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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:147
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 marzo 2009 – Commissione / Portogallo (causa C‑458/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Telecomunicazioni – Direttiva 2002/22/CE – Servizio universale – Obbligo di mettere a disposizione degli utenti finali un elenco telefonico e un servizio di consultazione completa degli elenchi»

1. Stati membri – Obblighi – [OSCURATO:PERSONA] – Responsabilità – Portata – Istituzioni costituzionalmente indipendenti (Artt. 10 CE e 226 CE) (v. punti 19‑20)

2. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 22) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 25, nn. 1 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) – Mancata inclusione nell’elenco universale di taluni abbonati.

Dispositivo 1) Non garantendo, nella pratica, la disponibilità a tutti gli utenti finali di almeno un elenco telefonico completo e di almeno un servizio di consultazione completa degli elenchi telefonici, conformemente alle disposizioni degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 25, nn. 1 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 marzo 2009 – Commissione / Portogallo (causa C‑458/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Telecomunicazioni – Direttiva 2002/22/CE – Servizio universale – Obbligo di mettere a disposizione degli utenti finali un elenco telefonico e un servizio di consultazione completa degli elenchi» 1. Stati membri – Obblighi – [OSCURATO:PERSONA] – Responsabilità – Portata – Istituzioni costituzionalmente indipendenti (Artt. 10 CE e 226 CE) (v. punti 19‑20) 2. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 22) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 25, nn. 1 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) – Mancata inclusione nell’elenco universale di taluni abbonati. Dispositivo 1) Non garantendo, nella pratica, la disponibilità a tutti gli utenti finali di almeno un elenco telefonico completo e di almeno un servizio di consultazione completa degli elenchi telefonici, conformemente alle disposizioni degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 25, nn. 1 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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