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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35047/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 9 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 368 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza del delitto di calunnia, è finalizzato a una rivalutazione del merito della vicenda, estranea al sindacato di questa Corte, in relazione ai medesimi profili già vagliati e disattesi dalla corte di appello con corretti argomenti giuridici (si vedano le pagine 11 e 12 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato come la condotta posta in essere dal prevenuto integrasse tutti gli estremi della calunnia, avendo questi denunciato lo smarrimento degli assegni dopo averli consegnati alla vittima, a nulla rilevando la segnalazione di smarrimento effettuata alla direttrice dell'ufficio postale prima della consegna, potendo quest'ultima al più portare alla configurazione del delitto di calunnia c.d. indiretta (Sez. 2, n. 14145 del 09/02/2018, Nicolosi e altri, Rv. 272756)); considerato che il secondo motivo di ricorso, che in termini del tutto generici lamenta una violazione di legge in ordine alla prova della colpevolezza per il delitto di truffa, non risulta essere stato previamente dedotto nel giudizio di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause dì inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 9 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 368 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza del delitto di calunnia, è finalizzato a una rivalutazione del merito della vicenda, estranea al sindacato di questa Corte, in relazione ai medesimi profili già vagliati e disattesi dalla corte di appello con corretti argomenti giuridici (si vedano le pagine 11 e 12 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato come la condotta posta in essere dal prevenuto integrasse tutti gli estremi della calunnia, avendo questi denunciato lo smarrimento degli assegni dopo averli consegnati alla vittima, a nulla rilevando la segnalazione di smarrimento effettuata alla direttrice dell'ufficio postale prima della consegna, potendo quest'ultima al più portare alla configurazione del delitto di calunnia c.d. indiretta (Sez. 2, n. 14145 del 09/02/2018, Nicolosi e altri, Rv. 272756)); considerato che il secondo motivo di ricorso, che in termini del tutto generici lamenta una violazione di legge in ordine alla prova della colpevolezza per il delitto di truffa, non risulta essere stato previamente dedotto nel giudizio di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause dì inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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