Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 31010/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20394/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 707/2023 depositata il 11/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel corso di un giudizio di equa riparazione ex legge n. 89 del 200, promosso da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello di Perugia, il Ministero della Giustizia ha proposto querela di falso, al fine di fare accertare la falsità della sottoscrizione della procura al difensore apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio.

La Corte d’appello di Perugia, con ordinanza dell’11 gennaio 2019, ha sospeso il giudizio di equa riparazione, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Perugia, indicato come giudice competente a conoscere della querela, assegnando il termine di giorni trenta per la riassunzione, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza.

Contro tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza, indicando quale giudice competente il Tribunale di Roma.

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento con ordinanza n. 11861 del 2020, con la quale ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale ha rimesso le parti anche per la regolamentazione delle spese di lite.

Nel frattempo, il Ministero della Giustizia aveva riassunto il giudizio di falso dinanzi al Tribunale di Perugia, il quale, una volta intervenuta la decisione della Corte di cassazione sull’istanza di regolamento, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, senza provvedere sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro tale provvedimento, sostenendo che il Tribunale, in quanto aveva declinato la propria competenza, avrebbe dovuto provvedere sulle spese.

L’appello è stato rigettato dalla Corte d’appello di Perugia, in base al rilievo che il Tribunale non aveva assunto alcuna statuizione sulla propria competenza, ma si era solamente adeguato alla statuizione della Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza.

La Corte d’appello ha aggiunto che la liquidazione delle spese di lite, invocata dalla ricorrente, avrebbe determinato un bis in idem , tenuto conto che il Tribunale di Roma, già autonomamente adito dalla ricorrente prima che intervenisse la decisione sul regolamento, aveva liquidato le spese di lite, tenendo conto naturalmente anche della fase svoltasi dinanzi al Tribunale di Perugia.

Per la cassazione della decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un solo motivo.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su istanza della ricorrente, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA].

Il solo motivo di ricorso è così rubricato «1) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo dell’art. 91 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.).

Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.) e 112 c.p.c.».

Con esso sono proposte le seguenti censure: -la Corte d’appello di Perugia, nel confermare la decisione del Tribunale della stessa città, di non decidere sulle spese, aveva disatteso il consolidato principio di giurisprudenza, secondo cui l’ordinanza con la quale il giudice adito dichiara la propria incompetenza ha carattere decisorio, con conseguente obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé.

L’omissione di pronunzia sulle spese aveva nello stesso tempo determinato la violazione dell’art. 112 c.p.c. -la decisione, inoltre, aveva finito per avallare una statuizione di compensazione delle spese disposta fuori dai casi consentito dalla legge, con motivazione apparente, essendo palesemente inconferente il richiamo alla violazione del principio del bis in idem, impropriamente operato dal giudice d’appello con riferimento alla liquidazione operata dal Tribunale di Roma.

Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio, invero implicito nel sistema, secondo il quale «dichiarata l'incompetenza del giudice di merito da parte della Corte di cassazione, in accoglimento del proposto regolamento di competenza, ogni ulteriore questione, come quella sullespese processuali - nel caso che per qualsiasi ragione la Cassazione non abbia provveduto al riguardo – è devoluta al giudice dichiarato competente (Cass. n. 2619/1962).

Nello stesso senso, in materia di regolamento di giurisdizione, è stato chiarito che, quando la Corte dicassazione, a seguito del ricorso di cui all’art. 41 c.p.c., dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, negata dal giudice di primo grado, le fasi del giudizio successive alla riassunzione a norma dell'art. 367 c.p.c. non costituiscono un nuovo e diverso processo, bensì continuazione del precedente.

Pertanto, nella liquidazione dellespese, fatta in appello per i due gradi di merito tenendo conto dell'esito finale della lite, bene possono rientrare anche quelle della fase anteriore al regolamento di giurisdizione.

La decisione della Corte d’appello è, pertanto, immune dalle censure mosse dal ricorrente.

Come anticipato nella proposta di definizione accelerata, il Tribunale di Perugia, con il provvedimento poi impugnato dinanzi alla Corte d’appello di Perugia (a sua volta impugnato in questa sede), non ha declinato la propria competenza, ma si è adeguato alla statuizione della Corte di cassazione, non avendo, del resto, neanche il potere di regolare le spese di lite.

Consegue dai rilievi sopra esposti che è in errore il ricorrente quando ravvisa nella decisione del Tribunale, confermata dalla Corte d’appello, un’immotivata compensazione implicita delle spese di lite.

Invero la compensazione è pur sempre un modo di regolare le spese di lite ed è stato sopra chiarito che, a seguito di decisione sul regolamento, ogni decisione al riguardo spetta in via esclusiva al giudice indicato dalla Corte di cassazione.

Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione il terzo ed il quarto comma dell’art.96 c.p.c. (art. 380-bis, comma 3, c.p.c.).

L’integrale conformità dell’esito decisorio alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. costituisce, invero, indice della colpa grave della condotta processuale della ricorrente, per lo svolgimento di un giudizio di cassazione rivelatosi del tutto superfluo, con conseguente condanna dello stesso al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente, nonché di somma in favore della cassa delle ammende, negli importi indicati in dispositivo.

Opera, dunque, la valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. unite n. 27433 e n. 27195 del 2023).

Sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito; condanna altresì la ricorrente, ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., al pagamento in favore del Ministero controricorrente, della ulteriore somma di € 800,00; condanna altresì la ricorrente, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20394/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 707/2023 depositata il 11/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel corso di un giudizio di equa riparazione ex legge n. 89 del 200, promosso da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello di Perugia, il Ministero della Giustizia ha proposto querela di falso, al fine di fare accertare la falsità della sottoscrizione della procura al difensore apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio. La Corte d’appello di Perugia, con ordinanza dell’11 gennaio 2019, ha sospeso il giudizio di equa riparazione, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Perugia, indicato come giudice competente a conoscere della querela, assegnando il termine di giorni trenta per la riassunzione, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza. Contro tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza, indicando quale giudice competente il Tribunale di Roma. La Corte di cassazione ha accolto il regolamento con ordinanza n. 11861 del 2020, con la quale ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale ha rimesso le parti anche per la regolamentazione delle spese di lite. Nel frattempo, il Ministero della Giustizia aveva riassunto il giudizio di falso dinanzi al Tribunale di Perugia, il quale, una volta intervenuta la decisione della Corte di cassazione sull’istanza di regolamento, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, senza provvedere sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro tale provvedimento, sostenendo che il Tribunale, in quanto aveva declinato la propria competenza, avrebbe dovuto provvedere sulle spese. L’appello è stato rigettato dalla Corte d’appello di Perugia, in base al rilievo che il Tribunale non aveva assunto alcuna statuizione sulla propria competenza, ma si era solamente adeguato alla statuizione della Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza. La Corte d’appello ha aggiunto che la liquidazione delle spese di lite, invocata dalla ricorrente, avrebbe determinato un bis in idem , tenuto conto che il Tribunale di Roma, già autonomamente adito dalla ricorrente prima che intervenisse la decisione sul regolamento, aveva liquidato le spese di lite, tenendo conto naturalmente anche della fase svoltasi dinanzi al Tribunale di Perugia. Per la cassazione della decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un solo motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su istanza della ricorrente, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]. Il solo motivo di ricorso è così rubricato «1) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo dell’art. 91 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.) e 112 c.p.c.». Con esso sono proposte le seguenti censure: -la Corte d’appello di Perugia, nel confermare la decisione del Tribunale della stessa città, di non decidere sulle spese, aveva disatteso il consolidato principio di giurisprudenza, secondo cui l’ordinanza con la quale il giudice adito dichiara la propria incompetenza ha carattere decisorio, con conseguente obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé. L’omissione di pronunzia sulle spese aveva nello stesso tempo determinato la violazione dell’art. 112 c.p.c. -la decisione, inoltre, aveva finito per avallare una statuizione di compensazione delle spese disposta fuori dai casi consentito dalla legge, con motivazione apparente, essendo palesemente inconferente il richiamo alla violazione del principio del bis in idem, impropriamente operato dal giudice d’appello con riferimento alla liquidazione operata dal Tribunale di Roma. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio, invero implicito nel sistema, secondo il quale «dichiarata l'incompetenza del giudice di merito da parte della Corte di cassazione, in accoglimento del proposto regolamento di competenza, ogni ulteriore questione, come quella sullespese processuali - nel caso che per qualsiasi ragione la Cassazione non abbia provveduto al riguardo – è devoluta al giudice dichiarato competente (Cass. n. 2619/1962). Nello stesso senso, in materia di regolamento di giurisdizione, è stato chiarito che, quando la Corte dicassazione, a seguito del ricorso di cui all’art. 41 c.p.c., dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, negata dal giudice di primo grado, le fasi del giudizio successive alla riassunzione a norma dell'art. 367 c.p.c. non costituiscono un nuovo e diverso processo, bensì continuazione del precedente. Pertanto, nella liquidazione dellespese, fatta in appello per i due gradi di merito tenendo conto dell'esito finale della lite, bene possono rientrare anche quelle della fase anteriore al regolamento di giurisdizione. La decisione della Corte d’appello è, pertanto, immune dalle censure mosse dal ricorrente. Come anticipato nella proposta di definizione accelerata, il Tribunale di Perugia, con il provvedimento poi impugnato dinanzi alla Corte d’appello di Perugia (a sua volta impugnato in questa sede), non ha declinato la propria competenza, ma si è adeguato alla statuizione della Corte di cassazione, non avendo, del resto, neanche il potere di regolare le spese di lite. Consegue dai rilievi sopra esposti che è in errore il ricorrente quando ravvisa nella decisione del Tribunale, confermata dalla Corte d’appello, un’immotivata compensazione implicita delle spese di lite. Invero la compensazione è pur sempre un modo di regolare le spese di lite ed è stato sopra chiarito che, a seguito di decisione sul regolamento, ogni decisione al riguardo spetta in via esclusiva al giudice indicato dalla Corte di cassazione. Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione il terzo ed il quarto comma dell’art.96 c.p.c. (art. 380-bis, comma 3, c.p.c.). L’integrale conformità dell’esito decisorio alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. costituisce, invero, indice della colpa grave della condotta processuale della ricorrente, per lo svolgimento di un giudizio di cassazione rivelatosi del tutto superfluo, con conseguente condanna dello stesso al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente, nonché di somma in favore della cassa delle ammende, negli importi indicati in dispositivo. Opera, dunque, la valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. unite n. 27433 e n. 27195 del 2023). Sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito; condanna altresì la ricorrente, ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., al pagamento in favore del Ministero controricorrente, della ulteriore somma di € 800,00; condanna altresì la ricorrente, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-
Sentenza Cassazione n. 31010/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris