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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10644/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il delitto di truffa processuale fondate sulle dichiarazioni dei testi Cambi e Conte che non rivestono un valore probatorio superiore a quelle dell'imputato, non è consentita poiché invoca una diversa valutazione del compendio probatorio che i giudici di merito hanno effettuato nel rispetto dei criteri di legge e di logica; che il secondo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla entità della provvisionale, non è consentito poichè si tratta di statuizione comunque provvisoria e destinata ad essere sostituita dall'accertamento definitivo in sede civile; rilevato che con memoria il difensore ha comunicato che il suo assistito è al momento sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al fine di consentire l'adozione dei più opportuni provvedimenti in sede di esecuzione nell'eventualità in cui il ricorso venga dichiarato inammissibile. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il delitto di truffa processuale fondate sulle dichiarazioni dei testi Cambi e Conte che non rivestono un valore probatorio superiore a quelle dell'imputato, non è consentita poiché invoca una diversa valutazione del compendio probatorio che i giudici di merito hanno effettuato nel rispetto dei criteri di legge e di logica; che il secondo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla entità della provvisionale, non è consentito poichè si tratta di statuizione comunque provvisoria e destinata ad essere sostituita dall'accertamento definitivo in sede civile; rilevato che con memoria il difensore ha comunicato che il suo assistito è al momento sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al fine di consentire l'adozione dei più opportuni provvedimenti in sede di esecuzione nell'eventualità in cui il ricorso venga dichiarato inammissibile. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbrai
Sentenza Cassazione n. 10644/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris