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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12464/2026

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l Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Oristano in data 10 ottobre 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.700 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. c) e comma 2-bis del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

È stato presentato ricorso affidato ad un motivo con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione al riscontrato tasso alcolemico indicato nella certificazione medica.

Il ricorso è inammissibile in quanto, attraverso mere doglianze in punto di fatto, riproduce censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed è volto ad una rilettura alternativa delle fonti probatorie.

La sentenza impugnata, censurando specificatamente i motivi di appello, con motivazione nè carente, né contraddittoria né manifestamente illogica ha messo in evidenza che, in seguito all'incidente - durante il quale [OSCURATO:PERSONA], alla guida della propria autovettura, ha sbandato ripetutamente fino a cappottare - il ricorrente, a dispetto dell'elevato tasso alcolemico, non era in stato di incoscienza.

A quanto detto è stato precisato, senza che si rilevi alcun profilo di contraddittorietà, che lo stato di coscienza, non costituisca un equipollente dell'essere "vispo e dialogante" espressione che non risulta dalla informativa degli operanti intervenuti sul posto.

Del pari logico risulta l'argomentare della sentenza impugnata, non smentito dalle argomentazioni difensive secondo cui l'annotazione sulla documentazione sanitaria da cui risultava che gli accertamenti al personale sanitario fossero stati chiesti alle ore 18,00 rilevando che a quell'ora, l'incidente non si era ancora neppure verificato (ore 18,30) e che sull'orario di ingresso del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] risultavano annotate le ore 19.30 il che deponeva, senz'altro, per un mero errore.

Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Oristano in data 10 ottobre 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.700 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. c) e comma 2-bis del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. È stato presentato ricorso affidato ad un motivo con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione al riscontrato tasso alcolemico indicato nella certificazione medica. Il ricorso è inammissibile in quanto, attraverso mere doglianze in punto di fatto, riproduce censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed è volto ad una rilettura alternativa delle fonti probatorie. La sentenza impugnata, censurando specificatamente i motivi di appello, con motivazione nè carente, né contraddittoria né manifestamente illogica ha messo in evidenza che, in seguito all'incidente - durante il quale [OSCURATO:PERSONA], alla guida della propria autovettura, ha sbandato ripetutamente fino a cappottare - il ricorrente, a dispetto dell'elevato tasso alcolemico, non era in stato di incoscienza. A quanto detto è stato precisato, senza che si rilevi alcun profilo di contraddittorietà, che lo stato di coscienza, non costituisca un equipollente dell'essere "vispo e dialogante" espressione che non risulta dalla informativa degli operanti intervenuti sul posto. Del pari logico risulta l'argomentare della sentenza impugnata, non smentito dalle argomentazioni difensive secondo cui l'annotazione sulla documentazione sanitaria da cui risultava che gli accertamenti al personale sanitario fossero stati chiesti alle ore 18,00 rilevando che a quell'ora, l'incidente non si era ancora neppure verificato (ore 18,30) e che sull'orario di ingresso del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] risultavano annotate le ore 19.30 il che deponeva, senz'altro, per un mero errore. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12464/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris