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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01631/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11788/2021r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in P.zza di Pietra n. 44, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 25/b, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiRoberto Pessi e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 1901/2020 pubblicata in data 19/10/2020, n.r.g. 1627/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 02/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] era dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], dal 31 gennaio 2006 inquadrato come “addetto di gestione” e adibito alla relative mansioni, appartenenti alla 3^ area CCNL per il personale delle aree professionali dipendenti da imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Assumeva che, ai sensi dell’art. 3, punto 3, del contratto integrativo aziendale del 1992, dopo OGGETTO: inquadramento -passaggio a livello retributivo superiore - procedimento acquisitivo in corso - introduzione di nuovo sistema di inquadramento - conseguenze due anni avrebbe maturato il diritto al superiore livello retributivo 3^ con grado di “vice capo ufficio” e dopo ulteriori quattro anni avrebbe maturato il diritto al superiore livello retributivo 4^ con grado di “capo ufficio”, quindi nel 2012.

Deduceva che con contratto integrativo aziendale del 22/04/2011 il sistema degli inquadramenti era stato modificato, ma, al punto 1) delle norme transitorie, era stata disposta la salvezza dei sistemi precedenti che prevedevano l’avanzamento di livello al maturare di una determinata anzianità.

Lamentava che, invece, nel 2012 la datrice di lavoro non gli aveva riconosciuto il superiore livello retributivo.

Pertanto adìva il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento del suo diritto al 4^ livello retributivo della 3^ area professionale CCNL citato e per l’effetto la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive, pari alla somma di euro 12.269,21 calcolate fino al 30/04/2017, oltre a quelle successive maturande. 2.-Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva le domande. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto da BNL spae rigettava le domande del dipendente.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) la questione verte sull’interpretazione del punto 1) delle norme transitorie dettate dal C.I.A. del 2011, che recita: “le persone che sono assegnate a ruoli già precedentemente normati e ridisciplinati dal presente accordo, proseguono per l’acquisizione del livello di inquadramento in maturazione”; b) [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che il ruolo del Manni (“addetto di gestione”) era sì precedentemente normato, ma non era stato ridisciplinato dal nuovo accordo aziendale, sicché non valeva la salvezza del precedente percorso per ottenere il livello superiore; c) alla luce del predetto accordo aziendale del 2011 e del “documento riservato ad uso interno”, pubblicato sull’intranet aziendale (all. 8 alla memoria BNL di primo grado), deve ritenersi fondato il gravame; d) infatti non è contestato fra le parti che la figura di “addetto di gestione”, cui appartiene il Manni, non sia stato espressamente ridisciplinato dal C.I.A. del 2011; e) la ricostruzione del Tribunale parte da un dato, non condivisibile, ossia che l’accordo integrativo del 2011 abbia coinvolto tutte le figure professionali della BNL, di tal che tutte troverebbero la fonte della loro disciplina, benché invariata, ovvero implicitamente confermata, nel nuovo accordo; f) in senso contrario va evidenziato che la lettera del 20/01/2011 è la disdetta degli accordi precedentemente in vigore in tema di inquadramenti; essa ha sì ad oggetto l’intero organico ed è seguito ad una rottura delle trattative sindacali sull’argomento; g) invece il nuovo accordo del 2011 riguarda solo novemila persone, quindi non tutto l’organico aziendale, che ne annovera circa quattordicimila; h) ne consegue che, accanto ai ruoli creati e ai ruoli modificati con il C.I.A. del 2011, ve ne è una terza categoria, quella dei ruoli precedentemente normati ma, dopo la disdetta del gennaio 2011, non ridisciplinati dal C.I.A. in questione; i) questa è l’unica interpretazione possibile del punto 6) dell’allegato 8, intitolato “modalità e tempi di attivazione del sistema degli inquadramenti”, disposizione che altrimenti non avrebbe avuto senso alcuno; j) tale punto individua la disciplina degli avanzamenti per coloro che, inseriti in ruoli già normati e non ridisciplinati, hanno già iniziato un percorso verso il nuovo inquadramento; poi detta la disciplina dei ruoli previsti ex novo; entrambe le ipotesi sono corredate da due tabelle (la F e la G), contenenti l’espressa elencazione dei ruoli rientranti nell’una o nell’altra ipotesi; k) il ruolo del Manni non figura in alcuna delle due tabelle, a dimostrazione della volontà delle parti di escludere quel ruolo dal percorso volto ad acquisire il livello superiore; attesa la disdetta del gennaio 2011, per quel ruolo la disciplina del 1992 e la possibilità ivi prevista di passare al livello successivo con i presupposti ivi descritti non esiste più; l) le parti sociali ben possono regolare anche in senso peggiorativo il contratto collettivo, salvi i diritti quesiti, nella specie insussistenti, posto che il Manni avrebbe acquisito il diritto solo nel 2012; m)il criterio letterale dell’interpretazione rende irrilevanti gli ulteriori criteri integrativi utilizzati dal Tribunale (come quello sistematico), che sono recessivi rispetto al primo (Cass. n. 27021/2008). 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. 5.-[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 6.- Le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi rinviata a nuovo ruolo. 7.- Il ricorrente ha depositato nuova memoria per l’odierna adunanza camerale. 8.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato il contratto integrativo aziendale del 22/04/2011, in particolare le sue “norme transitorie”, e il par. 6 del documento esplicativo.

Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 1362 c.c., proprio sul piano letterale l’art. 1 delle “norme transitorie” del contratto integrativo aziendale, per individuare l’ambito di salvezza della precedente disciplina sulla c.d. promozione automatica, fa espresso riferimento alle “ persone che sono assegnate a ruoli già precedentemente normati e ridisciplinati dal presente accordo”.

La Corte territoriale ha evidenziato che il ruolo del Manni (“addetto di gestione”) era già normato prima del 2011 ma non era stato ridisciplinato dall’accordo del 2011.

Quindi già alla luce di questo criterio ermeneutico egli non potrebbe beneficiare del mantenimento del percorso di carriera già iniziato prima del 2011 (segnatamente nell’anno 2008).

Inoltre, contrariamente all’assunto del ricorrente, il testo dell’art. 1 cit. non è identico a quello di cui al par. 6 del documento esplicativo, che, come riportato anche dalle parti, è così formulato: “Coloro che sono già inseriti in un percorso (vedi Tabella F) proseguono il percorso fino all’acquisizione del livello d’inquadramento in via di maturazione”.

Il criterio identificativo della platea dei beneficiari del procedimento di acquisizione del livello superiore, come delineato dal vecchio contratto aziendale del 1992, è completamente diverso: nell’art. 1 delle norme transitorie si fa riferimento a quei dipendenti che rivestono ruoli “già precedentemente normati e ridisciplinati” dall’accordo del 2011; nel par. 6 del documento esplicativo si fa invece più genericamente riferimento ai dipendenti “già inseriti in un percorso (vedi Tabella F)”.

La tesi del ricorrente, volto a dare maggior peso interpretativo al documento aziendale e quindi al suo par. 6 rispetto al contratto integrativo aziendale, non può essere in alcun modo condivisa, posto che si tratta di un documento di provenienza unilaterale, che quindi per definizione non rispecchia la comune intenzione dei contraenti, ma solo la volontà di una parte.

Quindi semmai si tratterebbe del comportamento complessivo anche successivo di uno dei contraenti, rilevante pur sempre ai sensi dell’art. 1362 c.c., ossia per ricostruire la “comune intenzione” delle parti.

Inoltre, la Corte territoriale si è premurata di rendere comunque compatibili le due previsioni, assegnando anche valenza selettiva alla richiamata tabella F, al cui interno ha accertato –in punto di fatto – che non sono stati inseriti tutti i ruoli precedentemente normati, ma soltanto alcuni, fra i quali non quello (posseduto dal Manni) di “addetto di gestione”.

Ne ha quindi tratto il convincimento della volontà dei contraenti di prevedere tre categorie di dipendenti e di voler conservare il precedente sistema di progressione per anzianità soltanto per due categorie, ossia quella deiruoli precedentemente normati e ridisciplinati dall’accordo del 2011, nonché quella dei ruoli disciplinati ex novo da tale accordo, lasciando fuori, quindi, quella dei ruoli precedentemente normati ma non ridisciplinati.

Non a caso il Manni nel suo ricorso introduttivo del giudizio aveva dedotto che nella tabella F –da lui ritenuta unico criterio selettivo rilevante ai fini in questione –si trovasse inserita anche la figura professionale di “addetto D.G.” (id estdi gestione), ossia la qualifica da lui posseduta.

Ancora nella memoria nel presente giudizio di legittimità (v. p. 3) ha dedotto che ciò fosse “pacifico”.

Invece tale circostanza era ampiamente controversa, come risulta riportato dalla Corte territoriale, e sulla quale, come si evince dalla sentenza impugnata, si era espresso anche il Tribunale proprio per dirimere un punto ritenuto decisivo, sostenendo che la tabella F non fosse esaustiva (v. sentenza impugnata, p. 5).

La medesima circostanza è risultata smentita dall’accertamento in concreto compiuto dalla Corte territoriale, non censurato sul punto dal ricorrente.

In conclusione, proprio dallo sforzo compiuto dai Giudici d’appello di rendere anche sistematicamente coerenti le varie clausole (quelle contenute nelle “norme transitorie” e quella contenuta nel documento aziendale di attuazione del nuovo sistema di inquadramento) si evince il rispetto del criteri impostidagli artt. 1362 e 1363 c.c.

Anche sul piano della “comune intenzione delle parti”, invocato dal Manni (v. ricorso per cassazione, p. 13), la conclusione non muta.

Come riportato dallo stesso ricorrente (v. memoria, p. 3), nel par. 1 del documento sugli inquadramenti è espressamente previsto che “nel complesso il numero delle persone potenzialmente interessate” dal nuovo contratto integrativo aziendale era “pari a circa 9mila”.

In punto di fatto la Corte territoriale ha accertato che in quel momento l’intero organico della banca era formato da circa quattordicimila dipendenti.

Da tale dato ha quindi desunto logicamente che la comune intenzione delle parti, tradottasi nel nuovo contratto integrativo, era quella di regolare il nuovo sistema di inquadramento non con riguardo all’intero organico –come pretende il ricorrente – ma con riguardo ad una platea più ridotta di dipendenti.

Erano infatti esclusi coloro che restavano normati dal precedente sistema, ma che per questo non avrebbero potuto più beneficiare del percorso professionale di acquisizione del livello superiore secondo la sola anzianità di servizio, quale modalità mantenuta – per insindacabile scelta dei contra enti – solo per i vecchi ruoli poi ridisciplinati nel 2011 e per alcuni nuovi ruoli disciplinati ex novo dal medesimo contratto integrativo aziendale. 2.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11788/2021r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in P.zza di Pietra n. 44, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 25/b, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiRoberto Pessi e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 1901/2020 pubblicata in data 19/10/2020, n.r.g. 1627/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 02/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] era dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], dal 31 gennaio 2006 inquadrato come “addetto di gestione” e adibito alla relative mansioni, appartenenti alla 3^ area CCNL per il personale delle aree professionali dipendenti da imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Assumeva che, ai sensi dell’art. 3, punto 3, del contratto integrativo aziendale del 1992, dopo OGGETTO: inquadramento -passaggio a livello retributivo superiore - procedimento acquisitivo in corso - introduzione di nuovo sistema di inquadramento - conseguenze due anni avrebbe maturato il diritto al superiore livello retributivo 3^ con grado di “vice capo ufficio” e dopo ulteriori quattro anni avrebbe maturato il diritto al superiore livello retributivo 4^ con grado di “capo ufficio”, quindi nel 2012. Deduceva che con contratto integrativo aziendale del 22/04/2011 il sistema degli inquadramenti era stato modificato, ma, al punto 1) delle norme transitorie, era stata disposta la salvezza dei sistemi precedenti che prevedevano l’avanzamento di livello al maturare di una determinata anzianità. Lamentava che, invece, nel 2012 la datrice di lavoro non gli aveva riconosciuto il superiore livello retributivo. Pertanto adìva il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento del suo diritto al 4^ livello retributivo della 3^ area professionale CCNL citato e per l’effetto la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive, pari alla somma di euro 12.269,21 calcolate fino al 30/04/2017, oltre a quelle successive maturande. 2.-Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva le domande. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto da BNL spae rigettava le domande del dipendente. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) la questione verte sull’interpretazione del punto 1) delle norme transitorie dettate dal C.I.A. del 2011, che recita: “le persone che sono assegnate a ruoli già precedentemente normati e ridisciplinati dal presente accordo, proseguono per l’acquisizione del livello di inquadramento in maturazione”; b) [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che il ruolo del Manni (“addetto di gestione”) era sì precedentemente normato, ma non era stato ridisciplinato dal nuovo accordo aziendale, sicché non valeva la salvezza del precedente percorso per ottenere il livello superiore; c) alla luce del predetto accordo aziendale del 2011 e del “documento riservato ad uso interno”, pubblicato sull’intranet aziendale (all. 8 alla memoria BNL di primo grado), deve ritenersi fondato il gravame; d) infatti non è contestato fra le parti che la figura di “addetto di gestione”, cui appartiene il Manni, non sia stato espressamente ridisciplinato dal C.I.A. del 2011; e) la ricostruzione del Tribunale parte da un dato, non condivisibile, ossia che l’accordo integrativo del 2011 abbia coinvolto tutte le figure professionali della BNL, di tal che tutte troverebbero la fonte della loro disciplina, benché invariata, ovvero implicitamente confermata, nel nuovo accordo; f) in senso contrario va evidenziato che la lettera del 20/01/2011 è la disdetta degli accordi precedentemente in vigore in tema di inquadramenti; essa ha sì ad oggetto l’intero organico ed è seguito ad una rottura delle trattative sindacali sull’argomento; g) invece il nuovo accordo del 2011 riguarda solo novemila persone, quindi non tutto l’organico aziendale, che ne annovera circa quattordicimila; h) ne consegue che, accanto ai ruoli creati e ai ruoli modificati con il C.I.A. del 2011, ve ne è una terza categoria, quella dei ruoli precedentemente normati ma, dopo la disdetta del gennaio 2011, non ridisciplinati dal C.I.A. in questione; i) questa è l’unica interpretazione possibile del punto 6) dell’allegato 8, intitolato “modalità e tempi di attivazione del sistema degli inquadramenti”, disposizione che altrimenti non avrebbe avuto senso alcuno; j) tale punto individua la disciplina degli avanzamenti per coloro che, inseriti in ruoli già normati e non ridisciplinati, hanno già iniziato un percorso verso il nuovo inquadramento; poi detta la disciplina dei ruoli previsti ex novo; entrambe le ipotesi sono corredate da due tabelle (la F e la G), contenenti l’espressa elencazione dei ruoli rientranti nell’una o nell’altra ipotesi; k) il ruolo del Manni non figura in alcuna delle due tabelle, a dimostrazione della volontà delle parti di escludere quel ruolo dal percorso volto ad acquisire il livello superiore; attesa la disdetta del gennaio 2011, per quel ruolo la disciplina del 1992 e la possibilità ivi prevista di passare al livello successivo con i presupposti ivi descritti non esiste più; l) le parti sociali ben possono regolare anche in senso peggiorativo il contratto collettivo, salvi i diritti quesiti, nella specie insussistenti, posto che il Manni avrebbe acquisito il diritto solo nel 2012; m)il criterio letterale dell’interpretazione rende irrilevanti gli ulteriori criteri integrativi utilizzati dal Tribunale (come quello sistematico), che sono recessivi rispetto al primo (Cass. n. 27021/2008). 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. 