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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32136/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Cagliari, sezionedistaccata di Sassaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erroneodiniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede dilegittimità in quanto si fonda su un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito,la cui motivazione è insindacabile purché sia congrua e non contraddittoria; lacensura è comunque manifestamente infondata poiché la sentenza impugnata hafornito sul punto una motivazione immune da manifesta illogicità (pagg. 3-4),coerente con il consolidato principio secondo cui il giudice di merito, nel negarele attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli prospettati dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo a tal finevalorizzarsi esclusivamente gli elementi ritenuti decisivi - anche uno solo traquelli indicati dall’art. 133 cod. pen., attinente alla personalità del reo ovvero allemodalità e all’entità del fatto - ovvero la mera assenza di elementi di segnopositivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., dispostacon il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24luglio 2008, n. 125 (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01;Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489-01);Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Cagliari, sezionedistaccata di Sassaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erroneodiniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede dilegittimità in quanto si fonda su un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito,la cui motivazione è insindacabile purché sia congrua e non contraddittoria; lacensura è comunque manifestamente infondata poiché la sentenza impugnata hafornito sul punto una motivazione immune da manifesta illogicità (pagg. 3-4),coerente con il consolidato principio secondo cui il giudice di merito, nel negarele attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli prospettati dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo a tal finevalorizzarsi esclusivamente gli elementi ritenuti decisivi - anche uno solo traquelli indicati dall’art. 133 cod. pen., attinente alla personalità del reo ovvero allemodalità e all’entità del fatto - ovvero la mera assenza di elementi di segnopositivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., dispostacon il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24luglio 2008, n. 125 (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01;Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489-01);Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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