CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47309/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Lecce del 26.8.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che aveva concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lecce, riqualificando il fatto originariamente contestato in termini di ricettazione, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena finale di euro 300 di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena; 3. ricorre per cassazione l'Hiyamu, tramite il difensore, deducendo: 3.1 manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato: rileva che il processo aveva consentito di appurare il valore di mercato del cellulare oggetto della imputazione e che egli aveva acquistato ad un prezzo giudicato congruo per un telefono usato e privo di caricabatteria e di confezione; segnala che tali circostanze sono state correttamente valorizzate dal Tribunale al fine di escludere il dolo del delitto di ricettazione ma, nel contempo, con argomentazioni che avrebbero dovuto portare escludere l'elemento soggettivo proprio del reato contravvenzionale infine ritenuto; 3.2 violazione di legge per omessa motivazione in merito alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.: rileva che, a fronte della sollecitazione difensiva, il Tribunale, pur ampiamente evidenziando la sostanziale tenuità del fatto e, con la concessione del beneficio della sospensione, la occasionalità della condotta, ha tuttavia omesso di motivare sul punto; 3.3 omessa e illogica motivazione in merito alla dosimetria della pena: segnala che il Tribunale ha escluso le circostanze attenuanti generiche quantificando la pena (prima della riduzione per il rito, in 600 euro, pari a sessanta volte il minimo edittale; 4. la Procura Generale aveva già concluso ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'accoglimento del ricorso ritenendo la fondatezza del primo motivo, atteso che il Tribunale, pur dando atto della mancanza degli indici di sospetto per ritenere integrata la contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., ha riconosciuto la colpevolezza del ricorrente per tale reato senza motivazione. 5. la difesa dell'Hiyamu ha concluso per iscritto facendo presente di aver preso atto delle conclusioni del PG ed insistendo, dal canto suo, nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.1. Va premesso, in rito, che, trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria e, perciò, inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso in cassazione, quale unico mezzo di impugnazione, è consentito per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. e non soltanto per violazione di legge come espressamente previsto dall'art. 569, commi primo e terzo, cod. proc. pen., nel ricorso per saltum (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2 - , n. 7042 del 12/01/2021, Peci, Rv. 280884 - 01). 2. La sentenza di merito ha ricostruito in termini chiari e, comunque, incontroversi, la vicenda fattuale che aveva riguardato l'acquisto, ad opera dell'odierno ricorrente, di un telefono cellulare di cui era stato denunziato il furto in data 16.8.2019 da parte di tale [OSCURATO:PERSONA]; le indagini immediatamente attivate avevano consentito infatti di accertare che il telefono, in data 26.8.2019, veniva utilizzato, con una scheda a lui intestata, dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale, rintracciato presso il Centro di Accoglienza di Maglie, aveva riferito di essere stato avvicinato da un giovane di 30-35 anni che glielo aveva proposto in vendita al prezzo di 100 euro e che, dopo una breve trattativa, il ricorrente aveva acquistato al prezzo di 50 euro. Il Tribunale ha ritenuto che le emergenze istruttorie non consentissero di ritenere provato il dolo del delitto di ricettazione (ovvero la consapevolezza della provenienza delittuosa del telefono) in quanto il giovane "... acquistava un cellulare ad un prezzo senza dubbio conveniente, ma non eccessivamente lontano da quello di mercato, quantomeno nella iniziale proposta di vendita formulata dal venditore (100 euro a fronte di un prezzo di mercato di circa euro 180)" per un telefono usato e privo di caricabatterie (cfr., pag. 6); per altro verso, ha fatto presente che nemmeno "... tali modalità di detenzione possono di per sé considerarsi bastevoli da fondare nell'imputato la convinzione in ordine alla provenienza illecita del bene, atteso che il venditore presentava il telefono come proprio, siccome anche apparentemente confortato dal prelevamento della card sim - in seguito riscontrata effettivamente nella titolarità del venditore - dinanzi allo stesso acquirente" (cfr., ivi). Ha dunque concluso nel senso che "all'imputato può essere contestata tuttalpiù la mancata diligenza dell'uomo medio che avrebbe ragionevolmente indotto un approfondimento in ordine alle modalità di originario acquisto del cellulare" (cfr., ivi). 3. Rileva il collegio che il discrimine, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, tra il delitto di ricettazione, punibile come è noto anche a titolo di dolo eventuale, e la contravvenzione di incauto acquisto, sta nel fatto che, nella ricettazione (con dolo eventuale), l'agente, pur rappresentandosi chiaramente la 3 qk possibilità che il bene acquistato o ricevuto abbia una provenienza delittuosa, avendo colto gli elementi di allarme che lo abbiano effettivamente messo in guardia, decide ciò non di meno di riceverlo o acquistarlo, accettando consapevolmente il rischio di concretizzare una condotta delittuosa (cfr., Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246323 - 01); nella contravvenzione, invece, ciò che si rimprovera all'agente è di non aver colto quegli elementi di fatto (individuati dal legislatore nella natura del bene acquistato o ricevuto, nella qualità della persona che lo abbia offerto ovvero nella entità del prezzo) che avrebbero dovuto allarmarlo circa la provenienza del bene di cui si discute e che, invece, siano stati colpevolmente ignorati (cfr., Sez. 2, n. 51056 del 11/11/2016, Rv. 268945 - 01 in cui la Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno). Tanto premesso in via generale, rileva il collegio che, nel caso di specie, il Tribunale, pur avendo escluso il delitto di ricettazione, ha ritenuto configurabile la contravvenzione con una motivazione che, tuttavia, ha in sostanza giudicato inesistenti quegli "indici di allarme" circa la illecita provenienza del telefono, di cui il ricorrente non si sarebbe avveduto ovvero che avrebbe colpevolmente sottovalutato. I giudici di merito, infatti, hanno escluso che in tal senso potesse deporre il prezzo cui il telefono era stato offerto in vendita ma, anche, le condizioni del bene, in quanto privo di caricabatterie e, da ultimo, la qualità della persona che glielo aveva offerto, la cui scheda era stata inserita nell'apparecchio, elemento che, per l'appunto, è stato giudicato coerente con la sua lecita detenzione da parte del venditore. In definitiva, quindi, il Tribunale non ha spiegato quali circostanze il ricorrente avrebbe trascurato che lo avrebbero dovuto spingere ad operare ulteriori verifiche sulla provenienza del telefono ovvero quali elementi di fatto avrebbero dovuto metterlo in allarme. Come accennato, trattandosi di un reato contravvenzionale, è sufficiente, ma nel contempo necessario, che la condotta sia accompagnata da un atteggiamento soggettivo quantomeno "colposo" ovvero da una rimproverabilità a titolo di "colpa" di cui, nel caso di specie, il Tribunale non ha spiegato i presupposti fattuali.La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., al medesimo Tribunale di Lecce in diversa composizione. L'accoglimento del primo motivo preclude l'esame degli altri pur dovendo dare atto che, sulla sollecitazione difensiva (contenuta e formalizzata nel verbale di udienza) concernente la applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il Tribunale ha del tutto omesso di motivare. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio p