt al ricorrente, il quale a bordo del ciclomotore si era allontanato aumentando la velocità e compiendo pericolose manovre, non senza voltarsi all'indietro per verificare se fosse inseguito, elementi non arbitrariamente ritenuti rappresentativi della consapevolezza da parte del ricorrente di porre in essere una pericolosa condotta, volta ad impedire il compimento dell'atto di ufficio; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente