CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 1971
Cassazione n. 31551/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di appello di Bologna avrebbe solo apoditticamente ritenuto sussistente la contestata recidiva; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistente la recidiva specifica e reiterata con motivazione congrua in ragione dei numerosi precedenti penali, anche specifici riportati dall'imputato, espressivi di una marcata capacità a delinquere (pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio 20