5.-[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 6.- Le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi rinviata a nuovo ruolo. 7.- Il ricorrente ha depositato nuova memoria per l’odierna adunanza camerale. 8.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato il contratto integrativo aziendale del 22/04/2011, in particolare le sue “norme transitorie”, e il par. 6 del documento esplicativo. Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 1362 c.c., proprio sul piano letterale l’art. 1 delle “norme transitorie” del contratto integrativo aziendale, per individuare l’ambito di salvezza della precedente disciplina sulla c.d. promozione automatica, fa espresso riferimento alle “ persone che sono assegnate a ruoli già precedentemente normati e ridisciplinati dal presente accordo”. La Corte territoriale ha evidenziato che il ruolo del Manni (“addetto di gestione”) era già normato prima del 2011 ma non era stato ridisciplinato dall’accordo del 2011. Quindi già alla luce di questo criterio ermeneutico egli non potrebbe beneficiare del mantenimento del percorso di carriera già iniziato prima del 2011 (segnatamente nell’anno 2008). Inoltre, contrariamente all’assunto del ricorrente, il testo dell’art. 1 cit. non è identico a quello di cui al par. 6 del documento esplicativo, che, come riportato anche dalle parti, è così formulato: “Coloro che sono già inseriti in un percorso (vedi Tabella F) proseguono il percorso fino all’acquisizione del livello d’inquadramento in via di maturazione”. Il criterio identificativo della platea dei beneficiari del procedimento di acquisizione del livello superiore, come delineato dal vecchio contratto aziendale del 1992, è completamente diverso: nell’art. 1 delle norme transitorie si fa riferimento a quei dipendenti che rivestono ruoli “già precedentemente normati e ridisciplinati” dall’accordo del 2011; nel par. 6 del documento esplicativo si fa invece più genericamente riferimento ai dipendenti “già inseriti in un percorso (vedi Tabella F)”. La tesi del ricorrente, volto a dare maggior peso interpretativo al documento aziendale e quindi al suo par. 6 rispetto al contratto integrativo aziendale, non può essere in alcun modo condivisa, posto che si tratta di un documento di provenienza unilaterale, che quindi per definizione non rispecchia la comune intenzione dei contraenti, ma solo la volontà di una parte. Quindi semmai si tratterebbe del comportamento complessivo anche successivo di uno dei contraenti, rilevante pur sempre ai sensi dell’art. 1362 c.c., ossia per ricostruire la “comune intenzione” delle parti. Inoltre, la Corte territoriale si è premurata di rendere comunque compatibili le due previsioni, assegnando anche valenza selettiva alla richiamata tabella F, al cui interno ha accertato –in punto di fatto – che non sono stati inseriti tutti i ruoli precedentemente normati, ma soltanto alcuni, fra i quali non quello (posseduto dal Manni) di “addetto di gestione”. Ne ha quindi tratto il convincimento della volontà dei contraenti di prevedere tre categorie di dipendenti e di voler conservare il precedente sistema di progressione per anzianità soltanto per due categorie, ossia quella deiruoli precedentemente normati e ridisciplinati dall’accordo del 2011, nonché quella dei ruoli disciplinati ex novo da tale accordo, lasciando fuori, quindi, quella dei ruoli precedentemente normati ma non ridisciplinati. Non a caso il Manni nel suo ricorso introduttivo del giudizio aveva dedotto che nella tabella F –da lui ritenuta unico criterio selettivo rilevante ai fini in questione –si trovasse inserita anche la figura professionale di “addetto D.G.” (id estdi gestione), ossia la qualifica da lui posseduta. Ancora nella memoria nel presente giudizio di legittimità (v. p. 3) ha dedotto che ciò fosse “pacifico”. Invece tale circostanza era ampiamente controversa, come risulta riportato dalla Corte territoriale, e sulla quale, come si evince dalla sentenza impugnata, si era espresso anche il Tribunale proprio per dirimere un punto ritenuto decisivo, sostenendo che la tabella F non fosse esaustiva (v. sentenza impugnata, p. 5). La medesima circostanza è risultata smentita dall’accertamento in concreto compiuto dalla Corte territoriale, non censurato sul punto dal ricorrente. In conclusione, proprio dallo sforzo compiuto dai Giudici d’appello di rendere anche sistematicamente coerenti le varie clausole (quelle contenute nelle “norme transitorie” e quella contenuta nel documento aziendale di attuazione del nuovo sistema di inquadramento) si evince il rispetto del criteri impostidagli artt. 1362 e 1363 c.c. Anche sul piano della “comune intenzione delle parti”, invocato dal Manni (v. ricorso per cassazione, p. 13), la conclusione non muta. Come riportato dallo stesso ricorrente (v. memoria, p. 3), nel par. 1 del documento sugli inquadramenti è espressamente previsto che “nel complesso il numero delle persone potenzialmente interessate” dal nuovo contratto integrativo aziendale era “pari a circa 9mila”. In punto di fatto la Corte territoriale ha accertato che in quel momento l’intero organico della banca era formato da circa quattordicimila dipendenti. Da tale dato ha quindi desunto logicamente che la comune intenzione delle parti, tradottasi nel nuovo contratto integrativo, era quella di regolare il nuovo sistema di inquadramento non con riguardo all’intero organico –come pretende il ricorrente – ma con riguardo ad una platea più ridotta di dipendenti. Erano infatti esclusi coloro che restavano normati dal precedente sistema, ma che per questo non avrebbero potuto più beneficiare del percorso professionale di acquisizione del livello superiore secondo la sola anzianità di servizio, quale modalità mantenuta – per insindacabile scelta dei contra enti – solo per i vecchi ruoli poi ridisciplinati nel 2011 e per alcuni nuovi ruoli disciplinati ex novo dal medesimo contratto integrativo aziendale. 2.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,
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