CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 novembre 1962
Cassazione n. 43642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1962 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'inammissibilità o, in subordine il rigetto del ricorso, e le conclusioni della difesa del ricorrente, nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 25/11/2021, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 09/12/2020 con la quale, per quanto è qui di interesse, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Livorno, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 06/06/2014, responsabile del reato di bancarotta preferenziale, così riqualificata l'imputazione di bancarotta per distrazione di circa 209 mila euro realizzata attraverso la restituzione dei finanziamenti ai soci (tra i quali lo stesso Poeta) e l'amministratore legale [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia errata applicazione della legge in relazione alla qualifica attribuita al ricorrente di amministratore di fatto, qualifica sostenuta sulla base del riferimento a un'attività decisamente esecutiva, e non gestoria, come l'effettuazione, su indicazione dell'amministratore di diritto, di pagamenti o la sottoscrizione degli ordinativi ai fornitori. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 210 cod. proc. pen. e violazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso Pisano, che la stessa sentenza di primo grado ritiene smentite in merito alla disponibilità della documentazione della società, laddove quelli indicati dalla sentenza impugnata come riscontri sono elementi neutri, in quanto indicatori di una mera attività esecutiva. 2.3. Il terzo motivo denuncia errata applicazione dell'art. 217 [recte, 216], terzo comma, I. fall. in relazione al dolo specifico necessario per integrare la bancarotta preferenziale e mancanza di motivazione, in quanto, con l'accoglimento dei motivi circa la qualifica di amministratore di fatto attribuita al ricorrente, verrebbe meno la consapevolezza di Poeta della situazione societaria. 2.4. Il quarto motivo denuncia errata applicazione della legge con riguardo all'elemento oggettivo del reato e alla c.d. bancarotta riparata, erroneamente esclusa dalla Corte di appello in quanto Poeta sostituì un finanziamento con un altro finanziamento e, dunque, un debito della società nei suoi confronti con un altro debito della società. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha presentato conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la nozione di amministratore di fatto postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti ì poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale; di conseguenza, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; conf., ex plurímís, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540). La Corte distrettuale ha valorizzato plurimi elementi sintomatici della qualifica soggettiva attribuita a Poeta, rimarcando che egli gestiva direttamente i rapporti bancari (in virtù di una delega disgiunta di cui era titolare) e quelli con i fornitori (sottoscrivendo in prima persona gli ordini di acquisto), laddove - sottolinea il giudice di appello - nessun elemento dimostra che tali attività siano state svolte in esecuzione di decisioni assunte dall'amministratore Pisano. Il ricorso svaluta indebitamente gli elementi sintomatici valorizzati dal giudice di appello, riproponendo la tesi del carattere meramente esecutivo dell'attività svolta da Poeta in seno alla fallita, carattere escluso dalla sentenza impugnata con argomentazioni non oggetto di puntuale disamina critìca da parte del ricorso. 3. Il secondo motivo è inammissibile. Esso fa leva sulla critica all'attendibilità delle dichiarazioni di Pisano, ma la Corte distrettuale ha chiarito che gli elementi a carico di Poeta non sono costituiti né unicamente, né prevalentemente da tali dichiarazioni, ma dagli elementi oggettivi e documentali sopra sinteticamente richiamati. Il ricorso reitera la doglianza e la deduzione, manifestamente infondata, del carattere "neutro" degli elementi valorizzati ai fini della prova della qualifica di amministratore di fatto attribuita al ricorrente, articolando una doglianza che già il giudice di appello aveva bollato come del tutto generica. 4. Anche il terzo motivo è inammissibile. Lo stesso ricorso articola detto motivo correlandolo inscindibilmente all'accoglimento della tesi difensiva circa la carenza, in capo a Poeta, della qualifica di ministratore di fatto, sicché il mancato accoglimento dei precedenti motivi rende ragione della manifesta infondatezza anche del motivo in esame. A ciò si aggiunga che la Corte distrettuale ha rilevato come la sussistenza del dolo sia pienamente provata dalla circostanza che l'imputato disponeva e poi riceveva le restituzioni oggetto di imputazione, della cui illiceità — così come dello stato di difficoltà economica della società - era pienamente consapevole, tanto che il curatore ha rilevato che fin dal 2010 la società si trovava in difficoltà economiche, tanto da necessitare di finanziamenti da parte dei soci, peraltro versati senza mai procedere al necessario aumento di capitale. Il ricorso si sottrae alla compiuta disamina critica dei dati e della valutazioni richiamate, risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha escluso il perfezionamento della c.d. bancarotta riparata per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, ha osservato la sentenza impugnata, non è provato che i nuovi finanziamenti fossero sinallagmatici rispetto alle restituzioni ricevute, dato il loro rilevante squilibrio sia come tempistica, sia come entità; in secondo luogo, il nuovo finanziamento non era la restituzione di quanto prelevato, ma un nuovo apporto al patrimonio societario che faceva sorgere un debito per la società. Nei termini in sintesi indicati, la motivazione della sentenza impugnata è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la bancarotta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni (o, nel caso ex art. 216, terzo comma, I. fall., il pagamento preferenziale di un creditore) venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno (Sez. 5, n.52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261347). Il nuovo finanziamento, al quale il ricorrente vorrebbe attribuire valenza "riparatrice", determinava invece un nuovo debito per la società, sicché si risolveva in un "adempimento apparente", inidoneo a reintegrare, nella sua effettività ed integralità, il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione dello stato di insolvenza e ad annullare il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 - 02). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. Quanto alla prescrizione invocata dalla difesa, mette conto osservare che, anche non tenendo conto del periodo di sospensione del corso della prescrizione (assai considerevole, come si vedrà), la fattispecie estintiva del reato per prescrizione si sarebbe perfezionata (il 06/12/2021) dopo la pronuncia della sentenza di appello (25/11/2021), sicché l'inammissibilità del ricorso ne precluderebbe la rilevazione. In ogni caso, tenendo conto del complessivo periodo di sospensione pari a 283 giorni, il termine sarebbe scaduto non prima del 15/09/2022, successivamente alla deliberazione della presente sentenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag