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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2023

Cassazione n. 50219/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal primo giudice e validati da quello di appello alla luce di una lineare e puntuale valutazione delle emergenze l!n fatto, coerentemente apprezzate nell'ottica della ritenuta detenzione illecita contestata al ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono sia l'indifferenza della prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello, sia le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al 'Pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal primo giudice e validati da quello di appello alla luce di una lineare e puntuale valutazione delle emergenze l!n fatto, coerentemente apprezzate nell'ottica della ritenuta detenzione illecita contestata al ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono sia l'indifferenza della prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello, sia le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al 'Pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 50219/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris