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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 24008/2026

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ositivo di sentenza del 26/02/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In data 26 febbraio 2026 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso ildispositivo della sentenza poi depositata, con la relativa motivazione, in data 30marzo 2026, con cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due direclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 75 d.lgs. n. 159/2011, 99 e 337 cod.pen., commessi in data 01/11/2017.2.

Avverso tale dispositivo ha proposto ricorso per cassazione LeoneSoriano, con atto redatto personalmente e depositato in data 27/02/2026 pressol'ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Opera (MI), intestato quale“richiesta di rimessione ex art. 46 c.p.p.” ma con il quale, lamentando unavrebbe di fatto impedito o almeno ostacolato la partecipazione alle udienze, hachiesto l'annullamento del dispositivo stesso.3.

Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi degli artt. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen. e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.trattandosi di impugnazione presentata avverso un provvedimento nonimpugnabile, quale è il mero dispositivo di una sentenza, impugnato prima deldeposito della motivazione ed entro il termine determinato dal giudice, ai sensidell'art. 544 cod. proc. pen., per la sua stesura.

Questa Corte ha stabilito,infatti, che «È inammissibile per genericità l'impugnazione con cui si censuri unprovvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto nonè consentito che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata ex post,richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza delprovvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva,quanto da quella motivazionale» (Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, Rv. 279489).Nel presente caso, inoltre, non sono esposti motivi di impugnazione inerenti ladecisione, bensì una generica accusa di abuso nella conduzione delprocedimento.Il ricorso, peraltro, costituisce palesemente una impugnazione delladecisione del giudice e non una richiesta di rimessione del processo, nonostantela sua intestazione, perché è stato proposto non durante la celebrazione dellostesso bensì dopo la sua conclusione, ed è stato proposto senza indicare alcunasituazione locale che potesse pregiudicare la determinazione del giudice, unicaragione prevista dall'art. 45 cod. proc. pen. per l'applicazione dell'istituto, bensìun asserito pregiudizio personale di quest'ultimo.

Esso, inoltre, è palesementediretto ad ottenere una diversa decisione, stante la richiesta conclusiva diannullamento del dispositivo.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e inmancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 19 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ositivo di sentenza del 26/02/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In data 26 febbraio 2026 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso ildispositivo della sentenza poi depositata, con la relativa motivazione, in data 30marzo 2026, con cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due direclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 75 d.lgs. n. 159/2011, 99 e 337 cod.pen., commessi in data 01/11/2017.2. Avverso tale dispositivo ha proposto ricorso per cassazione LeoneSoriano, con atto redatto personalmente e depositato in data 27/02/2026 pressol'ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Opera (MI), intestato quale“richiesta di rimessione ex art. 46 c.p.p.” ma con il quale, lamentando unavrebbe di fatto impedito o almeno ostacolato la partecipazione alle udienze, hachiesto l'annullamento del dispositivo stesso.3. Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi degli artt. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen. e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.trattandosi di impugnazione presentata avverso un provvedimento nonimpugnabile, quale è il mero dispositivo di una sentenza, impugnato prima deldeposito della motivazione ed entro il termine determinato dal giudice, ai sensidell'art. 544 cod. proc. pen., per la sua stesura. Questa Corte ha stabilito,infatti, che «È inammissibile per genericità l'impugnazione con cui si censuri unprovvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto nonè consentito che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata ex post,richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza delprovvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva,quanto da quella motivazionale» (Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, Rv. 279489).Nel presente caso, inoltre, non sono esposti motivi di impugnazione inerenti ladecisione, bensì una generica accusa di abuso nella conduzione delprocedimento.Il ricorso, peraltro, costituisce palesemente una impugnazione delladecisione del giudice e non una richiesta di rimessione del processo, nonostantela sua intestazione, perché è stato proposto non durante la celebrazione dellostesso bensì dopo la sua conclusione, ed è stato proposto senza indicare alcunasituazione locale che potesse pregiudicare la determinazione del giudice, unicaragione prevista dall'art. 45 cod. proc. pen. per l'applicazione dell'istituto, bensìun asserito pregiudizio personale di quest'ultimo. Esso, inoltre, è palesementediretto ad ottenere una diversa decisione, stante la richiesta conclusiva diannullamento del dispositivo.4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e inmancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 19 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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